La riforma della giustizia penale: la legge Nordio 114/2024

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La riforma della giustizia penale: la legge Nordio 114/2024

da | Set 17, 2024 | Diritto Penale

Nella G.U. del 10 agosto 2024 è stato pubblicato il testo della Legge 114/2024, anche nota come “riforma Nordio”, entrata in vigore lo scorso 25 agosto.

La novella attua una importante revisione del sistema di giustizia penale italiano, introducendo una serie di modifiche volte a migliorare la speditezza del processo penale, a rafforzare la tutela dei diritti individuali e a ridurre l’arretrato giudiziario. Provvederemo in questa sede a una breve disamina delle modifiche introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale.

La riforma del diritto penale sostanziale

Con riferimento alle disposizioni di diritto penale sostanziale, la legge di riforma  ha abolito il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e riscritto la fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Così facendo il legislatore ha notevolmente ristretto l’area del penalmente rilevante nel settore dei delitti contro la p.a., dando altresì luogo ad ampi effetti depenalizzanti ai sensi dell’art. 2, comma 2 c.p.

Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, ai fini della configurabilità del reato, sarà necessario – secondo la nuova formulazione – che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti ed effettivamente utilizzate (non solo vantate); in secundis che l’utilizzazione delle relazioni avvenga “intenzionalmente allo scopo” di porre in essere le condotte esecutive del reato (dolo intenzionale); è punita la remunerazione del pubblico funzionario in relazione all’esercizio delle sue “funzioni” (e non più, anche dei suoi “poteri”).

Si punisce inoltre in via residuale la realizzazione di “altra mediazione” per tale intendendosi la mediazione «per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio […] a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito».

Infine, vengono estese al traffico di influenze illecite le due cause di non punibilità del ravvedimento post delictum di cui all’art. 323-bis c.p., e quella della volontaria denuncia del fatto di cui all’art. 323 ter c.p.

La riforma del diritto processuale penale

Tra i punti principali in materia di diritto processuale penale, vi è la modifica di alcune disposizioni sul procedimento applicativo della custodia cautelare in carcere. Si prevede l’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia anche oltre i limiti previsti in passato, al fine di assicurare un confronto preventivo con il Gip e consentire alla difesa di addurre argomenti a sostegno dell’innocenza o comunque dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura. 

In ottica garantistica, è stato individuato il giudice collegiale quale autorità competente a disporre la più grave delle misure cautelari: il comma 1-quinquies all’art. 328 c.p.p. prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Analogamente sono state modificate dalla riforma le norme sull’istanza di modifica in peius (con un’interpolazione dell’art. 299, comma 2, c.p.p.) e sulla competenza funzionale a compiere l’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quinquies).

La novella di riforma è intervenuta anche sulle disposizioni del Codice di procedura penale relative agli strumenti di captazione. Il divieto di pubblicazione delle conversazioni intercettate di cui all’art. 114 c.p.p. assume portata generale, salvo il caso in cui il contenuto dell’intercettazione sia stato «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento». Anche in caso di richiesta di copia o estratti di singoli atti, non è consentito il rilascio delle copie delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, tranne che l’istanza provenga dalle parti o dai relativi difensori.

Infine, circa l’esecuzione delle operazioni di intercettazione, la riforma Nordio ha introdotto disposizioni volte a rafforzare la tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento e vietare l’acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore «salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato».

Le esigenze di tutela della riservatezza dell’indagato hanno ispirato anche la modifica dell’art. 369 c.p.p. sull’informazione di garanzia. Si prevede nello specifico che essa debba contenere la sola descrizione sommaria del fatto, e che il divieto attenuato di pubblicazione degli atti d’indagine di cui all’art. 114, comma 2, c.p.p. sia esteso anche all’informazione di garanzia, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Nell’ottica di una maggiore speditezza dei processi e di smaltimento dell’arretrato, sono state modificate alcune disposizioni in tema di impugnazioni. La più rilevante concerne la limitazione dei casi di appello del pubblico ministero, che non potrà appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 c.p.p. (trattasi di quei reati di minor allarme sociale per i quali si procede con citazione diretta a giudizio).

Trattasi di una riforma che, pur essendo animata da un generale favor rei, lascia molti punti insoluti e aspetti irrisolti.

Avvocato esperto in Difesa di Fiducia - Consulenza Penale dell’Avvocato D'Agostino a Roma

Difesa nel processo penale – Studio Legale Luca D’Agostino, Roma.