Ricorso all’ABF contro la banca: quando e perché occorre l’avvocato

HomeRicorso all’ABF contro la banca: quando e perché occorre l’avvocato

Ricorso all’ABF contro la banca: quando e perché occorre l’avvocato

da | Apr 8, 2025 | Diritto civile

Il ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) rappresenta una delle principali espressioni del diritto del cliente a ottenere giustizia in tempi rapidi e con costi contenuti, nell’ambito di un sistema che, in linea con le tendenze europee, promuove strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) idonei a decongestionare il contenzioso ordinario.

I rapporti tra consumatori, microimprese e intermediari finanziari sono infatti caratterizzati da una crescente complessità, che spesso sfocia in disallineamenti informativi e squilibri contrattuali. L’istituto del ricorso all’ABF, operante sotto la supervisione della Banca d’Italia, si inserisce in questo quadro quale presidio di tutela sostanziale, capace di offrire al cliente una risposta imparziale, fondata su criteri giuridici e prassi consolidate, senza la necessità di intraprendere un giudizio ordinario.

Il vantaggio primario del ricorso all’ABF risiede nella rapidità della procedura: a fronte di termini di definizione tendenzialmente contenuti entro sei mesi dalla proposizione del ricorso, il cliente può ottenere una decisione motivata, emessa da un collegio di esperti dotati di specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria.

Ulteriore elemento di forza è rappresentato dalla economicità del procedimento, il cui costo è limitato alla somma di venti euro per il ricorrente, a titolo di contributo spese, con l’esonero da ogni onere legale obbligatorio.

Sebbene la procedura sia concepita in modo da risultare accessibile anche al cittadino privo di difensore, ciò non esclude che la presenza di un avvocato possa incidere in modo significativo sulla chiarezza delle argomentazioni giuridiche e sulla tenuta complessiva dell’istanza.

L’efficacia del ricorso all’ABF si misura inoltre nella sua capacità di offrire un punto di vista autorevole in ordine alla legittimità dei comportamenti tenuti dagli intermediari, contribuendo alla formazione di un orientamento uniforme nelle relazioni contrattuali in ambito bancario.

Le decisioni dei Collegi, pur non avendo valore giurisdizionale, influenzano la prassi del settore e sono frequentemente rispettate dagli operatori, anche per il rilievo reputazionale delle loro condotte. Il tema merita approfondimento, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di presentazione del ricorso.

Ricorso all’ABF: natura, istituzione e fondamento normativo

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie previsto dall’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), introdotto con l’intento di offrire ai clienti degli intermediari un rimedio stragiudiziale efficace, sotto il controllo istituzionale della Banca d’Italia. L’attuazione di tale previsione normativa è avvenuta con la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento dell’ABF, attribuendogli la competenza a decidere, su base documentale, le controversie tra clienti e operatori bancari e finanziari.

Il ricorso all’ABF si configura quindi come un meccanismo speciale, il cui fondamento normativo risiede in una disciplina primaria integrata da fonti regolamentari.

La natura dell’ABF non è giurisdizionale: si tratta infatti di un organo collegiale, autonomo nelle decisioni, ma incardinato funzionalmente nell’ambito delle competenze della Banca d’Italia, che svolge un ruolo di indirizzo e vigilanza sul corretto svolgimento della procedura.

I Collegi dell’ABF, istituiti su base territoriale, sono composti da membri dotati di elevata competenza giuridica ed economica, e decidono secondo diritto, anche tenendo conto dell’equità, come espressamente previsto dal regolamento attuativo. Il procedimento, che culmina nella decisione sul ricorso all’ABF, si svolge interamente in forma scritta, senza udienza pubblica, ed è fondato sulla valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.

Sebbene le decisioni non abbiano forza di legge, l’intermediario è tenuto a uniformarsi salvo che non motivi espressamente il proprio dissenso, seguendo una particolare procedura che coinvolge la Banca D’Italia. Questo meccanismo di vigilanza indiretta, unito al prestigio dell’organo, contribuisce a garantire l’effettività del ricorso all’ABF, rendendolo un punto di riferimento stabile per la gestione delle controversie in materia bancaria.

Ricorso all’ABF: ambito di applicazione e tipologie di controversie trattabili

Il ricorso all’ABF può essere esperito in relazione a controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari, purché riconducibili a operazioni e servizi regolati dal Testo Unico Bancario, dal Testo Unico della Finanza o dalla disciplina dei servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Arbitro.

I soggetti legittimati a proporre ricorso sono i clienti persone fisiche, compresi i consumatori, nonché le microimprese, vale a dire quelle realtà imprenditoriali che, ai sensi della normativa europea recepita nel nostro ordinamento, occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. L’intermediario contro il quale si intende presentare il ricorso all’ABF deve essere soggetto vigilato, iscritto negli albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e operante in Italia, anche se con sede estera.

Quanto alla materia del contendere, l’Arbitro è competente a pronunciarsi su controversie relative a servizi e operazioni bancarie e finanziarie, tra cui l’apertura e la gestione di conti correnti, il rilascio di carte di pagamento, l’erogazione di finanziamenti, i contratti di deposito e le operazioni di investimento.

Rientrano inoltre nella competenza dell’ABF le problematiche connesse all’esecuzione di bonifici, all’addebito di costi non pattuiti, alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e all’inadempimento di obblighi informativi, specie in relazione alla trasparenza e alla correttezza delle comunicazioni con il cliente.

Il ricorso all’ABF non è invece ammissibile quando la controversia implichi l’accertamento di responsabilità extracontrattuale, l’esercizio di poteri discrezionali dell’intermediario o la valutazione di profili soggettivi che richiedano l’assunzione di prove orali o istruttorie complesse.

È inoltre necessario che, prima di proporre il ricorso all’ABF, il cliente abbia inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, attendendo la risposta nel termine di sessanta giorni ovvero, in mancanza di riscontro, decorsi inutilmente i termini.

La tempestività è essenziale: il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dalla proposizione del reclamo. In questo quadro, l’Arbitro non si sostituisce al giudice, ma opera come strumento di verifica della correttezza dell’agire bancario alla luce delle fonti normative e degli obblighi di buona fede e diligenza professionale. La varietà delle materie trattabili e l’impostazione tecnico-specialistica del procedimento rendono il ricorso all’ABF uno strumento accessibile ma non privo di complessità, il cui corretto utilizzo presuppone una consapevolezza dei limiti e delle potenzialità dell’organo.

Ricorso all’ABF: procedura, fasi e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario

Il procedimento che conduce alla decisione sul ricorso all’ABF è caratterizzato da semplicità formale e da un’impostazione interamente documentale, con lo scopo di assicurare rapidità e accessibilità nella trattazione delle controversie.

L’avvio della procedura è subordinato alla previa proposizione di un reclamo scritto all’intermediario, che deve essere presentato dal cliente entro i termini ordinariamente previsti, ossia non oltre dodici mesi dalla conoscenza dei fatti contestati. Solo in caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni o di risposta insoddisfacente, il cliente può attivare la fase successiva, mediante la proposizione del ricorso all’ABF attraverso il portale digitale dell’Arbitro, oppure per il tramite di una filiale della Banca d’Italia.

La presentazione del ricorso comporta il versamento di un contributo spese di modesta entità da parte del cliente, attualmente pari a venti euro, ed è seguita dalla notifica all’intermediario, che ha diritto di depositare controdeduzioni e documentazione difensiva entro il termine previsto dal Regolamento.

La decisione è assunta dal Collegio competente per territorio, in composizione collegiale, sulla base degli atti trasmessi e senza possibilità di udienza orale. Il procedimento si fonda sui principi del contraddittorio e della parità delle parti, ed è disciplinato secondo regole che garantiscono imparzialità, trasparenza e coerenza interpretativa. Il termine per la definizione del ricorso all’ABF è generalmente contenuto entro centottanta giorni dalla sua presentazione, salve le ipotesi eccezionali di proroga per la complessità della controversia.

Le decisioni dell’Arbitro, pur non avendo valore di sentenza e dunque non producendo effetti esecutivi diretti, sono normalmente eseguite dall’intermediario nei limiti dell’accreditamento presso la Banca d’Italia. La mancata ottemperanza può determinare conseguenze reputazionali rilevanti, anche alla luce dell’obbligo di pubblicare l’inadempimento sul sito dell’ABF e della Banca d’Italia.

Il cliente, in ogni caso, conserva il diritto di adire l’autorità giudiziaria, senza che l’esperimento del ricorso all’ABF precluda l’accesso al giudizio ordinario. Tuttavia, è opportuno precisare che, qualora il cliente proponga ricorso giurisdizionale durante la pendenza del procedimento dinanzi all’ABF, quest’ultimo viene archiviato per sopravvenuta inammissibilità.

La procedura arbitrale non può infatti svolgersi parallelamente al giudizio civile, in ossequio al principio di unicità del procedimento per l’identico oggetto. Il ricorso all’ABF mantiene dunque natura alternativa, ma non preclusiva, rispetto all’azione giudiziaria: il cliente può scegliere quale via percorrere, ma non attivarle contestualmente

Infine, è utile rappresentare che, in relazione alle controversie insorte tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto rapporti riconducibili alla disciplina del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza, la proposizione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, laddove regolarmente introdotta e definita nel rispetto del Regolamento applicabile, può integrare – secondo l’interpretazione accolta in modo ormai prevalente dalla giurisprudenza di merito – una valida alternativa all’esperimento del procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

In particolare, il ricorso all’ABF, in quanto fondato su criteri di imparzialità, autonomia decisionale e rispetto del contraddittorio, è ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, del citato decreto legislativo, qualora verta sulla medesima questione che il ricorrente intenda successivamente far valere in sede giudiziale.

Resta tuttavia necessario che il procedimento arbitrale si sia effettivamente concluso, secondo i tempi e le modalità previste, e che l’oggetto del ricorso coincida sostanzialmente con quello della domanda giudiziale, onde evitare profili di inammissibilità derivanti da un improprio cumulo o da un uso disallineato dei rimedi alternativi previsti dall’ordinamento.

Ricorso all’ABF: frodi informatiche e responsabilità degli intermediari per carenze nelle misure di sicurezza

Tra le materie che sono talvolta sottoposte all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario figurano le frodi informatiche, purtroppo diffuse in ambito bancario, con particolare riferimento a operazioni di pagamento effettuate senza autorizzazione del cliente. Si tratta, in genere, di addebiti generati mediante tecniche di phishing, smishing o malware, o ancora a seguito dell’intercettazione di credenziali d’accesso e codici dispositivi.

In presenza di tali eventi, il ricorso all’ABF può rappresentare un rimedio potenzialmente utile per verificare la responsabilità dell’intermediario, specialmente nei casi in cui il cliente ritenga che le misure di sicurezza adottate non siano state idonee a prevenire accessi abusivi o utilizzi fraudolenti dei servizi online.

Alla luce del D.lgs. 11/2010, che recepisce la normativa europea in materia di servizi di pagamento, spetta all’intermediario dimostrare che l’operazione è stata eseguita correttamente, che è stata debitamente autenticata e che non vi siano stati malfunzionamenti riconducibili ai propri sistemi.

Le decisioni sinora pubblicate dall’Arbitro sembrerebbero accogliere una lettura piuttosto rigorosa dell’onere probatorio in capo all’intermediario, richiedendo un’attenta verifica delle modalità di autenticazione e dei meccanismi di protezione impiegati. Anche in presenza di autenticazione forte, non si escluderebbe, in via generale, la responsabilità dell’intermediario qualora emergano vulnerabilità strutturali nei sistemi di controllo antifrode o carenze organizzative nella gestione della sicurezza.

Nel contesto di una frode, il ricorso all’ABF potrebbe quindi offrire al cliente uno strumento celere ed economicamente sostenibile per far valere le proprie ragioni, senza la necessità di ricorrere immediatamente al contenzioso ordinario.

L’efficacia del rimedio dipenderebbe, naturalmente, dalla specificità del caso concreto e dalla documentazione disponibile.

Ricorso all’ABF: perché rivolgersi a un avvocato sin dalla fase del reclamo

Sebbene la procedura di ricorso all’ABF sia concepita come accessibile anche al cittadino privo di difensore, l’assistenza di un avvocato potrebbe rivelarsi determinante sin dalla fase preliminare del reclamo all’intermediario.

L’esperienza professionale nella gestione del contenzioso bancario consente infatti al legale non soltanto di redigere un reclamo formalmente corretto e completo sotto il profilo probatorio, ma anche di selezionare gli aspetti giuridicamente rilevanti e di inquadrare correttamente la fattispecie nel sistema delle fonti normative applicabili.

La presenza di un professionista abilitato sin dall’inizio del procedimento consentirebbe inoltre di evitare errori nella presentazione della documentazione o nella scelta degli argomenti, che potrebbero pregiudicare l’esito del reclamo o la strategia processuale complessiva.

Nel passaggio dalla fase del reclamo a quella del ricorso all’ABF, l’avvocato può offrire un contributo strategico, anche in considerazione del fatto che l’Arbitro decide sulla base esclusiva degli atti scritti e della documentazione allegata dalle parti.

La possibilità di avvalersi dell’assistenza di un legale, pur non obbligatoria, risponde quindi a una logica di ottimizzazione delle risorse difensive: la consulenza dell’avvocato consente di evitare percorsi inutilmente dispendiosi o non appropriati rispetto al caso concreto, e di predisporre una strategia coerente fin dalla fase iniziale del contrasto con l’intermediario.

Il ricorso all’ABF, se ben impostato, potrebbe risolversi in una decisione favorevole già in sede stragiudiziale, con evidenti vantaggi in termini di tempo, costi e contenimento del rischio, anche sotto il profilo delle ripercussioni patrimoniali e reputazionali per il cliente.

Ricorso all’ABF: vantaggi dell’assistenza legale

Il ricorso all’ABF si configura come uno strumento di tutela efficace e accessibile, che consente a consumatori e microimprese di far valere le proprie ragioni nei confronti di banche e altri intermediari senza dover affrontare i tempi e i costi del giudizio ordinario.

La struttura semplificata del procedimento, l’assenza di formalismi processuali e l’autorevolezza dei Collegi rendono l’ABF un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie in materia di servizi bancari e finanziari, soprattutto nei casi in cui il valore economico della pretesa non giustifichi l’inizio di una causa civile.

In tale prospettiva, l’assistenza di un avvocato può rappresentare un fattore decisivo nella costruzione di una strategia efficace, già a partire dalla redazione del reclamo stragiudiziale.

Lo Studio Legale D’Agostino assiste da anni privati, imprese ed enti nella gestione di controversie bancarie e finanziarie, offrendo consulenza legale qualificata nei procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione all’ambito dei sistemi ADR regolati dalle autorità di vigilanza. Contattaci per un primo consulto!