da Redazione | Mar 20, 2025 | Diritto civile
Le controversie in materia di eredità e successione sono tra le più frequenti nei contenziosi civili e, se non risolte tempestivamente, possono sfociare in lunghi e dispendiosi procedimenti giudiziari. Invero, la gestione di un’eredità può spesso generare tensioni e contrasti tra gli eredi, soprattutto quando vi sono beni indivisi, disposizioni testamentarie di dubbia interpretazione o soggetti che ritengono lesi i propri diritti successori.
Per prevenire tali criticità e favorire la composizione amichevole delle liti ereditarie, l’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione civile quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
La mediazione consente alle parti di dialogare con l’ausilio di un mediatore imparziale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che soddisfi le esigenze di tutti i soggetti coinvolti nella successione. Oltre a rappresentare un’opzione più celere ed economica rispetto al contenzioso giudiziario, la mediazione in materia di eredità e successione ha il pregio di preservare i rapporti familiari, evitando che le controversie degenerino in conflitti insanabili.
Il presente articolo analizza l’istituto della mediazione civile nel contesto successorio, illustrandone il funzionamento, i vantaggi e le principali tipologie di controversie ereditarie che possono trovare soluzione attraverso questo strumento.
L’istituto della mediazione civile in materia di eredità e successione
La mediazione civile è un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria, favorendo il raggiungimento di un accordo con l’intervento di un mediatore imparziale.
In ambito successorio, tale strumento assume particolare rilevanza, poiché le controversie relative a eredità e successione spesso coinvolgono legami familiari e sentimentali che possono risentire di una lunga e complessa battaglia giudiziaria. La mediazione, al contrario, permette agli eredi di confrontarsi in un contesto più collaborativo, con l’obiettivo di trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di tutti i soggetti coinvolti.
L’ordinamento giuridico italiano disciplina la mediazione civile con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il quale prevede che in determinate materie, tra cui le successioni ereditarie, la mediazione sia un passaggio obbligatorio prima di poter adire il giudice. Ai sensi dell’art. 5 del decreto, chi intende promuovere un’azione giudiziaria in materia successoria è tenuto preliminarmente a esperire il tentativo di mediazione. In mancanza di tale adempimento, il giudice potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda e invitare le parti ad avviare la procedura di mediazione prima di proseguire il giudizio.
Oltre alla mediazione obbligatoria, la normativa prevede anche la mediazione volontaria, che può essere attivata su iniziativa spontanea delle parti in qualsiasi momento, anche in assenza di un contenzioso già avviato. In aggiunta, vi è la mediazione delegata dal giudice, che può essere disposta nel corso di un procedimento civile quando il magistrato ritiene che la controversia possa essere risolta in via extragiudiziale.
Indipendentemente dalla modalità di accesso alla mediazione, il procedimento offre un’alternativa vantaggiosa al contenzioso ordinario, sia in termini di rapidità che di riduzione dei costi, con effetti particolarmente positivi nelle dispute relative a eredità e successione, dove la necessità di una composizione amichevole è spesso essenziale per la tutela dei rapporti familiari.
Il procedimento di mediazione civile in materia di eredità e successione
La mediazione civile in materia di eredità e successione può essere avviata su iniziativa di un coerede o di un altro soggetto interessato che intenda risolvere una controversia ereditaria senza ricorrere immediatamente al giudice. Il primo passo è la presentazione di un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato, nella quale devono essere indicate le generalità delle parti coinvolte, l’oggetto della disputa e le richieste avanzate.
Chi intende promuovere la mediazione deve valutare attentamente la propria posizione giuridica e impostare una strategia negoziale efficace, motivo per cui è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato con competenze in eredità e successione (diritto successorio). Il legale non solo assisterà il cliente nella redazione della domanda di mediazione, ma lo guiderà anche nell’individuazione degli obiettivi da perseguire durante il procedimento.
Chi riceve la convocazione in mediazione deve, a sua volta, adottare una strategia adeguata, valutando se partecipare attivamente alla procedura o se contestare la richiesta avanzata dalla controparte. Sebbene la mediazione sia formalmente un procedimento extragiudiziale, il mancato riscontro alla convocazione può comportare conseguenze sfavorevoli per la parte assente, sia sotto il profilo processuale che dal punto di vista della gestione dei rapporti familiari e patrimoniali. Per questa ragione, anche chi viene citato in mediazione deve farsi assistere da un legale, che potrà valutare la fondatezza della pretesa avanzata e suggerire le migliori opzioni difensive o transattive.
Una volta depositata l’istanza, l’organismo di mediazione nomina un mediatore imparziale e fissa il primo incontro, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Durante questa prima fase, il mediatore illustra il funzionamento del procedimento e verifica la disponibilità delle parti a proseguire con la mediazione. Se entrambe le parti accettano di partecipare, il mediatore organizza una serie di sessioni in cui ciascuno degli eredi può esporre le proprie ragioni e proporre soluzioni per la risoluzione della controversia.
La durata media della procedura di mediazione in materia di eredità e successione è di circa tre mesi (salvi casi particolarmente complessi), termine entro il quale le parti devono cercare di raggiungere un accordo. Se la mediazione si conclude positivamente, viene redatto un verbale che ha valore di titolo esecutivo, il che significa che, in caso di inadempimento, potrà essere direttamente eseguito come una sentenza.
Qualora, invece, non si raggiunga un accordo, la procedura si chiude con esito negativo e le parti possono liberamente intraprendere un’azione giudiziaria. Tuttavia, l’esperimento della mediazione, anche se non andato a buon fine, costituisce comunque un passaggio necessario poiché essa è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Eredità e successioni: le controversie più frequenti e il ruolo della mediazione civile
Le dispute in materia di eredità e successione possono sorgere per una molteplicità di ragioni, spesso legate a divergenze interpretative sulle disposizioni testamentarie, alla determinazione delle quote di legittima o alla gestione dei beni ereditati in comproprietà tra coeredi. Questi conflitti, se non risolti tempestivamente, possono sfociare in lunghi procedimenti giudiziari, con conseguente aumento dei costi e deterioramento dei rapporti familiari.
Tra le controversie ereditarie più frequenti vi è la riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione della quota di legittima, che si verifica quando il testatore ha attribuito a uno o più beneficiari una parte dell’eredità eccedente i limiti stabiliti dalla legge, ledendo i diritti degli eredi legittimari. In questi casi, il soggetto leso può agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti, con il rischio di aprire un contenzioso che potrebbe protrarsi per anni. La mediazione consente di trovare una soluzione equilibrata, evitando il ricorso al giudice e garantendo una redistribuzione dei beni conforme agli interessi di tutte le parti.
Un’altra fonte di conflitto riguarda l’impugnazione del testamento olografo per falsità, quando uno degli eredi contesta l’autenticità delle volontà espresse dal de cuius. Tali contestazioni richiedono spesso complesse perizie grafologiche e accertamenti giudiziari, con il rischio di prolungare notevolmente i tempi della successione. In questi casi, la mediazione può offrire un terreno di confronto più rapido ed efficace, permettendo di giungere a un’intesa che eviti il contenzioso.
La collazione ereditaria, ossia l’obbligo per gli eredi di conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal defunto in vita, rappresenta un ulteriore motivo di conflitto. Gli eredi possono avere opinioni divergenti sulla natura delle donazioni ricevute e sul valore attribuito ai beni, generando una situazione di stallo nella divisione dell’asse ereditario. Attraverso la mediazione, le parti possono trovare un accordo sulla determinazione del valore dei beni da conferire e sulle modalità di reintegrazione dell’asse ereditario.
Un altro tema particolarmente delicato è il divieto di patti successori, sancito dall’articolo 458 del Codice Civile, che impedisce agli eredi di stipulare accordi sulla futura successione di una persona ancora in vita. Nonostante questo divieto, è frequente che tra i familiari si formino intese informali o che vi siano aspettative che, alla morte del de cuius, sfociano in contestazioni legali.
La divisione ereditaria è spesso la questione più complessa da risolvere, specialmente quando il patrimonio ereditario comprende beni immobili o aziende di famiglia. In assenza di un accordo tra gli eredi, la divisione giudiziale può comportare la vendita forzata dei beni e la ripartizione del ricavato, soluzione che spesso non è gradita agli interessati.
In tutte queste ipotesi, la mediazione in materia di eredità e successione rappresenta uno strumento flessibile ed efficace, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche delle parti e di preservare, per quanto possibile, i rapporti familiari. La possibilità di trovare soluzioni personalizzate, con il supporto di un legale, rende questa procedura preferibile rispetto alla rigidità della decisione giudiziale, spesso vissuta come un’imposizione da parte degli eredi.
I vantaggi della mediazione civile nelle successioni ereditarie
La mediazione civile applicata alle controversie in materia di eredità e successione offre una serie di vantaggi significativi rispetto al contenzioso giudiziario, sia in termini di tempi e costi, sia sotto il profilo della gestione dei rapporti familiari. A differenza del procedimento innanzi al giudice, che può protrarsi per anni e comportare oneri economici rilevanti, la mediazione consente di raggiungere un accordo in tempi più brevi, generalmente entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
Sotto il profilo economico, i costi della mediazione sono generalmente inferiori rispetto a quelli di un giudizio ordinario. Le spese per l’avvio della procedura e per la partecipazione alle sessioni di mediazione sono contenute, se confrontate con le spese legali e peritali che un’azione giudiziaria potrebbe comportare. Inoltre, il compenso del mediatore è stabilito secondo parametri predeterminati e pubblicamente consultabili, garantendo trasparenza e prevedibilità dei costi.
Un ulteriore vantaggio della mediazione in materia di eredità e successione riguarda la possibilità di trovare soluzioni personalizzate e flessibili. Mentre il giudizio civile si conclude con una sentenza che impone una decisione alle parti, la mediazione lascia spazio alla negoziazione, consentendo di definire accordi che rispondano in modo più adeguato alle esigenze specifiche degli eredi.
Ad esempio, nella divisione ereditaria, le parti possono concordare modalità di assegnazione dei beni che tengano conto di legami affettivi, vincoli familiari o interessi economici, evitando così la vendita forzata e la distribuzione pro-quota imposta dal tribunale.
Anche sul piano della riservatezza il procedimento di mediazione presenta indubbi vantaggi. Mentre le cause giudiziarie sono soggette a pubblicità (il c.d. strepitus fori) e possono essere oggetto di consultazione nei registri del tribunale, la mediazione garantisce la tutela della privacy, permettendo agli eredi di discutere questioni patrimoniali e familiari senza esposizione pubblica. Questa caratteristica risulta particolarmente utile nei casi in cui il patrimonio ereditario comprenda aziende di famiglia, beni di valore storico o culturale, o situazioni delicate che potrebbero essere oggetto di speculazioni esterne.
Un ulteriore incentivo alla scelta della mediazione nelle controversie ereditarie è rappresentato dai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. In particolare, è riconosciuto un credito d’imposta alle parti che partecipano alla procedura di mediazione, commisurato alle spese sostenute per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e per i compensi degli avvocati. Nello specifico, la parte ha diritto a un credito d’imposta fino a €600 sull’indennità pagata all’organismo in caso di accordo conciliativo, ridotto a €300 se la procedura si conclude senza accordo.
Infine, la mediazione consente di mantenere un certo grado di controllo sulla soluzione del conflitto. Nel processo ordinario, le parti sono vincolate alla decisione del giudice, che può non rispecchiare appieno le loro esigenze e aspettative. Nella mediazione, invece, gli eredi conservano la possibilità di accettare o rifiutare una determinata proposta, rendendo l’accordo più sostenibile nel tempo e riducendo il rischio di successivi contenziosi.
L’importanza dell’assistenza legale nella mediazione in materia di eredità e successione
Sebbene la mediazione civile sia un procedimento improntato alla flessibilità e al dialogo, la complessità delle questioni giuridiche in materia di eredità e successione rende fondamentale l’assistenza di un avvocato con competenze nel diritto successorio. Il ruolo del legale è determinante sin dalla fase preliminare, poiché consente di valutare la fondatezza delle proprie pretese e di impostare una strategia efficace per il raggiungimento di un accordo vantaggioso.
L’avvocato assiste il proprio cliente nella redazione dell’istanza di mediazione o nella gestione della risposta alla convocazione, tutelandone i diritti e guidandolo nelle trattative con gli altri coeredi. Durante il procedimento, il legale verifica la validità delle proposte conciliative, assicurandosi che l’accordo sia conforme alla normativa e risponda agli interessi della parte assistita.
Il nostro Studio offre assistenza legale qualificata in eredità e successione, per guidarti nel procedimento di mediazione. Contattaci per un primo confronto, senza impegno, per analizzare il tuo caso e individuare la strategia più efficace.

Avvocato Luca D’agostino, servizi legali in diritto civile a Roma. Focus su mediazione civile, eredità e successione
da Redazione | Mar 4, 2025 | Diritto civile
La vendita internazionale è la base per la crescita economica delle imprese e del Paese, consentendo ai soggetti commerciali di espandere il proprio mercato oltre i confini nazionali. Tuttavia, la natura transnazionale di tali operazioni rende necessario individuare con precisione quale normativa regoli il rapporto contrattuale tra le parti e quale sia l’autorità giurisdizionale competente in caso di controversia.
Nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea, le questioni relative alla legge applicabile ai contratti di vendita internazionale e alla competenza giurisdizionale sono disciplinate principalmente da tre fonti normative. Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) stabilisce i criteri per determinare la legge applicabile in assenza di una scelta esplicita delle parti. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione Europea.
Il presente contributo analizzerà sommariamente i criteri di individuazione della legge applicabile nei contratti di vendita internazionale, i principi che regolano la competenza giurisdizionale e le strategie contrattuali per prevenire controversie in ambito transfrontaliero.
Vendita internazionale di beni e determinazione della legge applicabile
Nell’ambito della vendita internazionale, la questione relativa alla legge applicabile al contratto riveste un ruolo di centrale importanza, in quanto disciplina gli obblighi reciproci delle parti e regola le conseguenze dell’eventuale inadempimento. L’ordinamento dell’Unione Europea fornisce una cornice normativa chiara per individuare la disciplina giuridica applicabile ai contratti transfrontalieri, evitando conflitti normativi che potrebbero pregiudicare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) rappresenta il principale strumento di diritto internazionale privato in materia contrattuale e sancisce il principio cardine della libertà di scelta delle parti. L’articolo 3 del Regolamento dispone che i contraenti possono designare la legge applicabile al loro rapporto contrattuale, purché tale scelta sia espressa o risulti con ragionevole certezza dai termini del contratto o dalle circostanze della fattispecie. La selezione della legge regolatrice è di fondamentale rilevanza nella vendita internazionale, in quanto consente alle parti di stabilire ex ante il quadro normativo di riferimento, evitando incertezze interpretative e possibili controversie sulla disciplina applicabile.
Qualora le parti non abbiano effettuato una scelta esplicita, il Regolamento Roma I stabilisce un criterio di collegamento oggettivo. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) prevede che, in assenza di una clausola di elezione della legge applicabile, il contratto di vendita internazionale di beni mobili sia regolato dalla legge dello Stato in cui il venditore ha la propria residenza abituale.
Tale disposizione si giustifica con la considerazione che il venditore è colui che esegue la prestazione caratteristica del contratto, ovvero la fornitura della merce. Per effetto di questa norma, un’impresa italiana che cede beni a un soggetto estero, in assenza di diversa pattuizione, vedrà regolato il proprio rapporto dalla legge italiana.
A tale disciplina si affianca la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG), adottata a Vienna nel 1980, la quale si applica automaticamente quando entrambe le parti contraenti hanno sede in Stati aderenti alla Convenzione, salvo espressa esclusione da parte delle stesse. La CISG regola vari aspetti della vendita internazionale, tra cui la formazione del contratto, gli obblighi del venditore e dell’acquirente, nonché le conseguenze dell’inadempimento.
Vendita internazionale di beni e competenza giurisdizionale
Nell’ambito della vendita internazionale, la frammentazione normativa tra i diversi ordinamenti giuridici potrebbe ingenerare incertezze sul riparto di competenza e sulla giurisdizione, con il rischio di lungaggini procedurali e difficoltà nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
A tal fine, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina la giurisdizione nelle controversie civili e commerciali all’interno dell’Unione Europea, fornendo criteri chiari e uniformi per determinare il foro competente nei contratti di vendita internazionale.
Secondo la regola generale sancita dall’articolo 4 del Regolamento Bruxelles I-bis, un soggetto domiciliato in uno Stato membro deve essere convenuto dinanzi ai tribunali dello Stato in cui ha il proprio domicilio. Tale principio garantisce la tutela della parte convenuta, imponendo al creditore di agire nel foro naturale del debitore.
Tuttavia, in materia contrattuale, il Regolamento prevede un’importante deroga alla regola generale, disciplinata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che consente di convenire una parte anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Nel caso di un contratto di vendita internazionale di beni mobili, il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata secondo il contratto.
La determinazione del luogo di consegna è dunque fondamentale per stabilire la competenza giurisdizionale in una controversia derivante dalla vendita internazionale. Se le parti non hanno previsto specifiche condizioni di consegna, il giudice dovrà accertare quale fosse il luogo effettivo di esecuzione della prestazione caratteristica.
Vendita internazionale di beni, clausola di foro e incidenza della clausola “franco magazzino”
Nel contesto della vendita internazionale, le parti contrattuali possono evitare incertezze in merito alla giurisdizione mediante l’inserimento di una clausola di elezione del foro, ossia una disposizione contrattuale che individua il giudice competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina le condizioni di validità di tali pattuizioni, prevedendo che le parti possano convenire, in forma scritta o mediante una prassi consolidata, che una determinata autorità giurisdizionale abbia competenza esclusiva in caso di controversie contrattuali.
L’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I-bis sancisce il principio secondo cui una clausola di scelta del foro è valida ed efficace se è stata stipulata: (i) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, (ii) secondo usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, oppure (iii) nell’ambito di relazioni commerciali precedenti che abbiano consolidato una consuetudine tra i contraenti. La previsione di una clausola di foro consente di evitare l’incertezza derivante dall’applicazione dei criteri generali di competenza giurisdizionale e permette alle imprese di pianificare con maggiore sicurezza la gestione del rischio legale nella vendita internazionale.
Un ulteriore elemento di rilievo nella vendita internazionale riguarda la clausola “franco magazzino” la quale incide direttamente sulla determinazione del foro competente. Con tale clausola, il venditore si libera dall’obbligo di consegna nel momento in cui mette la merce a disposizione dell’acquirente presso il proprio magazzino o stabilimento. Ne consegue che il rischio e la responsabilità per il trasporto ricadono interamente sull’acquirente, il quale si assume l’onere di provvedere al ritiro della merce e alla sua spedizione.
Dal punto di vista della competenza giurisdizionale, la clausola “franco magazzino” ha una rilevanza determinante, poiché il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale coincide con la sede del venditore. In base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento Bruxelles I-bis, il giudice competente nelle controversie relative alla vendita internazionale è quello del luogo in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata secondo il contratto.
Pertanto, laddove il contratto preveda una consegna “franco magazzino”, è ragionevole ritenere che la competenza spetta al tribunale dello Stato in cui il venditore ha la propria sede, in quanto la prestazione caratteristica del contratto si considera eseguita nel momento in cui la merce viene resa disponibile presso il suo stabilimento.
La combinazione della clausola di foro esclusivo e della clausola “franco magazzino” rappresenta un efficace strumento di tutela per il venditore che operi nella vendita internazionale, in quanto consente di rafforzare la propria posizione giuridica in caso di contenzioso con il compratore. La previsione congiunta di entrambe le clausole nei documenti contrattuali e commerciali permette di radicare la giurisdizione nel paese del venditore e di semplificare l’eventuale azione di recupero del credito.
Vendita internazionale di beni e tutela del creditore in caso di inadempimento
Nell’ambito della vendita internazionale, il mancato pagamento del corrispettivo da parte del compratore rappresenta una delle problematiche più ricorrenti per le imprese che operano nel commercio transfrontaliero.
La Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) disciplina in modo specifico le conseguenze dell’inadempimento contrattuale nella vendita internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 53, l’acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito e di accettare la consegna della merce nei termini previsti dal contratto. Qualora il compratore ometta di adempiere all’obbligo di pagamento, il venditore può avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli 61 e seguenti, che comprendono la richiesta di esecuzione forzata del pagamento, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, la CISG non disciplina gli aspetti procedurali relativi all’azione di recupero del credito, i quali sono regolati dal diritto nazionale dello Stato competente.
Uno degli strumenti più efficaci per ottenere rapidamente il pagamento del credito è il procedimento per decreto ingiuntivo, che consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo senza dover intraprendere un’azione ordinaria di cognizione. In base all’articolo 633 del codice di procedura civile italiano, il decreto ingiuntivo può essere richiesto quando il credito risulta fondato su prova scritta, quale una fattura, un ordine di acquisto, un documento di trasporto o una conferma d’ordine sottoscritta.
Un’ulteriore tutela, particolarmente utile per rapporti transfrontalieri UE, è offerta dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, che ha introdotto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, applicabile nelle controversie transfrontaliere tra parti domiciliate in Stati membri diversi. Tale strumento consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo europeo senza dover avviare procedimenti giurisdizionali in più ordinamenti, garantendo una maggiore rapidità ed efficienza nell’azione di recupero del credito nella vendita internazionale.
La tutela legale nella vendita internazionale
L’individuazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale in un contratto di vendita internazionale è un elemento strategico di centrale importanza per facilitare l’eventuale azione di recupero del credito in caso di mancato pagamento da parte del compratore estero.
Il nostro Studio Legale è a disposizione per assistere imprese e operatori commerciali nei rapporti di vendita internazionale, fornendo un supporto altamente qualificato nella redazione della documentazione contrattuale e nella gestione delle controversie transfrontaliere. Offriamo un servizio di consulenza strategica per mitigare i rischi legali, strutturare accordi che garantiscano la massima tutela e, laddove possibile, radicare la giurisdizione in Italia e la competenza dinanzi ai tribunali nazionali.
Assistiamo i nostri clienti sia nella fase preventiva di negoziazione e stipula dei contratti, sia nella fase patologica del rapporto contrattuale, affiancandoli nelle azioni di recupero del credito e nelle strategie di tutela giudiziaria.
da Redazione | Gen 31, 2025 | Diritto civile
Il mantenimento dei figli rappresenta un aspetto centrale nella regolamentazione delle relazioni familiari, in particolare quando i genitori cessano la convivenza o pongono fine a un legame affettivo. La necessità di garantire il benessere del minore e di assicurargli un adeguato sostegno economico ed educativo rende essenziale una disciplina chiara e conforme ai principi di diritto. L’ordinamento giuridico italiano, nel rispetto del principio della bigenitorialità e dell’interesse superiore del minore, prevede specifiche disposizioni in materia, finalizzate a regolamentare sia l’aspetto economico del mantenimento sia le modalità di affidamento e frequentazione tra genitori e figli.
Tradizionalmente, la determinazione delle condizioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli era demandata all’Autorità giudiziaria, la quale, su istanza delle parti, stabiliva le modalità di contribuzione economica e di esercizio della responsabilità genitoriale. Tuttavia, l’eccessivo carico della giurisdizione e l’esigenza di soluzioni più rapide ed efficienti hanno portato all’introduzione di strumenti alternativi alla via giudiziale. In questo contesto si inserisce la negoziazione assistita familiare, un istituto che consente ai genitori di raggiungere un accordo consensuale con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati, evitando così il ricorso al giudice.
Attraverso la negoziazione assistita, le parti possono definire autonomamente ogni aspetto concernente l’affidamento, la residenza e il mantenimento dei figli, assicurando soluzioni personalizzate, flessibili e rispettose delle esigenze del minore. L’accordo così raggiunto, per acquisire efficacia, deve essere sottoposto al controllo della Procura della Repubblica, che ne verifica la conformità all’interesse superiore del minore e alle norme di ordine pubblico. In caso di esito positivo, il Procuratore rilascia il nulla osta o l’autorizzazione, conferendo all’accordo la medesima efficacia di un provvedimento giudiziale.
L’adozione della negoziazione assistita familiare in materia di mantenimento dei figli rappresenta, dunque, un’alternativa concreta e vantaggiosa per i genitori che intendono gestire consensualmente le questioni relative ai propri figli, evitando lunghe e dispendiose controversie giudiziarie.
Mantenimento dei figli e responsabilità genitoriale: il quadro normativo
Il mantenimento dei figli è un obbligo inderogabile che discende direttamente dall’articolo 30 della Costituzione italiana, secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Il codice civile, all’articolo 315-bis, ribadisce tale principio sancendo il diritto del minore di essere cresciuto in un ambiente adeguato alle sue necessità affettive, morali e materiali. L’articolo 337-ter del codice civile specifica inoltre che il giudice, nel regolare l’affidamento dei figli, deve attenersi al principio della bigenitorialità, garantendo ad entrambi i genitori il diritto e il dovere di partecipare alla vita del minore in modo equilibrato.
In caso di separazione o di cessazione della convivenza tra genitori non coniugati, il mantenimento del figlio deve essere garantito da entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche. Invero, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, solo ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’introduzione della negoziazione assistita familiare, a seguito delle varie modifiche al Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, ha innovato la disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei figli, consentendo ai genitori di regolare questi aspetti attraverso un accordo consensuale, senza la necessità di un procedimento giudiziale.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del decreto, introdotto dalla Legge 206/2021, la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, garantendo loro la necessaria tutela giuridica ed economica.
Il ricorso alla negoziazione assistita consente di evitare le lungaggini del contenzioso, mantenendo al contempo una rigorosa tutela dell’interesse superiore del minore, il quale costituisce il parametro fondamentale per la validità dell’accordo.
In tale prospettiva, il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo affidato alla Procura della Repubblica, che è chiamata a verificare la conformità delle condizioni pattuite dai genitori alle esigenze del minore, rilasciando il nulla osta o, in caso di modifiche alle condizioni di mantenimento, un’autorizzazione espressa.
L’evoluzione normativa ha dunque favorito strumenti più rapidi ed efficienti per regolamentare il mantenimento dei figli, permettendo ai genitori di adottare una soluzione condivisa, sempre sotto la vigilanza dell’Autorità giudiziaria, per garantire stabilità e certezza nei rapporti genitoriali.
Mantenimento dei figli e negoziazione assistita: un’alternativa alla via giudiziale
La negoziazione assistita familiare rappresenta un’alternativa efficace e veloce al procedimento giudiziale per la regolamentazione del mantenimento dei figli e dell’affidamento dei minori. La possibilità di regolare autonomamente le condizioni relative ai figli, con il supporto di legali esperti, permette di adottare soluzioni flessibili e personalizzate, modellate sulle esigenze specifiche della famiglia e del minore.
Il principale vantaggio della negoziazione assistita rispetto al procedimento contenzioso è la rapidità. Mentre un giudizio in Tribunale può protrarsi per mesi, se non anni, l’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita può essere definito in tempi molto più brevi e con costi significativamente inferiori. Inoltre, la natura consensuale di tale strumento riduce il livello di conflittualità tra i genitori, favorendo la cooperazione reciproca e il rispetto delle esigenze del minore.
Oltre alla maggiore celerità e alla riduzione dei costi, la negoziazione assistita garantisce un alto grado di riservatezza rispetto al procedimento giudiziario, che si svolge invece in un’aula di Tribunale. La possibilità di trovare una soluzione condivisa, lontano dalle rigidità del contenzioso, consente di preservare il rapporto genitoriale e di assicurare una maggiore stabilità al minore, che viene così tutelato da eventuali conflitti e tensioni familiari.
La regolamentazione del mantenimento dei figli attraverso la negoziazione assistita non solo rappresenta un’opzione vantaggiosa sotto il profilo giuridico ed economico, ma costituisce anche un modello virtuoso di gestione delle relazioni familiari, incentrato sul dialogo e sulla responsabilità genitoriale.
Mantenimento dei figli: il funzionamento della procedura di negoziazione assistita
La negoziazione assistita familiare si articola in una sequenza di fasi ben definite, finalizzate a garantire che le parti raggiungano un accordo consapevole e rispettoso dell’interesse superiore del minore. Il procedimento prende avvio con l’invito alla negoziazione assistita, un atto formale con cui l’avvocato di un genitore scrive alla controparte, ovvero all’altro genitore, sollecitandolo a nominare un proprio legale e ad aderire alla procedura. Questo passaggio è essenziale per instaurare il confronto in un contesto professionale e regolato dalla legge, evitando che le trattative si svolgano in modo informale e privo di valore giuridico.
Ricevuto l’invito, l’altro genitore può aderire alla negoziazione assistita per il tramite di un avvocato di fiducia. L’adesione deve avvenire per iscritto e comporta l’accettazione della procedura quale strumento per risolvere la controversia in modo consensuale. La legge impone che ciascun genitore sia assistito da un avvocato distinto, al fine di garantire l’imparzialità della negoziazione e il rispetto del principio di parità delle parti. Gli avvocati hanno il compito di tutelare gli interessi dei loro assistiti, ma anche di vigilare affinché ogni accordo sia conforme alle disposizioni di legge e non pregiudichi i diritti del minore.
Una volta stabilito il reciproco impegno a negoziare, le parti sottoscrivono un primo atto, denominato convenzione di negoziazione assistita. Con tale atto, i genitori si impegnano formalmente a collaborare in buona fede e con lealtà per raggiungere un accordo sulle modalità di affidamento e sul mantenimento dei figli. La convenzione deve essere redatta per iscritto e sottoscritta sia dai genitori sia dai rispettivi avvocati.
Inoltre, deve contenere un termine finale entro il quale le parti si impegnano a concludere la negoziazione, termine che di regola non è inferiore a un mese né superiore a tre mesi. Durante questo periodo, le parti si confrontano con l’assistenza dei propri legali per individuare la soluzione più adeguata alle esigenze del minore e alle rispettive condizioni economiche.
Al termine della negoziazione, se le parti raggiungono un’intesa, sottoscrivono l’accordo di negoziazione assistita, che contiene tutte le condizioni concordate in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli. L’accordo deve essere redatto in forma scritta e firmato sia dai genitori sia dai loro avvocati, i quali certificano l’autenticità delle firme e la conformità del contenuto alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico
Mantenimento dei figli: il controllo della Procura della Repubblica
Affinché l’accordo di negoziazione assistita familiare produca effetti giuridici e garantisca la piena tutela del minore, il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo che coinvolge la Procura della Repubblica. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6 del D.L. 132/2014, l’accordo sottoscritto dai genitori e dai rispettivi avvocati deve essere trasmesso alla Procura presso il Tribunale competente, affinché il Procuratore della Repubblica possa verificarne la conformità alle norme di legge e all’interesse superiore del minore.
Il controllo della Procura può avere due esiti differenti. Se il Procuratore accerta che l’accordo rispetta pienamente i diritti del minore e che le condizioni pattuite per il mantenimento dei figli sono congrue e adeguate alle capacità economiche dei genitori, rilascia il nulla osta. In questo caso, l’accordo diventa immediatamente efficace tra le parti.
Se, invece, il Procuratore ritiene che le condizioni pattuite nell’accordo non siano idonee a tutelare il benessere del minore o se emergono profili di squilibrio economico tra i genitori tali da compromettere il diritto del figlio a un adeguato mantenimento, ha l’obbligo di trasmettere l’accordo al Presidente del Tribunale. In questo caso, il Tribunale fissa un’udienza in cui convoca le parti per esaminare il contenuto dell’accordo e verificare se sia necessario apportare modifiche.
Un ulteriore profilo di controllo riguarda il rispetto dei termini procedurali. L’accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso alla Procura entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Mantenimento dei figli: contenuti essenziali dell’accordo di negoziazione assistita
L’accordo di negoziazione assistita familiare in materia di mantenimento dei figli deve contenere una regolamentazione chiara e dettagliata delle condizioni relative all’affidamento, alla contribuzione economica e alle spese. La corretta formulazione di tali disposizioni è essenziale per evitare future controversie tra i genitori e garantire la tutela dell’interesse del minore.
Uno degli elementi fondamentali dell’accordo è la determinazione dell’assegno di mantenimento. Il contributo economico a carico del genitore non convivente deve essere commisurato alle risorse economiche di entrambi i genitori e alle necessità del minore, tenendo conto del tenore di vita goduto prima della cessazione della convivenza.
La somma stabilita deve essere predisposta in misura adeguata a coprire le spese ordinarie della vita quotidiana del minore, come vitto, alloggio, abbigliamento, istruzione e spese sanitarie di base. L’accordo deve inoltre prevedere la rivalutazione automatica annuale dell’importo secondo gli indici ISTAT, in modo da preservarne il valore nel tempo.
Oltre all’assegno di mantenimento dei figli, l’accordo deve disciplinare la ripartizione delle spese straordinarie, ovvero quei costi che esulano dalle normali esigenze quotidiane e che possono derivare, ad esempio, da cure mediche specialistiche, interventi chirurgici, spese scolastiche non ordinarie (come viaggi di istruzione con pernottamento), attività sportive e ricreative.
In genere, tali spese vengono suddivise tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche o in parti uguali. La determinazione delle spese straordinarie deve avvenire in modo dettagliato, indicando quali spese necessitano di un accordo preventivo tra i genitori e quali, invece, devono essere corrisposte in misura automatica.
L’accordo di negoziazione assistita deve inoltre prevedere una regolamentazione precisa delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La soluzione generalmente adottata è quella dell’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di partecipare alle decisioni più rilevanti per la vita del figlio, pur prevedendo – spesso – la collocazione del minore presso uno dei due genitori, che assume il ruolo di genitore collocatario principale.
Tale genitore, oltre a garantire la continuità della vita quotidiana del minore, ha la responsabilità di agevolare il mantenimento di un rapporto equilibrato con l’altro genitore, nel rispetto del diritto del figlio alla bigenitorialità.
Per evitare interpretazioni ambigue e possibili contestazioni, l’accordo deve indicare tempi e modalità di permanenza del minore con ciascun genitore, stabilendo, ad esempio, la suddivisione dei fine settimana o la gestione dei giorni feriali.
Di norma l’accordo stabilisce una suddivisione equilibrata delle principali festività, come Natale, Pasqua e Capodanno, alternando i giorni tra i genitori di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive, l’accordo può prevedere un periodo minimo e massimo di permanenza del minore con ciascun genitore, stabilendo termini di preavviso per la scelta delle date e regolamentando eventuali soggiorni fuori dalla residenza abituale del minore.
Un’ulteriore clausola di rilievo riguarda il consenso per viaggi all’estero. Per evitare disaccordi futuri, l’accordo deve chiarire se il genitore che intende portare il minore all’estero per un periodo determinato debba ottenere il consenso dell’altro genitore. Nella maggior parte dei casi, si prevede l’obbligo di informare preventivamente l’altro genitore della destinazione e della durata del soggiorno, con la necessità di ottenere un consenso scritto nel caso di viaggi prolungati o al di fuori dell’Unione Europea.
Conclusioni: l’assistenza legale nella negoziazione assistita familiare
La negoziazione assistita familiare rappresenta una soluzione efficace e innovativa per la regolamentazione del mantenimento dei figli e delle modalità di affidamento, consentendo ai genitori di adottare un approccio collaborativo e di evitare il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Questo strumento consente di gestire le conseguenze della cessazione della convivenza con maggiore flessibilità e rapidità, e con un notevole risparmio di costi.
Rivolgersi a un avvocato è essenziale per intraprendere la procedura in modo corretto e per redigere un accordo conforme alle disposizioni normative.
Lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione per fornire consulenza e assistenza legale a chi intenda regolare in modo consensuale il mantenimento dei figli e le modalità di affidamento, garantendo un supporto professionale qualificato in tutte le fasi della negoziazione assistita.

Negoziazione assistita familiare e mediazione – Studio Legale Avvocato Luca D’Agostino
da Redazione | Gen 22, 2025 | Diritto civile
L’amministratore di sostegno è la figura che sovrintende alla tutela delle persone che, a causa di condizioni di fragilità fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Questo istituto è stato concepito per garantire un supporto personalizzato a coloro che, pur mantenendo la capacità di compiere autonomamente alcuni atti, necessitano di un sostegno specifico per altre funzioni di rilevanza pratica o patrimoniale.
L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), introdotta con la Legge n. 6/2004, si pone come una misura flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del beneficiario, e mira a rispettare il principio dell’autodeterminazione della persona. A differenza dell’interdizione o dell’inabilitazione, che comportano una limitazione più ampia della capacità di agire, la nomina dell’amministratore di sostegno consente di preservare, per quanto possibile, l’autonomia residua del soggetto assistito, limitando l’intervento al solo ambito necessario.
Nell’ambito di questa guida, verranno esaminati tutti gli aspetti fondamentali relativi alla nomina dell’amministratore di sostegno, con particolare attenzione ai soggetti beneficiari, alle modalità di richiesta della misura, al procedimento giurisdizionale e ai compiti attribuiti all’amministratore.
L’obiettivo è fornire una panoramica completa che possa orientare chiunque necessiti di assistenza legale in questo ambito, valorizzando l’importanza dell’istituto quale strumento di protezione e supporto per i soggetti vulnerabili.
Amministratore di sostegno e beneficiari della misura
I presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono individuati nella presenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica tale da incidere sulla capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane. La legge si fonda su una concezione ampia di salute, che include non solo l’aspetto fisico ma anche quello psicologico e sociale, riconoscendo l’importanza di garantire al beneficiario un livello ottimale di benessere e inclusione.
Possono beneficiare della misura persone anziane con limitazioni fisiche o cognitive, soggetti affetti da disabilità fisiche o psichiche, persone con patologie degenerative o dipendenze (es. gioco d’azzardo o alcool), nonché coloro che soffrono di disturbi psichiatrici. L’obiettivo è sempre quello di assicurare un supporto mirato e proporzionato alle necessità individuali, rispettando la dignità e le aspirazioni del beneficiario.
Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno (art. 406 c.c.)
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata da una pluralità di soggetti individuati dalla legge, al fine di garantire la più ampia tutela per il beneficiario. L’interessato stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato, può proporre tale richiesta, dimostrando la propria consapevolezza rispetto alla misura di protezione necessaria.
Oltre a lui, il coniuge, purché non separato legalmente, e la persona stabilmente convivente sono tra i primi legittimati a presentare la domanda. Seguono i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché il tutore o il curatore eventualmente già nominati. Anche il pubblico ministero rientra tra i soggetti legittimati, con il compito di intervenire nei casi in cui la misura risulti indispensabile per garantire i diritti del beneficiario.
Un ruolo particolare è attribuito ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali, se a conoscenza di fatti che rendano necessaria l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare il ricorso o a darne notizia al pubblico ministero. È essenziale precisare che, nonostante possano essere coinvolti nel procedimento, gli operatori dei servizi sociali pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono essere nominati amministratori di sostegno, per evitare conflitti di interesse e garantire la massima imparzialità della figura designata.
Nei casi relativi ai minori, il decreto di nomina può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età, assicurando una transizione lineare tra le tutele previste per il minore e quelle stabilite per l’adulto.
Infine, per i soggetti che non rientrano tra i legittimati attivi (es. amici o conoscenti), la legge consente di rivolgersi ai servizi sanitari e sociali o al pubblico ministero per sollecitare l’apertura del procedimento.
Come richiedere la misura e chi può assumere l’ufficio di amministratore di sostegno (art. 408 c.c.)
La nomina di un amministratore di sostegno è di competenza del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario vive abitualmente (residenza o domicilio), il quale ha il compito di valutare la situazione personale e le necessità del soggetto interessato.
Nel caso in cui la persona sia ricoverata permanentemente presso una struttura per anziani o un’altra tipologia di residenza, la competenza territoriale è attribuita al giudice del luogo di ricovero.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare, è preceduto da un’attenta analisi delle esigenze del beneficiario. Il provvedimento non solo definisce le funzioni e i poteri attribuiti all’amministratore, ma orienta anche il processo di accompagnamento della persona fragile, in stretta relazione con i servizi di cura e assistenza disponibili sul territorio. Tali indicazioni sono fondamentali per garantire che la misura di protezione sia calibrata sulle specifiche necessità del beneficiario, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali.
La scelta dell’amministratore di sostegno spetta esclusivamente al giudice tutelare, il quale deve agire nell’interesse del beneficiario. Coloro che richiedono la nomina possono indicare nel ricorso il nominativo di una persona ritenuta idonea a ricoprire tale ruolo.
In mancanza di una designazione specifica, il giudice privilegia figure appartenenti all’ambito familiare, come il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli o i parenti entro il quarto grado. Qualora non sia individuabile un familiare idoneo, il giudice può nominare un soggetto estraneo alla famiglia, privilegiando persone con esperienza o formazione specifica, come volontari che abbiano seguito percorsi formativi dedicati.
L’amministratore di sostegno, nello svolgimento delle sue funzioni, è tenuto a mettere al centro della propria attività le esigenze e le aspettative del beneficiario, mantenendo con quest’ultimo una relazione di fiducia. In caso di disaccordo sulle decisioni prese dall’amministratore, il beneficiario può rivolgersi al giudice tutelare per segnalare il problema e richiedere eventuali modifiche al provvedimento o alla gestione.
Perché rivolgersi a un avvocato/studio legale per la nomina di un amministratore di sostegno
Sebbene la nomina di un amministratore di sostegno non richieda obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato, è altamente consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista legale per garantire un corretto svolgimento del procedimento e per tutelare al meglio gli interessi del beneficiario. L’avvocato, grazie alla sua competenza specifica, è in grado di supportare le parti coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria, nella redazione del ricorso e nella rappresentanza durante le udienze.
L’assistenza legale diventa indispensabile in situazioni particolarmente complesse, come nei casi in cui la posizione del beneficiario presenti aspetti di natura giuridica o economica di difficile gestione. Ad esempio, è opportuno rivolgersi a un avvocato qualora sussistano divergenze tra i familiari o con il potenziale beneficiario riguardo alla nomina dell’amministratore, o nel caso in cui la misura possa incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona interessata, analogamente a quanto avviene nei procedimenti di interdizione.
L’avvocato può inoltre rappresentare un valido supporto per individuare la figura dell’amministratore di sostegno più idonea, garantendo che la nomina rispecchi le esigenze specifiche del beneficiario e sia conforme alle disposizioni normative. La sua presenza offre una garanzia di correttezza e professionalità, evitando eventuali contestazioni e garantendo un’esecuzione puntuale delle misure di tutela.
Contenuto del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve essere redatto con precisione, includendo tutte le informazioni necessarie per consentire al giudice tutelare di valutare adeguatamente la situazione del beneficiario. Innanzitutto, è necessario indicare le generalità complete del beneficiario e la sua dimora abituale, corredando il ricorso con la copia del documento d’identità sia del beneficiario che del ricorrente, nonché con lo stato di famiglia, utile a comprovare eventuali vincoli parentali.
È fondamentale specificare nel ricorso le ragioni della richiesta, allegando idonea documentazione medica rilasciata dai servizi sanitari o sociali che attesti l’esistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica e l’impossibilità, anche parziale o temporanea, del beneficiario di provvedere ai propri interessi. Qualora si renda necessaria l’udienza presso il domicilio del beneficiario, per ragioni di intrasportabilità, è indispensabile allegare un certificato medico che ne attesti tale condizione.
Inoltre, devono essere elencati i nominativi, i domicili e i recapiti telefonici di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario, se conosciuti, specificando che la loro sottoscrizione del ricorso vale come adesione alla proposta di nomina. È altresì utile fornire una descrizione dettagliata delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, unitamente a una panoramica del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, supportata da documentazione relativa, come estratti conto, visure immobiliari o societarie.
Infine, il ricorso deve contenere una chiara indicazione degli atti che si prevede debbano essere compiuti nell’interesse del beneficiario e un’indicazione delle spese principali, al fine di stabilire un importo mensile adeguato a soddisfare le sue necessità.
Se la persona proposta come amministratore accetta l’incarico, è necessario includere la sua dichiarazione di accettazione, con le relative generalità e recapiti. Per concludere, qualora il ricorso venga presentato da un soggetto diverso dal ricorrente, si deve allegare una delega scritta con copia del documento d’identità del delegato.
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (art. 407 c.c.)
Il giudice tutelare deve esaminare personalmente il beneficiario, assumere informazioni e, se necessario, disporre accertamenti, anche di natura medica. La presenza del beneficiario all’udienza è generalmente necessaria per assicurare il rispetto dei principi di partecipazione e autodeterminazione. Tuttavia, in caso di comprovata impossibilità di comparizione, è necessario fornire un certificato medico che attesti tale condizione.
Qualora il beneficiario non si presenti all’udienza, il giudice tutelare può disporre un rinvio, fissando una nuova data per consentire l’esame diretto.
In situazioni particolari, il giudice può recarsi presso il luogo in cui il beneficiario si trova, qualora venga prodotta idonea documentazione medica attestante l’assoluta intrasportabilità. Questa misura consente di tutelare al meglio i diritti e gli interessi della persona fragile, garantendo comunque una verifica diretta delle sue condizioni.
Una volta accertati i presupposti per la nomina, il giudice emette il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno. Questo decreto viene annotato a cura del cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno, conservato presso l’ufficio del giudice tutelare.
Inoltre, entro dieci giorni dall’emissione, il decreto viene comunicato all’ufficiale di stato civile, che provvede ad annotarlo a margine dell’atto di nascita del beneficiario. A garanzia della trasparenza e del controllo, il decreto viene anche iscritto nel casellario giudiziale, uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica per raccogliere e conservare i provvedimenti giudiziari.
Nei casi di necessità e urgenza, segnalati direttamente nel ricorso, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, adottando un provvedimento immediato, anche prima dell’udienza o nel corso del procedimento.
Tale misura consente di affrontare tempestivamente situazioni critiche, come la necessità di autorizzare trattamenti sanitari urgenti o di intervenire in caso di gravi rischi patrimoniali. L’amministratore provvisorio, una volta nominato, è tenuto a prestare immediatamente il giuramento e a svolgere il proprio incarico fino alla conclusione del procedimento o alla nomina definitiva di un altro soggetto ritenuto idoneo.
Effetti della nomina e compiti dell’amministratore di sostegno
La nomina dell’amministratore di sostegno non comporta l’annullamento della capacità del beneficiario di compiere atti giuridici. A differenza dell’interdizione, il beneficiario mantiene la possibilità di compiere validamente tutti gli atti che non richiedono necessariamente l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore, e in ogni caso conserva il diritto di effettuare in autonomia gli atti necessari a soddisfare le esigenze quotidiane. Questa impostazione garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, salvaguardando al contempo l’interesse primario del beneficiario.
Il decreto di nomina, emesso dal giudice tutelare, definisce la durata dell’incarico e specifica i poteri dell’amministratore di sostegno, indicando gli atti che richiedono la sua assistenza o rappresentanza. Tale decreto è annotato a margine dell’atto di nascita del beneficiario e, al termine dell’incarico, il decreto di chiusura dell’amministrazione viene analogamente registrato.
I compiti attribuiti all’amministratore di sostegno possono avere natura patrimoniale o personale.
Nel primo caso, rientrano tra le sue mansioni attività quali la gestione del conto corrente, il pagamento delle utenze domestiche o la riscossione della pensione.
Nel secondo caso, i compiti riguardano la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario e la cura generale della sua persona. L’amministratore può agire in due modalità: come assistente, affiancando il beneficiario nello svolgimento di specifici atti, o come rappresentante, sostituendolo nel compimento di determinate attività, in base a quanto disposto dal decreto di nomina.
L’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario delle decisioni che intende adottare e, in caso di disaccordo, è tenuto a riportare la questione al giudice tutelare per un’eventuale revisione delle disposizioni. Il rapporto di fiducia tra amministratore e beneficiario è centrale per l’efficace esecuzione del mandato e per garantire che i diritti e gli interessi della persona vulnerabile siano rispettati in ogni fase. L’incarico può essere revocato qualora vengano meno i presupposti della misura o si riscontri l’inadeguatezza dell’amministrazione a soddisfare le esigenze del beneficiario.
Rendiconto e sostituzione dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno, indipendentemente dalla durata del suo incarico, è tenuto a rendere conto del proprio operato al giudice tutelare con cadenza annuale o secondo le tempistiche stabilite dal decreto di nomina. Questo adempimento è fondamentale per garantire la trasparenza nella gestione delle risorse del beneficiario e per assicurare che l’amministrazione sia svolta nell’interesse esclusivo della persona tutelata.
Il rendiconto deve includere una relazione dettagliata sulle condizioni di vita e salute del beneficiario, nonché un resoconto delle attività economiche svolte nell’esercizio dell’incarico. Tra i documenti da allegare figurano gli estratti conto bancari o postali e i giustificativi delle spese sostenute, come fatture, ricevute e buste paga. Per agevolare la procedura, è spesso richiesto l’uso di moduli standard predisposti dagli uffici giudiziari, da compilare con attenzione e seguendo le istruzioni fornite.
La sostituzione dell’amministratore di sostegno può avvenire in diverse circostanze. Nei casi di morte, assenza o scomparsa dell’amministratore, il giudice provvede a nominare un nuovo soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.
Inoltre, l’amministratore può richiedere di essere esonerato qualora l’incarico si riveli eccessivamente gravoso e vi sia un altro soggetto idoneo a subentrare. In situazioni di inadempienza o abuso, il giudice tutelare ha il potere di revocare l’incarico e di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al fine di garantire una gestione appropriata e conforme agli interessi del beneficiario.
Atti per cui l’amministratore di sostegno deve essere autorizzato
L’amministratore di sostegno, pur avendo poteri specifici conferiti dal decreto di nomina, deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione o che possono incidere significativamente sul patrimonio o sui diritti del beneficiario. Questa misura garantisce che le decisioni più rilevanti siano adottate con la supervisione dell’autorità giudiziaria, tutelando al massimo gli interessi della persona assistita.
L’amministratore di sostegno è tenuto a chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione per:
- ampliare i poteri del suo incarico;
- sostenere spese superiori a quelle autorizzate dal decreto;
- compiere atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione comprendono, ad esempio, i seguenti:
- acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
- accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
- sottoscrizione di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni;
- promozione di azioni giudiziarie;
- vendita di beni immobili e mobili registrati;
- costituzione di pegni o ipoteche;
- divisioni o promozione dei relativi giudizi;
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
- ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno
In ogni caso, il giudice tutelare valuta con attenzione le richieste di autorizzazione presentate dall’amministratore di sostegno, considerando l’effettiva necessità dell’atto proposto e il suo impatto sugli interessi e sul patrimonio del beneficiario. L’autorizzazione viene concessa solo qualora l’atto sia ritenuto indispensabile o comunque vantaggioso per il beneficiario.
Il nostro Studio Legale è a disposizione per fornire assistenza qualificata a chiunque necessiti di supporto nella nomina di un amministratore di sostegno, offrendo un servizio personalizzato e conforme alle specifiche esigenze del caso. Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, vi invitiamo a contattarci. Saremo lieti di affiancarvi con la nostra esperienza e professionalità.

Diritto Civile: consulenza legale su contratti, capacità delle persone, e diritti civili presso lo Studio Legale Luca D’Agostino a Roma.
da Redazione | Ott 30, 2024 | Diritto civile, Diritto d'Impresa
Quando si vuole effettuare un acquisto di quote societarie, l’importanza del contratto preliminare di compravendita non può essere sottovalutata. Questo articolo si propone di chiarire al lettore le principali clausole che tale contratto deve contenere, nonché di illustrare il ruolo fondamentale di un legale nella stesura di un contratto preliminare efficace e a tutela degli interessi delle parti coinvolte.
Il contratto preliminare è l’accordo che sancisce l’impegno delle parti a procedere con la futura cessione delle quote societarie, e serve a definire in modo preciso i diritti e gli obblighi reciproci, nonché le condizioni dell’acquisto di quote.
Tra le clausole principali che è essenziale inserire troviamo l’oggetto della compravendita, ossia la chiara identificazione delle quote oggetto di cessione, e il prezzo pattuito, stabilito dalle parti sulla base di una valutazione precisa della società. Questi elementi non solo pongono le basi dell’accordo, ma evitano fraintendimenti sul valore della transazione.
Oltre a oggetto e prezzo, altre clausole importanti in un contratto preliminare di acquisto di quote includono le dichiarazioni e garanzie del venditore, attraverso cui quest’ultimo certifica la regolarità della situazione finanziaria e legale della società.
Le dichiarazioni e garanzie, infatti, coprono vari aspetti: dalle condizioni patrimoniali all’assenza di contenziosi pendenti o di debiti nascosti. Tali garanzie proteggono l’acquirente da sorprese spiacevoli e sono essenziali per stabilire fiducia tra le parti. Un avvocato specializzato è in grado di esaminare e rafforzare queste garanzie per assicurare che riflettano accuratamente lo stato della società e limitino i rischi futuri.
Un altro aspetto di rilievo riguarda il periodo interinale, cioè la fase che intercorre tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la stipula del contratto definitivo di cessione delle quote. Durante questo periodo, è fondamentale che il venditore non compia operazioni che possano alterare la situazione della società, come vendite straordinarie o modifiche nella gestione che potrebbero compromettere il valore delle quote.
Clausole specifiche possono disciplinare il comportamento del venditore, limitando operazioni straordinarie e imponendo vincoli sulla gestione della società. Un legale esperto saprà suggerire le misure necessarie affinché la società rimanga stabile durante questo periodo critico.
In sintesi, questo articolo approfondirà ciascuna di queste clausole e illustrerà l’importanza di affidarsi a un avvocato per la redazione di un contratto preliminare di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata.
Acquisto di quote societarie: clausole essenziali
Nell’ambito dell’acquisto di quote societarie, il contratto preliminare costituisce la base giuridica dell’operazione, stabilendo in modo chiaro e vincolante gli aspetti essenziali dell’accordo tra le parti. Questo documento include una serie di clausole fondamentali, che risultano cruciali per definire l’oggetto e le condizioni della cessione, per prevenire futuri contenziosi e per garantire che l’accordo sia chiaro sin dall’inizio. Tra le clausole principali troviamo l’oggetto della compravendita, il prezzo, la caparra e le condizioni specifiche per il trasferimento delle partecipazioni.
Una delle clausole essenziali riguarda l’oggetto della compravendita, che precisa con esattezza le quote che verranno trasferite all’acquirente. Questa disposizione serve a definire l’oggetto del contratto in modo che le quote in vendita siano effettivamente corrispondenti a quanto concordato, libere da qualsiasi vincolo o diritto di terzi. Una formulazione dettagliata dell’oggetto garantisce che l’acquirente possa ottenere la piena titolarità delle quote e tutti i diritti correlati, senza il rischio di rivendicazioni successive.
Accanto all’oggetto, un’altra clausola fondamentale è quella relativa al prezzo dell’operazione. Nella compravendita di partecipazioni societarie, stabilire un prezzo congruo è fondamentale, poiché il valore delle quote dipende da una serie di elementi: la situazione patrimoniale della società, la sua redditività, le passività esistenti e il bilancio aziendale.
Definire con precisione il prezzo delle quote evita discussioni o rinegoziazioni dopo la firma del contratto preliminare. Una valutazione accurata permette di evitare che il prezzo concordato subisca variazioni, proteggendo così l’interesse economico dell’acquirente e garantendo la stabilità dell’accordo.
Altrettanto significativa è la clausola relativa alla caparra confirmatoria, un elemento che dimostra l’impegno delle parti. La caparra viene solitamente versata alla firma del contratto preliminare e rappresenta un segnale di serietà. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, la caparra può essere trattenuta o restituita a seconda delle circostanze, riducendo così il rischio di inadempimenti e offrendo una tutela finanziaria sia per l’acquirente sia per il venditore. La chiara definizione delle condizioni della caparra riduce il rischio di contenziosi e rappresenta una forma di garanzia per entrambe le parti.
Spesso il contratto regola le condizioni per il trasferimento delle partecipazioni, ovvero le situazioni che devono realizzarsi affinché la compravendita sia valida. Queste condizioni includono spesso l’ottenimento di autorizzazioni amministrative o la conferma che non esistano passività non dichiarate che possano incidere sulla situazione patrimoniale della società. Questo passaggio risulta fondamentale perché, talvolta, è opportuno subordinare l’effettivo compimento dell’operazione al buon esito di una due diligence.
In sostanza, il contratto preliminare di acquisto di quote necessita di una struttura giuridica ben definita: ogni clausola deve essere studiata con attenzione per evitare ambiguità. Affidare la redazione del contratto a un avvocato competente è fondamentale. Soltanto un legale esperto può tradurre in un testo giuridico, privo di ambiguità, la volontà delle parti e gli interessi del proprio assistito.
Dichiarazioni e garanzie dei venditori in un acquisto di quote societarie
Nell’ambito dell’acquisto di quote societarie, le dichiarazioni e le garanzie fornite dai venditori rappresentano uno dei principali strumenti di tutela per l’acquirente. Tali clausole costituiscono veri e propri impegni formali assunti dai venditori, volti a certificare la regolarità della situazione patrimoniale, fiscale e giuridica della società oggetto della compravendita.
Le dichiarazioni e le garanzie forniscono sicurezza all’acquirente, il quale può contare su di esse per ottenere una visione chiara e affidabile della società, mitigando il rischio di scoprire, a seguito dell’acquisto, problematiche o passività occultate.
In un contratto preliminare di acquisto di quote, le dichiarazioni dei venditori devono essere precise e dettagliate, poiché riguardano vari aspetti della società. Tra le garanzie fondamentali vi è l’impegno dei venditori a certificare che le quote cedute siano libere da qualsiasi gravame, ipoteca, pegno o diritto di terzi che ne possa limitare la commerciabilità. Questa dichiarazione costituisce una garanzia essenziale per l’acquirente, poiché assicura che le partecipazioni acquisite non siano soggette a vincoli non dichiarati che potrebbero comprometterne il pieno utilizzo.
Oltre alla libertà da gravami, i venditori sono soliti fornire dichiarazioni riguardanti l’assenza di contenziosi pendenti o di procedimenti giudiziari che possano pregiudicare la stabilità finanziaria e giuridica della società.
Questa garanzia è di centrale importanza, poiché eventuali contenziosi irrisolti o controversie legali in corso potrebbero non solo ridurre il valore delle quote ma anche esporre l’acquirente a responsabilità indirette. Le garanzie relative all’assenza di contenziosi offrono all’acquirente un livello di protezione elevato, garantendo che la società non si trovi in una situazione debitoria o conflittuale non dichiarata.
Un’altra garanzia frequentemente inclusa è quella relativa alla situazione fiscale della società. I venditori sono generalmente tenuti a dichiarare che la società ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi fiscali e contributivi previsti dalla legge, e che non vi sono passività tributarie o contenziosi aperti con l’amministrazione fiscale.
Questa garanzia risulta essenziale, poiché una situazione debitoria verso l’erario o pendenze con le autorità fiscali potrebbero incidere gravemente sulla situazione patrimoniale della società, riducendone il valore o esponendo l’acquirente a responsabilità successive all’acquisto. Le dichiarazioni in ambito fiscale sono dunque una salvaguardia per l’acquirente, che può così effettuare l’acquisto di quote con la consapevolezza di non incorrere in problemi di natura fiscale non dichiarati.
Infine, il venditore è spesso chiamato a fornire garanzie sulla conformità legale e regolamentare delle attività della società. Ciò significa che la società oggetto di compravendita deve operare nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti di settore applicabili. Qualora emergessero violazioni normative o mancati adempimenti, l’acquirente potrebbe trovarsi ad affrontare conseguenze dirette o indirette, sia sotto forma di sanzioni amministrative sia di perdite patrimoniali.
Le dichiarazioni e garanzie rappresentano, quindi, un elemento imprescindibile in un contratto preliminare di acquisto di quote. Esse non solo tutelano l’acquirente da rischi occulti, ma costituiscono anche una base di fiducia reciproca tra le parti. La presenza di tali clausole rende il contratto più solido e meno esposto a controversie future, garantendo che il passaggio delle quote avvenga in un contesto di trasparenza e correttezza.

Contratto preliminare per acquisto di quote societarie a Roma – Studio Legale Avvocato Luca D’Agostino
L’importanza del periodo interinale nel contratto preliminare di acquisto di quote
Nel contesto dell’acquisto di quote societarie, il periodo interinale è la fase che intercorre tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la stipula dell’atto definitivo di cessione delle partecipazioni.
Questo intervallo temporale va attenzionato poiché, durante questo periodo, la società potrebbe subire variazioni patrimoniali, economiche o gestionali in grado di influenzare significativamente il valore delle quote. Di conseguenza, è prassi consolidata prevedere nel contratto preliminare apposite clausole che regolamentino il comportamento dei venditori e impongano restrizioni sulle operazioni straordinarie, a garanzia di una gestione societaria in linea con gli interessi dell’acquirente.
Durante il periodo interinale, i venditori sono solitamente tenuti a rispettare un regime di ordinaria amministrazione per quanto concerne la gestione della società. Tale vincolo implica che le attività aziendali devono continuare senza che vengano effettuate operazioni che possano modificare l’assetto patrimoniale o incidere sul valore delle quote oggetto di compravendita.
La previsione di un obbligo di ordinaria amministrazione serve a preservare l’integrità della società e a impedire che i venditori adottino decisioni in grado di alterare i parametri di valutazione economica delle quote. La clausola di ordinaria amministrazione è quindi una garanzia di stabilità e trasparenza, consentendo all’acquirente di accedere alla società in condizioni identiche a quelle concordate al momento della sottoscrizione del contratto preliminare.
Un altro aspetto rilevante nel periodo interinale è il divieto di porre in essere operazioni straordinarie senza il consenso dell’acquirente. Operazioni come fusioni, scissioni, cessioni di asset strategici o acquisizioni di nuove partecipazioni potrebbero alterare radicalmente la struttura e il valore della società, con conseguenze dirette sull’acquisto di quote.
Questa clausola, che limita o vieta l’avvio di operazioni straordinarie, tutela l’acquirente da variazioni impreviste che potrebbero ridurre il valore delle partecipazioni acquisite o modificare la struttura organizzativa dell’azienda in modo sfavorevole. È dunque di fondamentale importanza includere nel contratto preliminare clausole che disciplinino dettagliatamente le operazioni straordinarie per evitare sorprese durante la fase finale di cessione.
In aggiunta, è prassi prevedere nel contratto preliminare una clausola che imponga ai venditori l’obbligo di informare tempestivamente l’acquirente di ogni evento o fatto rilevante che possa incidere sul valore della società. Questo obbligo di informazione è essenziale affinché l’acquirente possa essere costantemente aggiornato su eventuali variazioni significative e prendere decisioni informate qualora vi fossero elementi di rischio.
Eventi come nuove vertenze legali, cambiamenti normativi che impattano sull’attività aziendale o alterazioni nei contratti strategici rappresentano situazioni che, se non comunicate, potrebbero compromettere la fiducia tra le parti e dare luogo a contestazioni in fase di esecuzione dell’accordo.
Infine, il contratto preliminare di acquisto di quote spesso stabilisce il diritto di recesso o la risoluzione automatica qualora i venditori non rispettino gli obblighi stabiliti per il periodo interinale. Questa clausola permette all’acquirente di tutelarsi qualora venissero riscontrate violazioni sostanziali o variazioni significative non autorizzate, salvaguardando così l’integrità dell’operazione e la conformità dell’accordo agli interessi dell’acquirente.
La previsione di tali misure è particolarmente rilevante poiché il periodo interinale rappresenta un momento di transizione delicato, in cui l’acquirente è esposto a rischi potenziali che solo una rigorosa disciplina contrattuale può efficacemente mitigare.
Infine, è evidente che la corretta predisposizione delle clausole relative al periodo interinale richiede una competenza giuridica specifica: affidare la loro redazione a un avvocato esperto in acquisto di quote è essenziale per garantire che l’interesse dell’acquirente sia tutelato e che ogni aspetto della gestione societaria sia disciplinato in modo rigoroso e conforme alla normativa.
Responsabilità e risarcimento danni in un acquisto di quote societarie
Nel contesto di un contratto preliminare di acquisto di quote, le clausole che disciplinano la responsabilità delle parti e il risarcimento dei danni rivestono un’importanza centrale. Tali disposizioni mirano a regolare le conseguenze giuridiche di eventuali inadempimenti, omissioni o dichiarazioni non veritiere da parte dei venditori, nonché a garantire all’acquirente un rimedio efficace in caso di danni derivanti da comportamenti scorretti.
Stabilire con precisione le responsabilità e i limiti di risarcimento rappresenta uno strumento di protezione indispensabile per evitare future controversie e per garantire che l’acquirente ottenga adeguata tutela nel caso di eventi lesivi legati all’acquisto delle partecipazioni.
In un contratto di acquisto di quote, è prassi prevedere clausole che limitino la responsabilità dei venditori entro determinati confini, i cosiddetti “massimali” e “franchigie”. La franchigia stabilisce un valore minimo per i danni risarcibili, al di sotto del quale l’acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento, proteggendo così i venditori da reclami su danni di importo esiguo.
Al contrario, il massimale rappresenta il limite massimo oltre il quale i venditori non saranno tenuti a risarcire, anche in caso di danni particolarmente gravi. Questi strumenti sono indispensabili per bilanciare gli interessi delle parti, consentendo all’acquirente di avere una protezione adeguata contro i danni significativi, senza esporre i venditori a responsabilità eccessive o sproporzionate.
Un altro elemento spesso presente riguarda il cosiddetto termine decadenziale entro cui l’acquirente può avanzare richieste di risarcimento. Questa clausola stabilisce una scadenza entro cui i diritti di risarcimento devono essere esercitati, in modo da garantire che eventuali problematiche vengano risolte in tempi brevi e non rimangano indefinite nel tempo.
Il termine decadenziale è un elemento chiave di tutela sia per l’acquirente sia per il venditore: da un lato, l’acquirente ha l’opportunità di rivalersi in caso di inadempimenti rilevati dopo la sottoscrizione del contratto preliminare; dall’altro, il venditore ha la certezza che, trascorso un certo periodo, le sue responsabilità siano definitivamente delimitate.
Le clausole di responsabilità e risarcimento danni possono includere anche il diritto di risoluzione del contratto preliminare di acquisto di quote in caso di violazioni sostanziali. In tale ottica, qualora l’acquirente riscontri che le dichiarazioni e garanzie fornite dai venditori risultino false o incomplete, e che tali inesattezze causino un danno significativo, può essere prevista la possibilità di risolvere il contratto e richiedere il rimborso della caparra, ove prevista. Questa disposizione si configura come una tutela per l’acquirente, che può esercitare il proprio diritto a ritirarsi dall’operazione senza subire perdite economiche o patrimoniali.
Infine, in un’operazione complessa come acquisto di quote societarie, la predisposizione di clausole di responsabilità e risarcimento richiede l’intervento di un avvocato esperto. La consulenza di un legale permette di bilanciare con precisione le esigenze delle parti, assicurando che la tutela dell’acquirente sia garantita senza che il venditore sia esposto a rischi di risarcimento ingiustificati o eccessivi.
Conclusioni: l’importanza del contratto preliminare di acquisto di quote societarie
In conclusione, il contratto preliminare di acquisto di quote rappresenta uno strumento giuridico essenziale per dare stabilità e sicurezza a una transazione complessa come la cessione di partecipazioni societarie.
L’articolo ha illustrato le principali clausole che compongono il contratto preliminare di acquisto di quote, dalla definizione dell’oggetto e del prezzo alla predisposizione delle dichiarazioni e garanzie dei venditori, passando per la regolamentazione del periodo interinale e la determinazione della responsabilità e dei risarcimenti. Questi elementi permettono di impostare in modo solido l’intera operazione, offrendo all’acquirente protezioni adeguate contro rischi imprevisti e garantendo al venditore un quadro chiaro e sicuro per la cessione delle proprie quote.
Il contratto preliminare, attraverso le sue clausole, consente di anticipare e disciplinare ogni aspetto della compravendita, dall’ordinaria amministrazione fino alle operazioni straordinarie, assicurando che il valore della società non venga alterato durante il periodo di transizione e che l’acquirente entri in possesso delle quote in condizioni conformi a quanto pattuito.
Si tratta, quindi, di un mezzo fondamentale per tutelare gli interessi delle parti e ridurre al minimo il rischio di controversie future, poiché ogni dettaglio viene concordato e cristallizzato prima della stipula del contratto definitivo.
In tale prospettiva, affidare a un legale la redazione e la gestione del contratto preliminare di acquisto di quote risulta indispensabile. Un avvocato competente può non solo garantire che tutte le clausole siano redatte con precisione, ma anche rappresentare un supporto strategico nella fase delle trattative, tutelando i diritti del cliente e assicurando che l’operazione venga condotta nel rispetto delle norme vigenti.
Lo Studio Legale D’Agostino, con expertise nel diritto societario e commerciale, è a disposizione per assistere i propri clienti in ogni fase dell’operazione, offrendo consulenze mirate e un’assistenza legale qualificata per una compravendita di quote sicura e conforme agli interessi delle parti coinvolte.

Acquisto di quote di società con contratto preliminare e assistenza avvocato, Studio D’Agostino – Roma
da Redazione | Ott 25, 2024 | Diritto civile, Consulenze Legali, Diritto d'Impresa
Quando si avvia una start-up, molti imprenditori si concentrano prevalentemente sullo sviluppo, tralasciando i termini e condizioni. Tuttavia, avere termini e condizioni chiari e ben strutturati è essenziale per la protezione legale dell’azienda, garantendo che i diritti e le responsabilità siano esplicitamente delineati, sia per la start-up che per i suoi utenti. Abbia qui individuato almeno 10 motivi per cui è opportuno rivolgersi a un legale.
I termini e condizioni rappresentano un contratto tra l’impresa e i suoi utenti o clienti, stabilendo le regole d’uso del servizio o del sito web. Questi documenti definiscono non solo i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, ma offrono anche una protezione legale contro possibili dispute o abusi da parte degli utenti. Una start-up che omette di predisporre termini e condizioni correttamente rischia di esporsi a controversie legali che potrebbero avere un impatto sulla sostenibilità del business.
Un documento di termini e condizioni redatto da un professionista permette alla start-up di gestire in modo chiaro vari aspetti critici, come la protezione della proprietà intellettuale, le politiche di pagamento e rimborso, e la gestione dei dati personali. Oltre a ciò, aiutano a regolare l’utilizzo della piattaforma o del servizio, definendo quali comportamenti sono legittimi e quali costituiscono una violazione delle regole.
È essenziale che i termini e condizioni siano personalizzati per le specifiche esigenze di ogni start-up, poiché ogni impresa ha caratteristiche uniche che necessitano di clausole su misura. Le soluzioni standard o modelli predefiniti potrebbero non coprire adeguatamente i rischi specifici di un settore particolare, esponendo l’azienda a potenziali contenziosi. Un avvocato competente può identificare questi rischi e sviluppare una documentazione legale che sia conforme alle normative vigenti, garantendo così la protezione del business e una maggiore tranquillità operativa. Per approfondimenti specifici rinviamo al nostro precedente articolo.
Definizioni e ambito di applicazione nei termini e condizioni
Un elemento base nei termini e condizioni è la sezione dedicata alle definizioni e all’ambito di applicazione. Questa parte del contratto stabilisce il significato esatto dei termini chiave utilizzati nel documento e specifica chiaramente il campo di applicazione dei termini e condizioni stessi. La chiarezza nelle definizioni è fondamentale per evitare ambiguità che potrebbero portare a dispute legali o a incomprensioni tra le parti.
Nella sezione delle definizioni, vengono specificati concetti chiave come “Utente”, “Servizio”, “Piattaforma”, “Contenuto” e “Proprietà Intellettuale”. Ogni definizione deve essere formulata in modo preciso e dettagliato, al fine di rendere inequivocabile il significato di ciascun termine. Ad esempio, il termine “Utente” potrebbe riferirsi a chiunque utilizzi la piattaforma, mentre “Servizio” potrebbe includere tutte le funzionalità offerte dalla start-up. Le definizioni, pertanto, costituiscono la base per l’interpretazione corretta dei termini e condizioni, garantendo che tutte le parti abbiano una comprensione uniforme del contratto.
L’ambito di applicazione definisce chiaramente a chi e a cosa si applicano i termini e condizioni. Per una start-up, è importante specificare se i termini e condizioni si applicano solo agli utenti registrati, a tutti i visitatori del sito web o a coloro che acquistano un determinato servizio. Essi non vanno confusi con i patti parasociali, che invece disciplinano i rapporto tra i soci promotori del Progetto o dell’iniziativa.
È inoltre fondamentale includere una dichiarazione che specifichi che l’accettazione dei termini e condizioni implica il rispetto di tutte le regole e le politiche dell’azienda. Ad esempio, accettando i termini e condizioni, l’utente accetta di utilizzare la piattaforma in modo conforme alla legge, rispettando le restrizioni d’uso imposte dall’azienda e le politiche di sicurezza dei dati.
Obblighi dell’utente e restrizioni d’uso: proteggere la start-up con i termini e condizioni
Uno degli elementi più importanti da includere nei termini e condizioni di una start-up riguarda gli obblighi dell’utente e le restrizioni d’uso. Questa sezione definisce chiaramente le aspettative dell’azienda nei confronti degli utenti, specificando ciò che è consentito e ciò che è vietato durante l’uso del servizio o della piattaforma.
In primo luogo, i termini e condizioni devono stabilire gli obblighi generali degli utenti, come il corretto utilizzo della piattaforma e il rispetto delle leggi applicabili. È essenziale che l’utente si impegna a non utilizzare la piattaforma per scopi illeciti o fraudolenti, né per violare i diritti di terze parti, come la proprietà intellettuale o i diritti di privacy. Inoltre, gli utenti devono essere informati dell’obbligo di fornire informazioni veritiere e aggiornate al momento della registrazione o dell’uso dei servizi.
Le restrizioni d’uso sono altrettanto fondamentali per garantire il corretto funzionamento della piattaforma. I termini e condizioni devono chiaramente vietare l’uso della piattaforma per attività che potrebbero danneggiare il sistema, come il caricamento di malware o tentativi di hacking. Altre restrizioni d’uso comuni includono il divieto di rivendere il servizio, l’utilizzo di bot automatizzati per accedere alla piattaforma, e la modifica o l’ingegneria inversa del software.
Inoltre, questa sezione dei termini e condizioni dovrebbe includere specifiche disposizioni sulla gestione dei contenuti. Ad esempio, molte piattaforme consentono agli utenti di caricare o condividere contenuti, e i termini e condizioni devono definire con precisione i limiti di ciò che è accettabile, come il divieto di pubblicare contenuti offensivi, diffamatori o che violino la proprietà intellettuale di altri.
La chiarezza in merito agli obblighi e alle restrizioni d’uso protegge la start-up da abusi della piattaforma e fornisce una base legale per sospendere o bloccare gli account degli utenti che violano i termini e condizioni. È anche essenziale includere una clausola che indichi le possibili conseguenze in caso di violazione, come la sospensione immediata dell’account o la risoluzione del contratto.
Limitazione di responsabilità nei termini e condizioni
Una delle clausole più essenziali all’interno dei termini e condizioni di una start-up è la limitazione di responsabilità. Questa clausola serve a limitare la responsabilità dell’azienda nei confronti degli utenti per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso del servizio o della piattaforma.
La clausola di limitazione di responsabilità definisce chiaramente quali tipi di danni o perdite non saranno coperti dall’azienda. Ad esempio, molte start-up includono nei loro termini e condizioni una dichiarazione che esclude la responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali. Ciò significa che l’azienda non sarà responsabile per perdite economiche derivanti dall’interruzione del servizio o da errori tecnici che potrebbero verificarsi sulla piattaforma.
Un altro aspetto importante della clausola di limitazione di responsabilità è la protezione dell’azienda da eventuali reclami legati a contenuti generati dagli utenti o a servizi forniti da terze parti. Nei termini e condizioni, è fondamentale specificare che l’azienda non può essere ritenuta responsabile per contenuti pubblicati dagli utenti o per eventuali difetti nei servizi di fornitori terzi collegati alla piattaforma.
La limitazione di responsabilità deve inoltre includere disposizioni chiare riguardanti i limiti finanziari della responsabilità dell’azienda. Ad esempio, è comune che i termini e condizioni limitino l’importo massimo che l’azienda sarebbe disposta a risarcire in caso di una controversia, spesso limitato all’ammontare pagato dall’utente per l’uso del servizio.
Inoltre, i termini e condizioni devono chiarire che l’azienda non sarà responsabile per eventuali interruzioni del servizio dovute a fattori esterni, come attacchi informatici, manutenzioni tecniche, o eventi di forza maggiore. Tali clausole proteggono l’impresa da rischi che potrebbero causare gravi perdite economiche se non adeguatamente previsti.
Infine, è essenziale che la clausola di limitazione di responsabilità sia formulata in conformità con le normative vigenti, che possono variare a seconda della giurisdizione in cui opera la start-up. Un avvocato può garantire che i termini e condizioni siano conformi alle leggi applicabili, riducendo così il rischio di contenziosi o la redazione di clausole nulle.
Privacy policy e termini e condizioni
Un’altra sezione fondamentale da includere nei termini e condizioni è quella dedicata alla privacy policy. In un contesto in cui la protezione dei dati personali è regolata da normative sempre più stringenti, come il GDPR in Europa, è essenziale che le start-up adottino una politica chiara e conforme sulla gestione delle informazioni personali degli utenti. I termini e condizioni devono fare riferimento esplicito alla privacy policy, che rappresenta il documento centrale per garantire la conformità dell’azienda alle leggi sulla protezione dei dati.
La privacy policy deve specificare quali dati personali vengono raccolti, per quali finalità e come verranno trattati. Nei termini e condizioni, è importante indicare che l’utente, accettando l’utilizzo della piattaforma, accetta anche la raccolta e il trattamento dei suoi dati secondo quanto stabilito nella privacy policy. Questo permette di stabilire una base legale per il trattamento dei dati, riducendo il rischio di controversie legali in materia di protezione dei dati.
Inoltre, la privacy policy deve chiarire le modalità di conservazione e protezione dei dati. Per approfondimenti su tema, rinviamo al nostro specifico articolo.
Pagamento e rimborso nei termini e condizioni
Un’altra sezione che, di regola, deve essere inserita nei termini e condizioni di una start-up riguarda i termini di pagamento e le politiche di rimborso. Questa clausola ha lo scopo di regolare i rapporti economici tra l’azienda e i suoi clienti, stabilendo in maniera chiara quali siano le modalità di pagamento accettate, i tempi di esecuzione e le eventuali condizioni per richiedere un rimborso. Definire con precisione questi aspetti all’interno dei termini e condizioni non solo evita contenziosi, ma garantisce anche una trasparenza fondamentale nei rapporti commerciali, specialmente per le società che operano nel settore dell’e-commerce.
I termini di pagamento devono specificare in modo chiaro quali metodi di pagamento sono accettati dalla start-up, come carte di credito, bonifici bancari o piattaforme di pagamento online. Nei termini e condizioni, è essenziale indicare se i pagamenti devono essere effettuati in anticipo o se è prevista una dilazione, e quali sono i tempi di elaborazione per ciascun metodo. Inoltre, in caso di servizi in abbonamento, deve essere precisata la frequenza dei pagamenti e le modalità per disdire l’abbonamento.
Un altro aspetto da considerare è la fatturazione. Nei termini e condizioni, la start-up deve indicare chiaramente se e quando verranno emesse le fatture, specificando i dati necessari per la corretta fatturazione e il rispetto delle normative fiscali applicabili. In questo modo, si riducono i rischi di errori contabili o di reclami da parte dei clienti.
La clausola relativa ai rimborsi è altrettanto importante. I termini e condizioni devono specificare chiaramente le circostanze in cui un cliente può richiedere un rimborso, i tempi di elaborazione della richiesta e le eventuali condizioni che limitano o escludono la possibilità di ottenere il rimborso. Ad esempio, per molte start-up che operano nel settore dei servizi digitali, è prassi comune limitare i rimborsi una volta che il servizio è stato erogato o il prodotto scaricato.
Infine, i termini e condizioni devono includere una dichiarazione che spieghi come eventuali modifiche alle politiche di pagamento o rimborso verranno comunicate agli utenti, e come questi ultimi potranno accettare le modifiche proposte. Questo aspetto garantisce una maggiore trasparenza e consente all’azienda di modificare le sue politiche in futuro senza incorrere in contestazioni.

Consulenza legale su contratti a distanza e e-commerce. Studio Legale D’Agostino a Roma.
Proprietà intellettuale e licenze d’uso nei termini e condizioni
Un aspetto fondamentale che deve essere regolato all’interno dei termini e condizioni è la proprietà intellettuale. Per una start-up, la protezione della propria proprietà intellettuale è essenziale per garantire che le proprie creazioni – siano esse software, design, marchi o contenuti – non vengano utilizzate senza autorizzazione o replicate da terze parti. I termini e condizioni devono quindi includere clausole che stabiliscano in modo chiaro i diritti d’autore e le licenze d’uso legate ai prodotti e ai servizi offerti dalla piattaforma.
Innanzitutto, è fondamentale specificare che tutto il materiale pubblicato sulla piattaforma, incluse immagini, testi, loghi, software e video, è di proprietà esclusiva della start-up o dei suoi licenziatari, ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
Nei termini e condizioni, deve essere chiarito che l’uso di tali materiali da parte degli utenti è consentito solo nei limiti previsti dalle licenze concesse dall’azienda. Ad esempio, i termini possono prevedere una licenza limitata, non trasferibile e revocabile che consente agli utenti di utilizzare il contenuto solo per scopi personali e non commerciali.
Inoltre, se la start-up utilizza contenuti generati dagli utenti, come recensioni o contributi su forum, è essenziale includere una clausola che chiarisca i diritti dell’azienda su tali contenuti. I termini e condizioni devono stabilire che, nel momento in cui un utente carica o pubblica un contenuto sulla piattaforma, concede all’azienda una licenza mondiale, non esclusiva e senza royalty per utilizzare, modificare o distribuire il contenuto a scopi commerciali e di marketing.
In definitiva, la protezione della proprietà intellettuale è un elemento imprescindibile all’interno dei termini e condizioni di una start-up. Assicurarsi che tutte le creazioni aziendali siano protette e che l’uso da parte degli utenti sia regolato da licenze d’uso specifiche contribuisce a salvaguardare l’innovazione e a prevenire usi non autorizzati. Un avvocato specializzato può aiutare a redigere clausole efficaci e conformi alle leggi vigenti, garantendo così la protezione completa dei diritti d’autore e dei brevetti.
Risoluzione delle controversie e foro competente nei termini e condizioni
Una sezione fondamentale da includere nei termini e condizioni di una start-up riguarda la risoluzione delle controversie e la scelta del foro competente. Questa clausola stabilisce il metodo con cui eventuali dispute tra l’azienda e gli utenti verranno gestite, così come il luogo in cui eventuali controversie legali verranno discusse. Definire chiaramente queste condizioni all’interno dei termini e condizioni permette di prevenire lunghe e costose azioni legali, garantendo un processo di risoluzione rapido e conforme agli interessi dell’azienda. Trattasi peraltro di clausole attenzionate dal Legislatore e che richiedono una valutazione di conformità nella procedura di accettazione e sul rispetto della normativa a tutela dei consumatori.
La risoluzione delle controversie può essere gestita attraverso diverse modalità. Nei termini e condizioni, è possibile includere clausole che richiedano agli utenti di utilizzare metodi alternativi per la risoluzione delle dispute.
È inoltre importante che i termini e condizioni stabiliscano chiaramente quale sarà il foro competente in caso di azioni legali. Il foro competente definisce il tribunale o la giurisdizione in cui verrà discussa una causa legale tra l’azienda e un utente. Solitamente, è consigliabile per la start-up scegliere una giurisdizione vicina alla propria sede legale o in cui l’azienda ha il maggior numero di operazioni commerciali.
Un altro aspetto essenziale è la scelta della legge applicabile. Nei termini e condizioni, è possibile prevedere una clausola che stabilisca quale legge regolerà il contratto tra l’azienda e gli utenti. Molte start-up operano su scala internazionale, il che rende necessario specificare se il rapporto sarà regolato dalla legge del paese in cui ha sede l’azienda o da altre leggi internazionali applicabili.
Conclusioni. Termini e condizioni nell’assistenza legale per start-up
I termini e condizioni rappresentano, dunque, uno strumento fondamentale per qualsiasi start-up che desideri proteggere il proprio business e garantire trasparenza nei rapporti con gli utenti e i clienti. Redigere in modo accurato i termini e condizioni non solo tutela l’azienda da potenziali controversie legali, ma offre anche una base solida per costruire la fiducia dei clienti e operare in piena conformità alle normative vigenti.
Le start-up che operano nel settore digitale o che utilizzano piattaforme online devono assicurarsi che i loro termini e condizioni siano aggiornati e rispecchino l’evoluzione normativa, specialmente in relazione alla proprietà intellettuale, ai termini di pagamento e ai diritti degli utenti.
Rivolgersi a un professionista per la stesura dei termini e condizioni non è solo una questione di conformità legale, ma rappresenta un vero e proprio investimento nella sicurezza e nella crescita del proprio business.
Lo Studio Legale D’Agostino offre una consulenza specifica nell’elaborazione di termini e condizioni per le start-up, coprendo ogni aspetto legale lungo tutta la fase di sviluppo del progetto. Grazie a un’esperienza consolidata nel settore dell’innovazione, lo Studio è in grado di supportare le giovani imprese nella costruzione di una base legale solida che favorisca lo sviluppo e la protezione del business a lungo termine.
Per maggiori informazioni su come proteggere la tua start-up contattaci, senza alcun impegno, per un primo confronto conoscitivo o seguici sui canali social.

Consulenza legale per start-up, e-commerce, e tutela della proprietà intellettuale. Diventa un unicorno con lo Studio legale D’Agostino a Roma