Adempimenti e scadenze Cybersecurity 2025: cosa ci aspetta?

Adempimenti e scadenze Cybersecurity 2025: cosa ci aspetta?

Cybersecurity 2025: ecco in arrivo un anno decisivo per la cybersecurity in Italia, che segnerà il passaggio verso l’attuazione del quadro normativo nazionale ed europeo. Con l’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla Legge n. 90/2024 e dal Decreto NIS 2, il legislatore intende rafforzare la resilienza delle pubbliche amministrazioni e delle imprese rispetto alle minacce informatiche.

Tali normative, infatti, stabiliscono un sistema integrato di misure volte a garantire un livello elevato di protezione per reti, sistemi informativi e dati critici, rispondendo alle crescenti sfide poste dalla digitalizzazione.

Gli obblighi derivano da una duplice esigenza: da un lato, adeguare il contesto nazionale alle direttive euro-unitarie per armonizzare la sicurezza informatica all’interno dell’Unione Europea; dall’altro, intervenire sulle vulnerabilità strutturali di enti pubblici e privati, promuovendo una cultura della sicurezza che privilegi la prevenzione e la gestione proattiva del rischio cyber. In questo contesto, il ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) diventa centrale, sia per la regolamentazione sia per il supporto operativo ai soggetti interessati.

Tra i principali adempimenti previsti, spiccano la registrazione obbligatoria sulla piattaforma digitale dell’ACN e l’introduzione di strutture interne dedicate alla sicurezza informatica nelle pubbliche amministrazioni. Tali profili sono approfonditi in un nostro articolo, redatto per Just4Cyber, di recente pubblicazione.

Cybersecurity 2025: obblighi di registrazione e governance per le pubbliche amministrazioni

La normativa citata introduce obblighi rilevanti per le pubbliche amministrazioni, che saranno chiamate a implementare misure concrete per adeguarsi alle nuove disposizioni normative. Tra queste, spicca la registrazione obbligatoria sulla piattaforma digitale predisposta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), accessibile dal 1 dicembre 2024.

Tale registrazione, da completare entro il 28 febbraio 2025, è finalizzata alla creazione dell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, come previsto dall’articolo 7 del Decreto NIS 2. Questo processo rappresenta un passo fondamentale per garantire una mappatura precisa degli enti soggetti agli obblighi di sicurezza informatica.

Accanto agli obblighi di registrazione, la Legge n. 90/2024 impone alle pubbliche amministrazioni di adottare una governance interna specifica per la gestione del rischio cyber. In particolare, gli enti dovranno istituire strutture interne dedicate alla pianificazione, adozione e monitoraggio delle misure di sicurezza informatica.

Queste strutture dovranno operare nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, adattando le misure alle dimensioni e alla complessità dell’ente pubblico. Inoltre, sarà obbligatorio individuare un referente per la cybersicurezza, una figura chiave responsabile del dialogo con l’ACN e della supervisione delle attività di gestione del rischio informatico.

Cybersecurity 2025 e PA: le più recenti normative mirano non soltanto a rafforzare le capacità di prevenzione e risposta delle pubbliche amministrazioni, ma anche a creare un sistema uniforme e integrato di gestione della sicurezza informatica. Questo approccio, volto a garantire la coerenza tra le normative nazionali ed europee, consente di superare eventuali frammentazioni e di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi cyber a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica. La capacità delle pubbliche amministrazioni di rispondere a tali obblighi non sarà solo una questione di conformità normativa, ma rappresenterà un elemento determinante per la tutela degli interessi strategici nazionali e per la resilienza complessiva del sistema paese.

Cybersecurity 2025: obblighi di notifica degli incidenti informatici

Tra le novità più importanti vi sono gli obblighi di notifica degli incidenti informatici, previsti sia dalla Legge n. 90/2024 sia dal Decreto NIS 2. Questi obblighi mirano a garantire una risposta tempestiva e coordinata agli eventi che potrebbero compromettere la sicurezza di reti, sistemi e dati, consentendo alle autorità competenti di intervenire rapidamente per mitigarne gli effetti.

Entrambe le normative richiedono una doppia notifica, da effettuarsi secondo tempistiche ben definite. In primo luogo, una notifica preliminare deve essere inviata entro le 24 ore dalla scoperta dell’incidente. Questa prima comunicazione ha il compito di segnalare l’evento e fornire una panoramica iniziale delle sue potenziali implicazioni. Successivamente, entro 72 ore dallo stesso momento, è prevista una notifica completa, che includa una ricostruzione dettagliata delle cause e degli effetti dell’incidente, nonché delle misure adottate per contenerlo.

Un elemento di divergenza tra le due discipline riguarda la nozione di incidente informatico e i criteri per la sua notifica. La Legge n. 90/2024 rinvia alla tassonomia definita per il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, richiamando parametri specifici per classificare gli eventi rilevanti. Il Decreto NIS 2, invece, definisce autonomamente il concetto di incidente, stabilendo soglie di gravità che determinano l’obbligo di segnalazione. Nonostante tali differenze, il decreto di recepimento della direttiva europea abroga alcune disposizioni precedenti, creando le basi per una maggiore uniformità tra le normative (ma sollevando anche alcuni dubbi!).

Inoltre, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha già pubblicato linee guida operative per la gestione delle notifiche relative agli incidenti disciplinati dalla Legge n. 90/2024. Si auspica che analoghe indicazioni vengano estese anche agli incidenti contemplati dal Decreto NIS 2, al fine di garantire una procedura uniforme e facilmente applicabile per tutti i soggetti interessati.

Cybersecurity 2025: gestione del rischio e compliance by design

Le normative in esame pongono al centro delle sue disposizioni l’importanza di una gestione proattiva e strutturata del rischio informatico, basata sui principi del by design. Questo approccio mira a integrare la sicurezza informatica nei processi organizzativi sin dalla loro progettazione, evitando interventi frammentari e promuovendo soluzioni proporzionate alle specificità di ogni ente pubblico o soggetto privato.

Sia la Legge n. 90/2024 sia il Decreto NIS 2 richiedono ai soggetti inclusi nei rispettivi perimetri di applicazione di adottare sistemi di gestione del rischio che non si limitino all’implementazione di misure minime, ma che siano caratterizzati da una pianificazione strategica. Tali sistemi devono includere la valutazione costante delle vulnerabilità e dei potenziali impatti, la definizione di misure tecniche e organizzative adeguate, nonché l’istituzione di meccanismi di monitoraggio e aggiornamento continuo delle politiche di sicurezza.

In particolare, la Legge n. 90/2024 stabilisce che le pubbliche amministrazioni identifichino strutture interne specificamente dedicate alla gestione del rischio cyber. Queste strutture, oltre a monitorare l’efficacia delle misure adottate, devono essere in grado di elaborare piani di risposta agli incidenti e garantire la resilienza dell’ente di fronte a eventuali minacce.

Al contempo, il Decreto NIS 2 estende la responsabilità della gestione del rischio agli organi direttivi delle organizzazioni, sottolineando la necessità di un coinvolgimento attivo del management nell’implementazione delle misure di sicurezza.

La reale efficacie delle citate normative dipenderà dalla capacità dei soggetti interessati di trasformare tali obblighi in un sistema di gestione integrato, che consideri il rischio informatico non solo come un problema tecnico, ma come una sfida organizzativa.

La compliance by design richiede infatti un impegno continuo per identificare, mitigare e monitorare i rischi, promuovendo una cultura della sicurezza che coinvolga tutti i livelli dell’organizzazione. Questo approccio strategico non solo garantisce la conformità normativa, ma rappresenta un valore aggiunto per la sostenibilità di imprese e pubbliche amministrazioni.

Cybersecurity 2025 e il procurement pubblico

Un aspetto cruciale riguarda l’attenzione alla sicurezza informatica nell’ambito del procurement pubblico, un settore strategico per la tutela degli interessi nazionali. La Legge n. 90/2024 dedica una specifica disciplina ai contratti pubblici relativi a beni e servizi informatici, stabilendo regole rigorose per garantire che i fornitori rispettino elevati standard di sicurezza.

Questa normativa prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento di contratti riguardanti sistemi e servizi informatici, adottino criteri di valutazione che tengano conto del rischio cyber. Tale approccio si basa sul principio che la sicurezza delle reti e dei sistemi non possa essere disgiunta dalla sicurezza della catena di approvvigionamento, un aspetto particolarmente rilevante per le infrastrutture critiche e per i servizi essenziali.

La selezione dei fornitori dovrà quindi considerare non solo l’offerta economica, ma anche la capacità degli operatori economici di garantire la protezione dei dati e la resilienza delle soluzioni proposte.

Il Decreto NIS 2 rafforza questa impostazione, imponendo ai soggetti rientranti nel suo perimetro di applicazione l’adozione di misure per la gestione del rischio cyber lungo l’intera supply chain. Tale obbligo, che si estende anche ai rapporti con fornitori e subappaltatori, richiede un’analisi approfondita delle vulnerabilità e delle interdipendenze che possono compromettere la sicurezza dei servizi forniti.

L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema in cui la sicurezza informatica sia un elemento imprescindibile nelle procedure di approvvigionamento pubblico. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a sviluppare competenze specifiche per identificare i rischi connessi ai contratti di fornitura e a predisporre misure di mitigazione adeguate.

In quest’ottica, il procurement diventa non solo uno strumento per l’acquisizione di beni e servizi, ma anche un mezzo per promuovere una maggiore consapevolezza delle sfide legate alla sicurezza informatica e per stimolare il mercato a investire in soluzioni innovative e resilienti. La capacità di integrare la gestione del rischio cyber nei processi di procurement sarà determinante per garantire una protezione efficace delle infrastrutture e dei servizi strategici del paese.

Cybersecurity 2025: cosa ci aspetta?

La Legge 90/2024 e il Decreto NIS 2 sono testi normativi di centrale importanza per il rafforzamento della sicurezza informatica in Italia. Gli obblighi introdotti da queste normative non possono essere adempiuti in modo soltanto formale, ma richiedono un approccio strategico per migliorare la resilienza delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, proteggendo le infrastrutture critiche e garantendo la continuità dei servizi essenziali.

Le sfide principali riguardano la capacità dei soggetti interessati di implementare soluzioni di governance adeguate, gestire il rischio informatico in modo proattivo e conformarsi ai requisiti di notifica degli incidenti secondo le procedure stabilite.

Cybersecurity 2025: lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni per offrire supporto strategico nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa, garantendo un’assistenza personalizzata e conforme alle più recenti disposizioni normative.

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Registrazione sulla piattaforma NIS di ACN: attiva dal 1° dicembre 2024

Registrazione sulla piattaforma NIS di ACN: attiva dal 1° dicembre 2024

La registrazione sulla piattaforma NIS costituisce un tassello fondamentale nell’attuazione del Decreto NIS (D. Lgs. 138/2024), adottato per recepire la Direttiva (UE) 2022/2555 e garantire un livello uniforme ed elevato di cybersicurezza all’interno dell’Unione Europea.

A partire dal 1° dicembre 2024, i soggetti pubblici e privati rientranti nell’ambito di applicazione della normativa saranno tenuti a utilizzare la piattaforma digitale, accessibile mediante il Portale ACN, quale unico strumento per adempiere agli obblighi di censimento e registrazione.
Come espressamente previsto dall’Articolo 7 del Decreto NIS, la piattaforma rappresenta il veicolo operativo attraverso cui l’Autorità nazionale competente NIS raccoglie, verifica e gestisce le informazioni essenziali per assicurare la conformità normativa dei soggetti coinvolti.

Entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025, ciascun soggetto sarà chiamato a completare il processo di registrazione mediante il Servizio NIS/Registrazione, assicurando l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite.

La finalità principale della registrazione sulla piattaforma NIS risiede nel rafforzamento del sistema nazionale di cybersicurezza, promuovendo un’interazione efficiente tra i soggetti NIS e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Questo meccanismo è progettato per garantire non solo la trasparenza delle procedure amministrative, ma anche la responsabilità dei soggetti coinvolti, attraverso un controllo stringente delle informazioni trasmesse.

È di particolare rilievo osservare che la mancata o inesatta registrazione sulla piattaforma potrebbe determinare conseguenze sanzionatorie significative, ai sensi dell’Articolo 38 del Decreto NIS. Ne discende, pertanto, l’esigenza per gli operatori economici e pubbliche amministrazioni di avviare senza indugio il processo di registrazione sulla piattaforma NIS, rispettando le tempistiche e le modalità prescritte dalla normativa, in un’ottica di compliance.

Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS nella registrazione sulla piattaforma NIS

I termini e le modalità di utilizzo del Portale ACN per la registrazione sulla piattaforma NIS sono disciplinati dall’Articolo 3 della Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Questo articolo stabilisce che le comunicazioni tra i soggetti NIS e l’Autorità nazionale competente NIS, inclusi il censimento, l’associazione e la registrazione, devono avvenire esclusivamente tramite i Servizi NIS o attraverso la sezione dedicata nell’area NIS del sito web istituzionale dell’Agenzia. Eventuali deroghe a tale obbligo possono essere ammesse solo per espressa indicazione dell’Autorità o in casi di forza maggiore.

Il rispetto dei termini previsti per la registrazione sulla piattaforma NIS è essenziale. I soggetti interessati devono aggiornare tempestivamente le informazioni trasmesse tramite il Portale ACN, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità nazionale competente. Tali aggiornamenti, oltre a essere obbligatori, sono soggetti a verifiche di accuratezza, poiché eventuali incongruenze o errori possono compromettere la validità della registrazione stessa.

L’Articolo 3 impone inoltre agli utenti l’onere di verificare la correttezza delle informazioni visualizzate o ricevute tramite i Servizi NIS. In caso di discrepanze, è previsto l’obbligo di segnalazione immediata attraverso i canali ufficiali del Portale ACN. Il rilascio di dichiarazioni mendaci o la trasmissione di dati non conformi alla realtà costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, comportando responsabilità penale.

Infine, l’Articolo 3 regola la gestione delle informazioni condivise tramite il Portale e i Servizi NIS, imponendo il principio del need-to-know. Tale principio limita la divulgazione dei dati ai soli destinatari autorizzati e alle terze parti strettamente necessarie, garantendo così la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni. Questo quadro normativo rende la registrazione sulla piattaforma NIS un processo non solo amministrativo, ma anche centrale per la tutela della sicurezza cibernetica.

Il ruolo del punto di contatto nella registrazione sulla piattaforma NIS

Il punto di contatto assolve a una funzione essenziale nel processo di registrazione sulla piattaforma NIS, come delineato dall’Articolo 4 della Determinazione. Questa figura, designata dal soggetto NIS, agisce quale intermediario tra il soggetto stesso e l’Autorità nazionale competente NIS, curando l’attuazione delle disposizioni previste dal Decreto NIS.

Il punto di contatto è responsabile dell’accesso al Portale ACN e ai Servizi NIS, svolgendo, per conto del soggetto NIS, le attività di registrazione e interazione con l’Autorità. Le sue funzioni possono essere ricoperte dal rappresentante legale del soggetto NIS, da un procuratore generale o da un dipendente specificamente delegato dal rappresentante legale. In casi particolari, queste funzioni possono essere affidate a personale appartenente a un’altra impresa del medesimo gruppo o, nel caso di pubbliche amministrazioni, a un dipendente di altra amministrazione rientrante nell’ambito di applicazione del Decreto NIS.

L’Articolo 4 chiarisce che il punto di contatto riferisce direttamente agli organi di amministrazione e direzione del soggetto NIS, contribuendo così a garantire la conformità normativa e la tempestività degli adempimenti. È altresì previsto che la designazione del punto di contatto possa soddisfare gli obblighi di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza, come stabilito dall’Articolo 8, comma 2, della Legge n. 90/2024.

Di particolare rilievo è la responsabilità del punto di contatto per le comunicazioni con l’Autorità, che devono essere complete, corrette e conformi alle disposizioni normative. Gli organi di amministrazione del soggetto NIS restano comunque responsabili, ai sensi dell’Articolo 23 del Decreto NIS, delle eventuali violazioni, incluse quelle relative a dichiarazioni mendaci o omissioni di dati, punibili ai sensi dell’Articolo 38 del Decreto NIS.

La centralità del punto di contatto nel processo di registrazione sulla piattaforma NIS evidenzia la necessità di una selezione accurata e di un’attenta pianificazione delle attività delegate a tale figura, che rappresenta il fulcro operativo delle interazioni con l’Autorità nazionale competente.

Censimento degli utenti: primo passo per la registrazione sulla piattaforma NIS

Il processo di censimento degli utenti, disciplinato dall’Articolo 6 della Determinazione del Direttore Generale dell’ACN, costituisce il primo passaggio obbligatorio per accedere al Portale ACN e completare la registrazione sulla piattaforma NIS. Tale procedura, che si svolgerà dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, richiede agli utenti designati come punti di contatto di autenticarsi mediante le credenziali personali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Nel corso del censimento, gli utenti sono tenuti a fornire un set di informazioni anagrafiche specifiche, salvo quelle già condivise attraverso SPID. Tali dati includono, tra gli altri, nome, cognome, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di residenza e recapiti elettronici e telefonici. L’accuratezza e la completezza di queste informazioni sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sistema e per assicurare l’associazione univoca tra l’utente e il soggetto NIS designante.

In casi eccezionali, qualora un utente non disponga di credenziali SPID, è prevista la possibilità di autenticazione mediante credenziali personali alternative, secondo una procedura specifica pubblicata nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. In tali circostanze, l’utente deve fornire un codice di identificazione nazionale in sostituzione del codice fiscale, in conformità alle normative vigenti.

L’Articolo 6 evidenzia l’importanza di questo passaggio iniziale nel quadro della registrazione sulla piattaforma NIS, poiché il censimento non solo consente agli utenti di accedere ai Servizi NIS, ma rappresenta anche la base per il successivo processo di associazione tra l’utente e il soggetto NIS. La mancanza o l’incompletezza delle informazioni richieste può pregiudicare la validità della registrazione e comportare ritardi o sanzioni.

Il censimento si configura dunque come uno step fondamentale per tutti i soggetti obbligati, chiamati a garantire la massima attenzione e accuratezza nella trasmissione dei dati. Attraverso questa procedura, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale intende costruire un sistema di interazione sicuro ed efficace, che favorisca la compliance e rafforzi la resilienza cibernetica nazionale.

Associazione dell’utenza del punto di contatto al soggetto NIS

Il processo di associazione dell’utenza del punto di contatto al soggetto NIS, regolato dall’Articolo 7 della Determinazione, servirà a completare la registrazione sulla piattaforma NIS. Questo procedimento garantisce che ogni punto di contatto sia correttamente associato al soggetto NIS designante, assicurando così la validità delle attività svolte tramite il Portale ACN.

Il punto di contatto, già censito sul Portale ACN, deve procedere all’associazione della propria utenza utilizzando il codice fiscale del soggetto NIS o il codice dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA). Solo le utenze dei punti di contatto, debitamente designate e riconosciute, possono essere associate ai soggetti NIS, a tutela dell’integrità e dell’affidabilità del sistema.

Durante l’associazione, il punto di contatto verifica la correttezza dei dati visualizzati sul Portale, tra cui la denominazione del soggetto, l’indirizzo della sede legale e il domicilio digitale. Inoltre, è tenuto a dichiarare la propria qualifica rispetto al soggetto designante, specificando se è rappresentante legale, procuratore generale o delegato dallo stesso rappresentante legale. Qualora il punto di contatto agisca in qualità di delegato, è obbligato a caricare sul Portale una delega formale, attestante la propria autorizzazione ad accedere ai Servizi NIS per conto del soggetto.

Il completamento dell’associazione richiede la convalida da parte del soggetto NIS, che riceve una notifica al proprio domicilio digitale per approvare la richiesta. Una volta confermato il processo, l’Autorità trasmette una comunicazione ufficiale al domicilio digitale del soggetto, attestando la conclusione positiva dell’associazione.

Firma digitale delle scadenze NIS 2 ai sensi del D. Lgs. 138/2024, con focus sugli adempimenti di cybersicurezza per imprese e piattaforme digitali.

Le scadenze previste dal D. Lgs. 138/2024 (Direttiva NIS 2): attenzione al rispetto del termine per la registrazione sulla piattaforma NIS.

Registrazione sulla piattaforma NIS: un obbligo per i soggetti NIS

Il momento centrale del processo di registrazione sulla piattaforma NIS è rappresentato dalla compilazione della dichiarazione da parte del punto di contatto, come previsto dall’Articolo 8 della Determinazione. Questa fase, che si svolge sempre dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, richiede un impegno accurato da parte dei soggetti NIS per garantire la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.

Il punto di contatto, accedendo al Servizio NIS/Registrazione tramite il Portale ACN, deve compilare una dichiarazione che includa dati fondamentali riguardanti il soggetto NIS designante. Tra questi, la conferma della natura autonoma o meno del soggetto, l’indicazione di eventuali gruppi di imprese di appartenenza e la descrizione delle attività svolte attraverso i codici ATECO.

È inoltre richiesto di specificare le normative settoriali applicabili, i valori del fatturato, il bilancio e il numero di dipendenti, al fine di determinare l’appartenenza del soggetto alla categoria delle medie o grandi imprese.

Nel caso in cui il soggetto faccia parte di un gruppo di imprese, il punto di contatto deve elencare tutte le imprese collegate che soddisfano i criteri indicati dal Decreto NIS, riportando i codici fiscali e i relativi parametri di collegamento. Questa attività consente all’Autorità nazionale competente NIS di identificare con precisione i soggetti che ricadono sotto la normativa, rafforzando così il controllo del perimetro cibernetico nazionale.

L’Articolo 8 stabilisce che, al termine della compilazione, il sistema effettui una valutazione preliminare automatica delle informazioni inserite. Qualora vengano rilevate incongruenze, il punto di contatto è chiamato a correggere i dati o a fornire ulteriori elementi giustificativi. Una copia della dichiarazione è inviata al domicilio digitale del soggetto, accompagnata dall’avvertenza che potrà essere sottoposta a verifiche successive di coerenza, ai sensi dell’Articolo 11 della Determinazione.

Verifiche di coerenza nella registrazione sulla piattaforma NIS

Le verifiche di coerenza garantiranno l’affidabilità e la correttezza delle informazioni trasmesse nel processo di registrazione sulla piattaforma NIS, come disciplinato dall’Articolo 11 della Determinazione. Tali verifiche, condotte a campione dall’Autorità nazionale competente NIS in collaborazione con le Autorità di settore, assicurano che i dati forniti dai soggetti NIS siano conformi alle disposizioni normative.

Durante il controllo, l’Autorità nazionale competente verifica la coerenza delle dichiarazioni rispetto ai criteri previsti dal Decreto NIS e dai documenti trasmessi. In caso di esito positivo, il soggetto NIS riceve una comunicazione ufficiale tramite il Servizio NIS che conferma la validità della registrazione. Al contrario, un esito negativo non solleva il soggetto dall’obbligo di completare la registrazione, che deve essere nuovamente corretta e presentata.

L’Articolo 11 prevede che l’Autorità nazionale competente comunichi i risultati delle verifiche entro un termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Qualora siano necessari approfondimenti particolarmente complessi, il termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori venti giorni. Se l’Autorità rileva incongruenze o incompletezze nelle informazioni, invita il soggetto a fornire integrazioni o correzioni entro dieci giorni. Il mancato riscontro entro il termine stabilito può comportare il rigetto della dichiarazione.

Il rigore delle verifiche di coerenza evidenzia l’importanza di un’accurata compilazione della dichiarazione durante il processo di registrazione sulla piattaforma NIS. Qualunque errore o dichiarazione mendace, oltre a invalidare temporaneamente la registrazione, potrebbe esporre il soggetto a responsabilità ai sensi dell’Articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. Questo sottolinea l’esigenza di una gestione attenta e responsabile da parte dei punti di contatto e degli organi amministrativi dei soggetti NIS.

Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS: fase conclusiva della registrazione sulla piattaforma NIS

La registrazione sulla piattaforma NIS culmina con l’elaborazione dell’elenco ufficiale dei soggetti NIS da parte dell’Autorità nazionale competente NIS, come stabilito dall’Articolo 12 della Determinazione. Questo elenco rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio e la gestione dei soggetti che operano all’interno del perimetro cibernetico nazionale.

L’elenco è costituito sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti durante il processo di registrazione e sottoposte alle verifiche di coerenza previste dall’Articolo 11. Tale procedimento, definito come fase endoprocedimentale, assicura che i soggetti NIS siano identificati in modo preciso e conforme ai criteri stabiliti dal Decreto NIS. Al completamento del processo, l’Autorità comunica ai soggetti l’inserimento, o meno, nell’elenco ufficiale, trasmettendo una notifica al domicilio digitale del punto di contatto.

Ai soggetti inseriti nell’elenco è inoltre assegnato un codice identificativo univoco, sia per il soggetto sia per il punto di contatto. Questo codice facilita le interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente, rendendo più efficienti le comunicazioni e garantendo una gestione sicura e strutturata delle informazioni.

L’elaborazione dell’elenco non si limita a un semplice adempimento amministrativo, ma costituisce un passo strategico per rafforzare la sicurezza cibernetica nazionale. Attraverso l’identificazione e la registrazione dei soggetti NIS, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è in grado di monitorare in modo sistematico le infrastrutture critiche e di assicurare la resilienza dei servizi essenziali.

L’Articolo 12 sottolinea inoltre il valore del codice identificativo univoco, che non solo garantisce un riconoscimento certo del soggetto nell’ambito della piattaforma, ma contribuisce anche a migliorare la tracciabilità e la trasparenza delle comunicazioni. Questo processo consolida il ruolo della piattaforma NIS come strumento essenziale per la gestione della cybersicurezza, rendendo l’elenco dei soggetti NIS un elemento cardine del sistema.

Conclusioni sulla registrazione sulla piattaforma NIS di ACN

La registrazione sulla piattaforma NIS costituisce un adempimento essenziale per i soggetti pubblici e privati che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto NIS. Questo processo, articolato in fasi ben definite e supportato dalla regolamentazione della Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, non solo garantisce la conformità normativa, ma rappresenta anche un pilastro fondamentale per la resilienza e la sicurezza cibernetica a livello nazionale ed europeo.

Il percorso di registrazione, che inizia con il censimento e si conclude con l’inclusione nell’elenco ufficiale dei soggetti NIS, richiede un’attenta pianificazione e una gestione accurata da parte dei soggetti obbligati. Per assicurare il rispetto delle scadenze previste e la correttezza delle informazioni da inserire, gli operatori possono avvalersi di un supporto legale qualificato.

Lo Studio Legale D’Agostino, grazie alla consolidata esperienza in materia di cybersicurezza e corporate compliance, offre un’assistenza personalizzata per accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto NIS. In particolare, siamo a disposizione per supportare i soggetti obbligati nella gestione dell’intero processo di registrazione sulla piattaforma NIS, garantendo un’assistenza completa che include l’identificazione dei requisiti, la verifica delle informazioni e la gestione delle interlocuzioni con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza dedicata per la registrazione sulla piattaforma NIS, invitiamo imprese e amministrazioni a contattarci, senza impegno.

Scarica qui la Determina del Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del 26 novembre 2024 in tema di registrazione sulla piattaforma NIS.

 

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Studio Legale D’Agostino a Roma: consulenza su Decreto NIS 2, cyber security e sicurezza informatica.

Statistiche cyber security: il report ACN del mese di ottobre 2024

Statistiche cyber security: il report ACN del mese di ottobre 2024

Le statistiche relative al numero e alla tipologia di attacchi informatici (di seguito, per brevità le “statistiche cyber security”) rappresentano un vero e proprio benchmark per comprendere l’attuale stato delle minacce che colpiscono l’Italia. Il report di ottobre 2024, pubblicato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), rappresenta una fonte di dati e analisi fondamentali per tutti i soggetti interessati a mantenere elevati livelli di protezione e resilienza contro gli attacchi informatici.

L’ACN, attraverso la sua articolazione tecnica CSIRT Italia, monitora costantemente gli eventi cibernetici e fornisce aggiornamenti sui rischi emergenti, sugli incidenti notificati e sulle vulnerabilità sfruttabili.

Questo report mensile offre un quadro aggiornato che permette di comprendere l’andamento delle statistiche cyber security nel contesto italiano, confrontando i dati recenti con quelli dei mesi precedenti e fornendo una visione chiara delle dinamiche in evoluzione.

In particolare, l’analisi di ottobre 2024 evidenzia un aumento significativo degli incidenti cyber, segnalando l’urgenza di adottare strategie di protezione avanzate sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese private. La crescente complessità degli attacchi, unita alla continua scoperta di nuove vulnerabilità, impone un’attenzione costante per proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

Le statistiche cyber security illustrate nel report non solo sottolineano i settori maggiormente colpiti, ma mettono in evidenza anche le tipologie di minacce prevalenti e la diffusione di malware, delineando così un quadro complessivo delle sfide che il sistema Paese deve affrontare per garantire la sicurezza informatica. Attraverso un’analisi rigorosa e dati precisi, il report ACN rappresenta uno strumento indispensabile per pianificare interventi mirati e potenziare le difese cibernetiche in un contesto sempre più minacciato.

Statistiche cyber security: eventi e incidenti rilevati

Il report di ottobre 2024 dell’ACN evidenzia un aumento rilevante nel numero di eventi e incidenti cyber rispetto ai mesi precedenti. Secondo le statistiche cyber security, sono stati individuati 150 eventi, con un incremento del 18% rispetto a settembre 2024. Tra questi eventi, ben 73 sono stati classificati come incidenti veri e propri, segnando un aumento del 128%. Questi dati testimoniano una chiara intensificazione dell’attività malevola, sottolineando la vulnerabilità di molti settori strategici italiani.

L’analisi dettagliata degli eventi e incidenti cyber ha permesso di identificare una serie di tendenze allarmanti. In particolare, i soggetti nazionali più colpiti includono enti pubblici e aziende operanti in settori non critici, a conferma del fatto che la cyber security non è una preoccupazione esclusiva dei settori ad alta criticità, ma rappresenta una minaccia trasversale. La capacità di risposta a tali incidenti, coordinata dal CSIRT Italia, è risultata fondamentale per mitigare i rischi sistemici e proteggere l’infrastruttura digitale nazionale.

Le statistiche cyber security relative al mese di ottobre mostrano come la crescente complessità degli attacchi richieda un miglioramento delle strategie di protezione, non solo attraverso tecnologie avanzate, ma anche tramite politiche di cybersecurity awareness e formazione continua.

Il report evidenzia, inoltre, come l’efficacia delle misure preventive e reattive sia cruciale per mantenere la resilienza del sistema Paese. La continua raccolta e analisi dei dati effettuata dall’ACN fornisce una visione chiara della minaccia e permette di sviluppare piani d’azione tempestivi ed efficaci per contrastare la crescente sofisticazione degli attacchi cibernetici.

Statistiche cyber security: i settori più colpiti

Le statistiche cyber security del report ACN di ottobre 2024 mettono in evidenza quali settori abbiano subito il maggior impatto dagli attacchi informatici. Tra i comparti più vulnerabili spiccano i settori della sanità, dell’energia e delle telecomunicazioni, confermando come gli attori malevoli continuino a mirare alle infrastrutture critiche per provocare disservizi di vasta portata e compromettere la sicurezza nazionale.

L’analisi del report rivela una crescita percentuale significativa degli attacchi rispetto alla media semestrale, indicando un trend preoccupante che richiede interventi mirati e tempestivi.

L’ACN sottolinea nel proprio report come le statistiche cyber security mostrino che anche i settori finanziario e pubblico siano stati pesantemente colpiti, con un aumento di attacchi mirati a sottrarre dati sensibili e informazioni critiche. Questo scenario evidenzia la necessità di potenziare le strategie di difesa per garantire non solo la protezione dei dati, ma anche la continuità operativa delle attività economiche e istituzionali. La capacità di resilienza dei settori più esposti dipende in gran parte dall’efficacia delle misure di protezione adottate e dalla prontezza nel rispondere alle minacce in tempo reale.

Le statistiche cyber security raccolte evidenziano che la vulnerabilità dei settori dipende anche dal grado di preparazione e consapevolezza degli operatori. L’ACN suggerisce una maggiore collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per condividere informazioni sulle minacce e migliorare le difese collettive.

Questo approccio integrato è fondamentale per contrastare un panorama di minacce in rapida evoluzione, dove la rapidità di reazione può fare la differenza tra un attacco contenuto e un incidente con gravi ripercussioni sistemiche.

Statistiche cyber security: le principali tipologie di minacce

Il report di ottobre 2024 dell’ACN fornisce un’analisi dettagliata delle tipologie di minacce più comuni, sottolineando l’importanza delle statistiche cyber security per identificare e comprendere le tendenze emergenti. Le minacce rilevate includono attacchi malware, ransomware, phishing e tecniche di social engineering, che continuano a essere utilizzate con frequenza crescente da parte dei gruppi di cyber criminali.

Il report evidenzia come gli attacchi ransomware siano particolarmente critici, essendo responsabili di danni economici ingenti e della compromissione dei dati sensibili di organizzazioni sia pubbliche che private.

Le statistiche cyber security mostrano inoltre un incremento dell’uso di malware sofisticati, progettati per aggirare le difese tradizionali e infiltrarsi nei sistemi con metodi sempre più avanzati. Questi strumenti malevoli, spesso utilizzati in combinazione con campagne di phishing mirate, dimostrano l’evoluzione continua delle tecniche di attacco e la necessità di aggiornare costantemente le strategie di difesa cibernetica. Il report ACN sottolinea come la prevenzione, unita a una maggiore consapevolezza dei rischi, sia essenziale per ridurre la superficie di attacco.

Le statistiche cyber security del mese mettono anche in luce la crescita degli attacchi di tipo DDoS, che mirano a interrompere i servizi critici mediante l’esaurimento delle risorse di rete. Sebbene non siano stati rilevati episodi rilevanti a ottobre, il report avverte che la minaccia resta concreta e potenzialmente devastante, soprattutto per le infrastrutture essenziali. La comprensione delle principali tipologie di minacce e della loro evoluzione consente agli operatori di settore di predisporre misure di difesa più efficaci e di anticipare le mosse dei potenziali aggressori, garantendo così una protezione più solida e una resilienza duratura.

Statistiche cyber security: analisi delle vulnerabilità

Le statistiche cyber security presentate nel report ACN di ottobre 2024 offrono un’analisi approfondita delle vulnerabilità rilevate nei sistemi informatici, un aspetto cruciale per comprendere il livello di esposizione delle infrastrutture nazionali agli attacchi.

Durante il mese di ottobre, sono state pubblicate oltre 3.500 nuove vulnerabilità (CVE), con un incremento significativo rispetto a settembre. Di queste, numerose presentano un Proof of Concept (PoC) che indica la possibilità concreta di sfruttamento da parte di attaccanti. L’analisi delle vulnerabilità permette di individuare i punti deboli nei software e nei sistemi, offrendo spunti preziosi per la loro mitigazione.

Le statistiche cyber security evidenziano che alcune vulnerabilità critiche, come quelle rilevate nei prodotti di vendor di primo piano, possono avere un impatto sistemico rilevante. Questo richiede una risposta rapida e coordinata da parte degli operatori, per applicare patch e aggiornamenti che riducano il rischio di compromissione. L’importanza della gestione proattiva delle vulnerabilità emerge chiaramente dalle raccomandazioni dell’ACN, che invita tutte le organizzazioni a monitorare costantemente le proprie infrastrutture e a implementare pratiche di patch management efficaci.

Il report sottolinea come la conoscenza delle statistiche cyber security relative alle vulnerabilità sia essenziale per prevenire attacchi informatici. Infatti, le vulnerabilità non sanate rappresentano una porta d’ingresso privilegiata per gli attaccanti, spesso sfruttata nei cosiddetti attacchi zero-day.

La tempestività nell’identificazione e nella correzione di queste falle può fare la differenza tra un sistema protetto e un sistema esposto a potenziali exploit. Il report ACN offre dunque una visione chiara della necessità di un approccio preventivo e di una gestione costante delle vulnerabilità per migliorare la sicurezza complessiva.

Statistiche cyber security: diffusione del malware e impatti

Il report ACN di ottobre 2024 fornisce una panoramica dettagliata sulla diffusione del malware, un elemento centrale nelle statistiche cyber security. La crescente presenza di malware, sia in Italia che a livello europeo, evidenzia una minaccia in continua evoluzione. Le statistiche cyber security di ottobre indicano un aumento nell’uso di malware sofisticati, capaci di eludere le difese convenzionali e compromettere gravemente la sicurezza dei sistemi informatici. Tra i malware più diffusi si segnalano trojan, spyware e varianti di ransomware, che mirano a sottrarre informazioni, cifrare dati e ricattare le vittime.

Le statistiche cyber security di ACN rivelano che la distribuzione geografica del malware mostra una concentrazione significativa nei Paesi con infrastrutture avanzate, suggerendo che i criminali informatici puntano a obiettivi ad alto valore. In Italia, le statistiche evidenziano un trend in crescita rispetto ai mesi precedenti, sottolineando la necessità di strategie di difesa avanzate e una maggiore consapevolezza da parte degli operatori del settore pubblico e privato. La velocità con cui si diffonde il malware e la capacità degli attori malevoli di aggiornare rapidamente le loro tecniche rappresentano sfide complesse per la protezione informatica.

Le statistiche cyber security relative al mese di ottobre mostrano anche come la collaborazione tra gli Stati membri dell’UE sia fondamentale per contrastare efficacemente queste minacce. La condivisione di informazioni e l’adozione di misure preventive comuni sono strumenti essenziali per ridurre l’impatto del malware e migliorare la capacità di risposta agli attacchi. Il report ACN sottolinea che, nonostante i progressi nelle tecnologie di rilevamento e risposta, la protezione resta un processo dinamico che richiede aggiornamenti costanti e investimenti in formazione e risorse per garantire la sicurezza a lungo termine.

Statistiche cyber security: rivendicazioni ransomware e DDoS

Il report ACN di ottobre 2024 approfondisce le statistiche cyber security relative alle rivendicazioni di attacchi ransomware e DDoS, due minacce sempre più frequenti nel panorama globale. Le statistiche cyber security indicano che, nel mese di ottobre, sono state registrate 12 rivendicazioni di attacchi ransomware ai danni di soggetti italiani.

Questi attacchi, spesso condotti da gruppi organizzati come Sarcoma Group e Interlock, mirano a bloccare l’accesso ai dati e a richiedere riscatti elevati per il loro ripristino. Il ransomware continua a rappresentare una sfida significativa per la sicurezza informatica, con impatti devastanti non solo dal punto di vista economico, ma anche per la continuità operativa delle organizzazioni.

Le statistiche cyber security riportano inoltre un’assenza di rivendicazioni di attacchi DDoS contro soggetti italiani nel mese di ottobre. Tuttavia, a livello globale, gruppi come NoName057(16) e CyberArmyofRussia_Reborn sono stati particolarmente attivi, sottolineando come la minaccia DDoS rimanga concreta e imprevedibile. Gli attacchi DDoS, progettati per sovraccaricare le risorse di rete e interrompere i servizi critici, rappresentano un rischio significativo per le infrastrutture, evidenziando la necessità di adottare misure di difesa preventive.

Le statistiche cyber security e l’analisi del report mettono in luce l’importanza di una protezione robusta e di una risposta rapida agli incidenti per minimizzare i danni causati da questi attacchi. L’ACN raccomanda un approccio integrato che includa la collaborazione tra le organizzazioni, la condivisione delle informazioni e l’adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la difesa.

Mantenere alta la vigilanza e aggiornare costantemente i piani di risposta sono pratiche essenziali per affrontare la minaccia rappresentata da ransomware e DDoS e per proteggere efficacemente le infrastrutture critiche e i dati sensibili.

Conclusioni sulle statistiche cyber security del report ACN di ottobre 2024

Le statistiche cyber security illustrate nel report ACN di ottobre 2024 evidenziano un quadro complesso e in costante evoluzione, dove la crescita degli incidenti e l’aumento delle vulnerabilità richiedono strategie sempre più sofisticate per proteggere dati e infrastrutture.

La capacità di adattarsi rapidamente alle nuove minacce, di monitorare costantemente gli sviluppi nel panorama degli attacchi e di adottare un approccio preventivo rappresentano elementi fondamentali per una difesa efficace. Le informazioni fornite dal report sottolineano l’importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché la necessità di formazione e consapevolezza per migliorare la resilienza cibernetica.

Le statistiche cyber security dimostrano inoltre come sia cruciale un supporto legale adeguato per navigare tra le normative complesse e le procedure di conformità richieste dalle regolamentazioni in materia di cybersicurezza.

In questo contesto, lo Studio legale D’Agostino si distingue per la sua esperienza consolidata nel supporto a soggetti pubblici e privati. Con una accurata conoscenza delle normative e un approccio orientato alla compliance, lo Studio è in grado di guidare gli operatori economici nel processo di adeguamento e implementazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la conformità normativa.

 

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Studio Legale D’Agostino a Roma: consulenza su Decreto NIS 2, cyber security e sicurezza informatica.

Cyber Resilienza: nasce Just4Cyber a sostegno di imprese e PA

Cyber Resilienza: nasce Just4Cyber a sostegno di imprese e PA

La Cyber Resilienza rappresenta un elemento cardine nella protezione delle infrastrutture digitali e nella gestione delle sfide poste dalla crescente digitalizzazione della società moderna. Tale resilienza si manifesta nella capacità di un’organizzazione di prevenire, resistere e rispondere efficacemente a incidenti cibernetici, salvaguardando la continuità operativa e la protezione dei dati sensibili.

In questo contesto, si inserisce la creazione di Just4Cyber, l’Istituto europeo per il Diritto Computazionale e la Cyber Resilienza.

L’Associazione nasce con l’intento di rispondere all’esigenza, sempre più incalzante, di un supporto giuridico e tecnico per imprese e pubbliche amministrazioni, impegnandosi a promuovere l’integrazione delle regole giuridiche nei processi di sviluppo tecnologico e all’interno dei prodotti digitali, assicurando conformità normativa e protezione by design.

L’istituzione di Just4Cyber avviene in un momento storico caratterizzato dall’evoluzione normativa nel campo della cybersicurezza, che richiede un approccio interdisciplinare per affrontare le complesse sfide legislative e tecnologiche. In qualità di hub legale di ricerca e formazione, l’Istituto si propone di coniugare l’expertise accademica e professionale con l’obiettivo di diffondere una cultura della Cyber Resilienza all’interno delle organizzazioni, consolidando la sicurezza informatica come fondamento per la tutela del Sistema Paese e del Mercato Unico Europeo.

Siamo davvero lieti e onorati di mettere a disposizione le competenze dei Professionisti dello Studio per il perseguimento delle finalità e della mission di questo importante hub legale, contribuendo attivamente alla promozione della sicurezza informatica “nel” prodotto digitale.

Cyber Resilienza: La mission e gli obiettivi di Just4Cyber

La mission di Just4Cyber è radicata nella promozione di una cultura della Cyber Resilienza che pervada ogni fase del ciclo di vita dei prodotti e delle soluzioni digitali. L’Istituto si pone l’obiettivo di assistere le imprese e le pubbliche amministrazioni nella costruzione di un ecosistema digitale sicuro, fondato su principi di conformità normativa e sicurezza by design.

Questa missione si traduce nella diffusione e nell’applicazione di un diritto computazionale che armonizzi le regole giuridiche con le tecnologie emergenti, consentendo la creazione di prodotti digitali progettati per essere resilienti e protetti fin dalle prime fasi dello sviluppo.

Gli obiettivi di Just4Cyber si concentrano sull’integrazione della sicurezza informatica nelle strategie operative e nei processi aziendali, promuovendo un approccio proattivo alla gestione del rischio cibernetico. Tale approccio si fonda sul principio che la Cyber Resilienza debba essere intrinseca e non un elemento aggiunto in un secondo momento.

Con questa visione, l’Associazione supporta le organizzazioni nell’interpretazione e nell’applicazione delle normative più recenti, come la Direttiva NIS 2, il Regolamento DORA e il Cyber Resilience Act, attraverso la creazione di pratiche legali e tecniche che garantiscano la conformità anticipata e il rispetto degli standard più rigorosi.

Just4Cyber persegue la sua mission attraverso un lavoro sinergico e interdisciplinare, coinvolgendo esperti del diritto, accademici e professionisti del settore tecnologico. La capacità dell’Associazione di unire queste competenze consente di offrire un contributo unico e fondamentale alla costruzione di un ambiente digitale sicuro e conforme alle normative, capace di rispondere alle sfide di un panorama tecnologico in costante evoluzione.

Il ruolo del Diritto Computazionale nella Cyber Resilienza

Il diritto computazionale si configura come una disciplina innovativa che unisce la scienza giuridica alle tecnologie informatiche, con l’obiettivo di tradurre le norme legali direttamente nel linguaggio del software. In un’epoca in cui la Cyber Resilienza è diventata imprescindibile per la sicurezza delle infrastrutture digitali, il diritto computazionale rappresenta uno strumento cardine per garantire che la conformità normativa sia integrata sin dalle prime fasi di sviluppo tecnologico.

Questo approccio consente di creare prodotti e servizi digitali che non solo rispondano alle esigenze di mercato, ma siano anche conformi alle normative vigenti in materia di cybersicurezza.

Incorporando le regole giuridiche nel codice, le organizzazioni possono sviluppare soluzioni che rispettino i più elevati standard di sicurezza e siano in grado di resistere e rispondere efficacemente agli incidenti informatici. La Cyber Resilienza non si limita quindi alla reazione alle minacce, ma diventa parte integrante dell’architettura e del design del prodotto stesso.

L’importanza del diritto computazionale risiede nella sua capacità di rendere le leggi comprensibili e applicabili nel contesto tecnologico, favorendo una collaborazione tra giuristi e sviluppatori che sia funzionale alla realizzazione di infrastrutture digitali sicure.

Just4Cyber si pone dunque l’obiettivo di diffondere e applicare i principi del diritto computazionale, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte per affrontare in modo efficace le sfide normative e tecnologiche. Solo attraverso un tale approccio è possibile garantire una Cyber Resilienza sostenibile e duratura, capace di adattarsi e rispondere alle evoluzioni del panorama legislativo e tecnologico.

La Cyber Resilienza nel diritto vigente: Il Cyber Resilience Act

L’introduzione del Cyber Resilience Act segna un punto di svolta nel panorama normativo europeo, con l’obiettivo di rafforzare la Cyber Resilienza di prodotti e servizi digitali. Questa normativa è stata concepita per rispondere alla crescente necessità di protezione e sicurezza nelle infrastrutture critiche e nei dispositivi connessi, imponendo requisiti rigorosi per la progettazione, lo sviluppo e l’immissione sul mercato di prodotti con elementi digitali.

Il Cyber Resilience Act stabilisce criteri specifici che devono essere rispettati affinché i prodotti digitali possano essere considerati conformi alle normative di sicurezza. Questi requisiti includono la capacità di resistere a minacce informatiche, la predisposizione a un aggiornamento continuo e l’integrazione della sicurezza fin dalle prime fasi di progettazione.

Il Regolamento non solo impone nuove responsabilità ai produttori, ma mira anche a garantire che la sicurezza informatica sia un aspetto fondamentale del ciclo di vita del prodotto, promuovendo una Cyber Resilienza sostenibile e in linea con le migliori pratiche del settore.

Just4Cyber si colloca in questo scenario come un punto di riferimento per imprese e pubbliche amministrazioni, offrendo supporto giuridico per l’implementazione dei requisiti previsti dal Cyber Resilience Act.

Le normative chiave in materia di Cyber Resilienza e cybersicurezza

Il panorama normativo europeo ha visto un’evoluzione significativa con l’introduzione di nuove disposizioni legislative volte a rafforzare la Cyber Resilienza e a garantire la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali. Tra queste, spiccano il Decreto Legislativo 138/2024, che recepisce la Direttiva NIS 2, e il Decreto Legislativo 134/2024 di recepimento della Direttiva CER.

Nel contesto delle pubbliche amministrazioni spicca la Legge 90/2024, che introduce ulteriori obblighi per P.A. e imprese private.

Nello specifico, la Direttiva NIS 2 ha ampliato il campo di applicazione e imponendo standard più rigorosi per la gestione della sicurezza informatica. La normativa prevede un quadro di obblighi che mira a rafforzare la protezione delle reti e dei sistemi informativi, richiedendo agli operatori di settori critici di adottare misure di sicurezza e di notificare tempestivamente eventuali incidenti. L’obiettivo è quello di far sì che le organizzazioni prevengano, mitighino e rispondano efficacemente alle minacce informatiche.

La Legge 90/2024, invece, introduce specifici requisiti per le pubbliche amministrazioni, delineando obblighi di notifica e interventi per garantire un livello elevato di protezione cibernetica.

Just4Cyber nasce come hub legale per il diritto computazionale e la sicurezza informatica, proponendosi di guidare enti pubblici e privati nell’adeguamento alle normative sopra citate, offrendo assistenza e supporto per sviluppare strategie di compliance che siano efficaci e sostenibili.

L’Istituto promuove l’adozione di pratiche legali e tecniche avanzate, assicurando che la Cyber Resilienza sia al centro delle politiche di gestione del rischio e della progettazione dei sistemi digitali.

Il metodo di lavoro di Just4Cyber per promuovere la Cyber Resilienza

Just4Cyber adotta un metodo di lavoro strutturato e interdisciplinare per promuovere la Cyber Resilienza in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti digitali e delle infrastrutture tecnologiche. L’Istituto combina un’approfondita conoscenza giuridica con competenze tecniche avanzate per supportare le organizzazioni nell’implementazione di misure di sicurezza informatica e nella conformità alle normative di settore.

Uno degli elementi distintivi del metodo di Just4Cyber è l’approccio formativo. L’Istituto organizza seminari, corsi e workshop per sensibilizzare imprese e pubbliche amministrazioni sull’importanza della Cyber Resilienza e del diritto computazionale. La formazione è mirata a fornire strumenti pratici e teorici che permettano ai partecipanti di comprendere e applicare efficacemente le normative europee, come la Direttiva NIS 2 e il Regolamento DORA, nei loro processi operativi.

L’affiancamento operativo è un altro pilastro del nostro metodo. Just4Cyber fornisce assistenza continua alle organizzazioni, guidandole nell’analisi e nella gestione dei rischi cibernetici e nell’implementazione di strategie di sicurezza by design. L’Istituto offre anche servizi di algorithm auditing, un’attività essenziale per verificare la conformità legale degli algoritmi utilizzati nei processi aziendali e per assicurare che i sistemi siano progettati in modo trasparente e sicuro.

Grazie alla collaborazione con un network di docenti universitari, esperti di diritto delle nuove tecnologie e professionisti IT, Just4Cyber garantisce un approccio multidisciplinare che unisce la teoria alla pratica. Questo permette di offrire soluzioni innovative e personalizzate, capaci di rispondere alle specifiche esigenze di ogni organizzazione e di garantire una Cyber Resilienza sostenibile e duratura.

L’obiettivo finale è quello di creare un ecosistema digitale sicuro e conforme, dove la protezione dei dati e la sicurezza informatica siano integrate fin dalla fase progettuale.

Diventare partner di Just4Cyber per migliorare la Cyber Resilienza

Just4Cyber offre la possibilità di stabilire collaborazioni strategiche con enti pubblici, aziende private, università e centri di ricerca, al fine di promuovere la Cyber Resilienza in tutto il panorama europeo.
Diventare partner di Just4Cyber significa entrare a far parte di un network di eccellenza che lavora per sviluppare e diffondere buone pratiche in materia di sicurezza informatica e conformità normativa.

Queste collaborazioni sono pensate per offrire supporto nell’implementazione delle normative europee più recenti, come la Direttiva NIS 2, il Regolamento DORA e il Cyber Resilience Act, favorendo la condivisione di competenze e risorse per affrontare le sfide legate alla cybersicurezza.

Un aspetto distintivo di Just4Cyber è l’apertura verso i docenti universitari e i professionisti del mondo accademico che desiderano partecipare al Comitato Scientifico dell’Istituto. Questa opportunità permette di contribuire attivamente alla ricerca, allo sviluppo di nuove strategie legali e tecniche e alla promozione di un quadro giuridico e tecnologico che sia in linea con le esigenze del contesto contemporaneo. I membri del Comitato Scientifico sono coinvolti nella pianificazione di eventi, convegni e iniziative di formazione, assumendo un ruolo cruciale nella diffusione della cultura del diritto computazionale e della Cyber Resilienza.

Le partnership con Just4Cyber sono pensate per creare sinergie tra il mondo accademico, il settore pubblico e quello privato, garantendo un approccio integrato e multidisciplinare alle questioni di sicurezza informatica. Gli enti e le organizzazioni che scelgono di collaborare con l’Istituto beneficiano di un’assistenza qualificata e di un accesso diretto a competenze specialistiche, contribuendo alla costruzione di un ambiente digitale sicuro e conforme agli standard europei.

Diritto computazionale e assistenza in cybersecurity con JUST4CYBER.

JUST4CYBER per la promozione del diritto europeo e della sicurezza informatica

Just4Cyber come pilastro per la Cyber Resilienza di domani

Just4Cyber promuove la cultura del diritto computazionale e della cyber resilienza. La visione dell’Associazione è quella di integrare sicurezza informatica e computational law in modo organico e sostenibile, fornendo alle imprese e alle pubbliche amministrazioni gli strumenti necessari per affrontare le sfide della digitalizzazione in modo consapevole e sicuro.

L’approccio di Just4Cyber, basato su un metodo interdisciplinare e una collaborazione attiva con accademici, giuristi ed esperti informatici, assicura che le soluzioni offerte siano sempre allineate alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La crescente complessità delle normative europee, come la Direttiva NIS 2, il Cyber Resilience Act e il Regolamento DORA, richiede un supporto qualificato e aggiornato che Just4Cyber è in grado di fornire.
L’Istituto non solo assiste nella conformità legale e nella progettazione sicura dei prodotti, ma si impegna a diffondere la cultura della Cyber Resilienza attraverso attività di formazione e ricerca.

I professionisti dello Studio Legale D’Agostino sono lieti e onorati di mettere a disposizione le proprie competenze per il perseguimento delle finalità e della mission di questo importante hub legale, contribuendo attivamente alla promozione della sicurezza informatica “nel” prodotto digitale.

 

Assistenza legale e diritto computazionale per la sicurezza informatica con JUST4CYBER

JUST4CYBER supporta la conformità normativa e l’algorithm auditing per la cyber resilienza.

Piano di equity efficace per start-up: la parola al legale

Piano di equity efficace per start-up: la parola al legale

Nell’ambito delle start-up, il piano di equity si presenta come un istituto giuridico di grande rilevanza, volto a disciplinare la distribuzione del capitale aziendale tra fondatori, dipendenti e investitori. La questione giuridica che si pone è complessa: come predisporre un piano di equity che sia conforme alle normative vigenti, rispondente alle esigenze economiche dell’impresa e, al contempo, rispettoso dei diritti delle parti coinvolte?

L’elaborazione di tale piano richiede un’attenta valutazione dei principi di diritto societario, unitamente alla necessità di garantire un equilibrio tra la tutela dell’interesse dell’impresa e le aspettative di chi partecipa alla vita societaria.

La struttura di un piano di equity deve tenere conto di clausole che regolano elementi come i periodi di maturazione (vesting), le modalità di esercizio delle opzioni, e le restrizioni sui trasferimenti di azioni. La ratio legis dietro queste disposizioni è chiara: da un lato, incentivare la partecipazione attiva di dipendenti e collaboratori alla crescita dell’impresa, dall’altro, evitare una diluizione del controllo societario che potrebbe compromettere la stabilità aziendale. La sfida giuridica consiste nell’armonizzare tali clausole con le previsioni normative, sia nazionali che internazionali, e con le politiche di governance interna della start-up.

Predisporre un piano di equity richiede dunque non solo una conoscenza tecnica delle norme di riferimento, ma anche la capacità di prevedere e risolvere potenziali conflitti giuridici che potrebbero sorgere tra le parti.
La definizione di tali clausole implica un’analisi dettagliata degli interessi contrattuali e dei limiti imposti dalla disciplina giuridica in materia di diritto societario e contrattualistica aziendale.

Un cenno, infine, deve essere fatto al ruolo del consulente legale, la cui presenza assicura che il piano di equity sia non solo conforme, ma anche strategicamente solido e giuridicamente inattaccabile.

Piano di equity: una risorsa per attrarre talenti e incentivare la crescita

Il piano di equity si configura come uno strumento strategico volto a incentivare l’impegno e la fidelizzazione di dipendenti e collaboratori chiave nelle start-up. Dal punto di vista giuridico, tale piano si inserisce in un quadro contrattuale complesso, in cui l’equilibrio tra gli interessi dell’azienda e quelli dei beneficiari deve essere calibrato con attenzione.

La distribuzione delle partecipazioni azionarie attraverso il piano di equity è spesso vincolata da clausole che disciplinano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti. Queste clausole devono rispettare i principi della disciplina societaria, mantenendo un legame stretto con le esigenze operative e gli obiettivi di crescita dell’impresa.

L’efficacia di un piano di equity dipende non solo dalla sua capacità di attrarre e trattenere talenti, ma anche dalla chiarezza con cui le condizioni contrattuali sono definite. Clausole relative al vesting, alle modalità di esercizio delle opzioni e alle restrizioni sui trasferimenti di azioni servono a tutelare sia l’impresa, che può garantire la continuità dell’attività, sia i collaboratori, che vedono il loro impegno valorizzato. La sfida principale è quella di elaborare un piano di equity che, pur incentivando la partecipazione, eviti una diluizione eccessiva del capitale sociale e delle prerogative di controllo dei fondatori.

Il contributo di un piano di equity alla stabilità e alla crescita aziendale non è meramente economico, ma comporta implicazioni giuridiche rilevanti. Le clausole che definiscono le modalità di attribuzione e maturazione delle azioni devono essere conformi alle normative vigenti, al fine di evitare contestazioni che potrebbero compromettere la validità degli accordi.

L’implementazione di un piano di equity solido richiede quindi una profonda conoscenza della contrattualistica e delle implicazioni legali connesse. Rivolgersi a un consulente legale specializzato permette di affrontare con competenza queste sfide, senza che l’impresa debba sacrificare i propri obiettivi strategici e di governance.

Piano di equity e struttura societaria: Srl o Srls

La predisposizione di un piano di equity non può prescindere da una corretta strutturazione societaria, che rappresenta il presupposto giuridico fondamentale per l’implementazione del piano stesso.
Come approfondito in un precedente articolo, la scelta della forma societaria è un atto di rilevanza strategica per la start-up, in quanto influisce sulla possibilità di emettere partecipazioni azionarie e definire le modalità di assegnazione di equity a dipendenti e investitori. Le società di capitali, come le società a responsabilità limitata (S.r.l.) o società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), offrono una maggiore flessibilità per l’implementazione di un piano di equity rispetto ad altre forme giuridiche.

Tale piano deve essere redatto tenendo conto delle peculiarità della struttura societaria, sia in termini di capitale sociale che di governance interna. Le clausole contrattuali relative alla distribuzione di quote o opzioni devono armonizzarsi con lo statuto della società e con eventuali accordi parasociali tra i soci. Tali clausole devono prevedere meccanismi chiari di gestione, come il c.d. vesting period, che definisce il periodo minimo di permanenza per l’acquisizione del diritto sulle quote, e il cliff period, che consente un primo periodo di maturazione accelerata delle quote.

La corretta strutturazione di un piano di equity impone, inoltre, una valutazione approfondita delle conseguenze fiscali e regolamentari connesse. Ad esempio, l’emissione di stock options o la concessione di equity a dipendenti può comportare l’applicazione di specifiche normative in materia di tassazione e di diritti dei lavoratori.
Un piano di equity efficace, in sostanza, si costruisce su una base societaria solida e conforme alle esigenze imprenditoriali.

L’intervento di un legale specializzato assicura che tanto la struttura societaria quanto il piano di equity siano coerenti e rispettino i vincoli giuridici e regolamentari applicabili, offrendo all’impresa un quadro chiaro per attrarre investitori e incentivare risorse strategiche.

Elementi chiave di un piano di equity

La creazione di un piano di equity per una start-up richiede una meticolosa attenzione agli elementi contrattuali e regolamentari che ne costituiscono la struttura portante. Tra questi, le clausole di vesting rappresentano un aspetto essenziale, poiché definiscono il periodo di maturazione delle azioni assegnate ai dipendenti o collaboratori.
Il vesting, articolato spesso su un arco temporale pluriennale, serve a incentivare la permanenza del personale con funzioni essenziali nello sviluppo del Progetto, legando l’acquisizione effettiva delle azioni/quote al raggiungimento di determinati obiettivi o a una permanenza minima nella start-up.

Questo meccanismo garantisce che i beneficiari siano legati a lungo termine al successo dell’impresa.

Le modalità di esercizio delle opzioni e le restrizioni sulla trasferibilità delle azioni/quote costituiscono un altro pilastro fondamentale del piano di equity. Le opzioni di acquisto devono essere disciplinate con chiarezza, specificando il prezzo di esercizio, le condizioni di esercizio e le tempistiche entro cui le opzioni possono essere esercitate. Queste clausole non solo proteggono l’azienda da cessioni non autorizzate, ma permettono anche di mantenere il controllo sulla distribuzione dell’equity.

Un ulteriore aspetto da considerare nel contesto di un piano di equity è la gestione delle partecipazioni in caso di uscita anticipata del dipendente o di vendita dell’azienda. Clausole come il diritto di riacquisto da parte della società o la presenza di tag-along e drag-along rights permettono di gestire in modo equo ed efficiente le partecipazioni dei soci di minoranza in scenari di cambiamento societario.

Infine, un piano di equity ben progettato deve includere un’attenta considerazione dei diritti di voto associati alle azioni. È possibile strutturare il piano in modo da limitare o escludere i diritti di voto dei beneficiari fino a un certo punto del vesting, mantenendo così la governance nelle mani dei fondatori o degli amministratori. Questi elementi contrattuali, se delineati con rigore e conformità alle norme giuridiche, rendono il piano di equity non solo uno strumento di incentivazione efficace, ma anche una tutela legale per l’impresa e per la stabilità delle relazioni interne.

Piano di equity: contratto e documentazione

La redazione di un piano di equity comporta l’uso di una serie di documenti legali che disciplinano i rapporti tra la start-up e i destinatari delle quote/azioni. Questi contratti, spesso complessi, devono essere strutturati in modo da prevenire contestazioni future e tutelare gli interessi dell’impresa.

Tra i documenti fondamentali, i contratti di opzione sono particolarmente rilevanti, in quanto specificano i termini e le condizioni per l’esercizio delle stock options, indicando chiaramente il prezzo di esercizio, le modalità di acquisizione e le condizioni di scadenza. È essenziale che tali contratti siano redatti con precisione per garantire che le clausole di vesting siano applicabili in conformità alle normative societarie.

Un altro documento di primaria importanza è l’accordo di sottoscrizione delle azioni o quote, attraverso il quale si formalizza l’acquisto delle azioni da parte dei beneficiari. Questo contratto deve includere disposizioni che riguardano la gestione delle quote, le eventuali restrizioni sulla loro cessione e le conseguenze in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L’inclusione di clausole che regolano il diritto di prelazione, il diritto di riacquisto e il divieto di trasferimento delle azioni a terzi senza il consenso della società rappresenta una tutela fondamentale per l’azienda, evitando situazioni che potrebbero destabilizzare la struttura proprietaria.

La documentazione legale di un piano di equity deve inoltre contemplare lettere di offerta e accordi integrativi che definiscono chiaramente i termini e le condizioni sotto cui vengono offerte le opzioni o le azioni. Questi accordi devono specificare i diritti e gli obblighi delle parti, regolando in dettaglio gli aspetti relativi al vesting, al prezzo di esercizio e alle modalità di uscita.

Da questa prospettiva, la consulenza di un avvocato esperto nella redazione e revisione della documentazione consente di garantire che il piano di equity sia adeguato alle esigenze operative della start-up e conforme alle normative vigenti.

Piano di equity e compliance normativa

L’implementazione di un piano di equity non può prescindere da un’analisi rigorosa della compliance normativa, sia in ambito nazionale che internazionale. La conformità alle leggi è un aspetto imprescindibile per evitare problematiche legali e sanzioni che potrebbero compromettere l’intero assetto societario.
Ogni piano di equity deve essere redatto tenendo in considerazione le implicazioni economiche e tributarie derivanti dall’assegnazione di stock options o partecipazioni. La mancata aderenza a tali obblighi può generare contenziosi complessi e influire negativamente sulla reputazione della start-up.

Un piano di equity ben strutturato deve altresì prevedere la gestione delle potenziali controversie interne ed esterne. La presenza di clausole che regolano il foro competente e le modalità di risoluzione delle dispute è fondamentale per evitare conflitti giuridici prolungati.

L’esperienza dimostra che una chiara indicazione del diritto applicabile e della giurisdizione competente previene incertezza e controversie interpretative. In quest’ottica, la redazione di clausole chiare e trasparenti, integrate nei contratti di equity, rafforza la posizione legale della start-up e contribuisce alla protezione dei diritti delle parti coinvolte.

L’intervento di un consulente legale può risultare determinante per la corretta implementazione di un piano di equity conforme e strategicamente efficace, riducendo rischi e garantendo la solidità giuridica dell’operazione.
Opportunità e rischi di un piano di equity per start-up.

Un piano di equity rappresenta un ponte tra l’ambizione imprenditoriale e la realizzazione pratica del progetto aziendale, poiché consente di attrarre risorse umane e capitali strategici senza incorrere in oneri immediati. Tra i vantaggi principali, si annovera la capacità di trasformare i dipendenti in veri e propri stakeholder, il che incentiva un coinvolgimento profondo e un allineamento con gli obiettivi di lungo termine della start-up.
La partecipazione al capitale sociale, sancita da un piano di equity, può infatti rafforzare la coesione del team e creare un senso di appartenenza che va oltre il semplice rapporto di lavoro.

Tuttavia, i piani di equity non sono privi di insidie. Uno dei principali rischi riguarda la possibile diluizione del capitale, che potrebbe erodere il controllo decisionale detenuto dai fondatori. Questa eventualità pone la necessità di clausole ben studiate che limitino gli effetti della diluizione, come l’emissione controllata di azioni o la protezione dei diritti di voto.

Un’altra criticità è legata alla complessità delle condizioni contrattuali, che se non adeguatamente formulate, possono creare tensioni o controversie legali tra l’azienda e i collaboratori.
Infine, un piano di equity deve essere inserito in un contesto normativo chiaro, che contempli le implicazioni fiscali e legali associate alla distribuzione delle quote. Gestire con attenzione questi aspetti riduce il rischio di dispute e garantisce che l’incentivazione tramite equity resti uno strumento efficace e sicuro per la crescita aziendale.

Un’analisi ponderata e una consulenza adeguata sono essenziali per far sì che il piano di equity sia un pilastro solido su cui la start-up può costruire il proprio futuro.

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Consulenza su piano di equity per start-up e Srl, con focus su vesting e stock options. Studio legale D’Agostino a Roma.

Casi pratici: lezioni dalle start-up di successo

L’analisi di casi pratici è fondamentale per comprendere come un piano di equity ben congegnato possa influenzare positivamente la traiettoria di una start-up. Numerose imprese di successo hanno dimostrato come l’implementazione strategica di piani di equity possa attrarre e mantenere talenti, consolidare il team e facilitare l’interesse di investitori chiave.

Start-up tecnologiche di rilievo hanno utilizzato piani di equity con clausole innovative, quali il vesting accelerato legato a specifici obiettivi aziendali, creando un chiaro legame tra la performance collettiva e la valorizzazione del capitale. Tali strategie hanno permesso alle aziende di costruire un ecosistema favorevole alla crescita sostenibile.

Altre start-up hanno integrato clausole specifiche, come i diritti di tag-along e drag-along, per garantire una gestione efficiente in caso di acquisizioni o cessioni. Questi meccanismi giuridici hanno preservato l’unità della compagine societaria, evitando dissapori tra soci di maggioranza e di minoranza e assicurando una governance coerente con gli obiettivi strategici dell’azienda.
Non mancano, però, esempi di piani di equity mal strutturati, dove l’assenza di una pianificazione giuridica dettagliata ha portato a contenziosi complessi, minando la stabilità aziendale e la fiducia degli investitori.

L’approccio del nostro Studio alla strutturazione dei piani di equity si ispira a queste esperienze di successo, valutando le migliori pratiche e le soluzioni che hanno dimostrato di apportare valore e stabilità. Ogni piano viene costruito con un’attenzione rigorosa ai dettagli e alle specificità normative, garantendo che l’incentivazione tramite equity diventi un punto di forza per la start-up e non una fonte di rischio.

Il ruolo dell’avvocato nella strutturazione di un piano di equity

Nella complessa dinamica giuridica e societaria che caratterizza la creazione di un piano di equity per una start-up, il ruolo dell’avvocato emerge come elemento di rilievo per la coesione e l’efficacia del progetto.
La consulenza legale non si limita alla redazione di documenti contrattuali, ma si estende all’analisi e alla pianificazione strategica che anticipano potenziali conflitti e problematiche normative. Il piano di equity, infatti, è spesso oggetto di intrecci tra diritto societario, fiscale e del lavoro, elementi che richiedono un’approfondita conoscenza per evitare che le clausole inserite possano generare ambiguità interpretative o contenziosi futuri.

L’avvocato, operando in una dimensione di sintesi tra le esigenze economico-gestionali e il rispetto delle norme, assicura che il piano di equity sia conforme agli accordi esistenti tra i soci e integrato con lo statuto sociale. Questa coerenza è fondamentale per preservare l’armonia contrattuale e prevenire sovrapposizioni normative o lacune che potrebbero minare la validità delle disposizioni adottate.

La predisposizione di clausole come quelle relative al vesting, al diritto di prelazione e alle modalità di esercizio delle opzioni rappresenta un’operazione di ingegneria giuridica che deve essere svolta con rigore, tenendo conto delle peculiarità della start-up e della sua struttura societaria.
Il ruolo del legale si colloca in un equilibrio tra il garantire che il piano di equity sia un incentivo efficace e la necessità di salvaguardare la stabilità giuridica e la governance dell’impresa. Questa prospettiva permette di concepire tale piano non solo come un documento contrattuale, ma come un asset strategico integrato nella visione a lungo termine della start-up.

Conclusioni: il piano di equity come elemento strategico per le start-up

Il piano di equity rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere la crescita e la competitività di una start-up. L’adozione di un piano ben strutturato consente di attrarre talenti qualificati e mantenere un team motivato, creando un legame diretto tra l’impegno dei collaboratori e il successo dell’impresa.
Tuttavia, la progettazione di un piano di equity efficace richiede un equilibrio tra incentivazione e tutela della governance aziendale, attraverso clausole ben definite che disciplinino il vesting, i diritti di prelazione e la gestione delle opzioni.

Le esperienze delle start-up di successo hanno dimostrato che l’integrazione di un piano di equity ben pianificato può fare la differenza nella crescita sostenibile e nella capacità di attrarre investitori.
Un accenno finale va fatto alla rilevanza di una consulenza legale esperta nella creazione di piani che siano non solo conformi, ma anche adatti a sostenere le ambizioni di lungo termine della start-up. Solo attraverso un approccio giuridico accurato è possibile garantire che il piano di equity diventi un elemento strategico e sicuro per l’impresa.

Per ulteriori informazioni o per un primo confronto contattaci, senza impegno.

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Decreto NIS 2: definizione e glossario essenziale della cyber security. Dal D. Lgs. 138/2024 al Perimetro di Sicurezza

Decreto NIS 2: definizione e glossario essenziale della cyber security. Dal D. Lgs. 138/2024 al Perimetro di Sicurezza

Il Decreto NIS 2 è un testo complesso, che pone in capo agli operatori numerosi adempimenti e scadenze, di cui abbiamo già trattato in un precedente contributo. L’obiettivo di questo articolo è offrire un approfondimento ragionato sulle principali definizioni utilizzate nel lessico della cyber security, con riferimento a una serie di normative fondamentali che regolano la sicurezza informatica in Italia e nell’Unione Europea. Tra queste, oltre al D. Lgs. 138/2024 (di seguito, Decreto NIS 2) anche la Direttiva NIS 2, il Regolamento (UE) 2019/881 sulla certificazione di sicurezza informatica e la normativa italiana sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Le definizioni proposte in questo glossario non sono versioni ufficiali, ma rappresentano un’interpretazione ragionata delle disposizioni legislative per facilitare la comprensione di concetti fondamentali, quali catena di approvvigionamento, gestione del rischio, misure di sicurezza e altri termini rilevanti in materia di cyber security. Queste nozioni, ricavati dalle diverse normative, sono rielaborate in modo da offrire una visione sintetica e chiara, tuttavia, la loro consultazione non può sostituire la lettura integrale delle norme o il parere di un esperto legale.

Glossario delle definizioni del Decreto NIS 2 e della Cyber Security

Nel glossario sono illustrate le principali definizioni rilevanti nel quadro regolamentare della cyber security: dal Decreto NIS 2 alle altre normative di riferimento. Le terminologie qui riportate rappresentano concetti chiave nell’ambito della sicurezza informatica, volti a descrivere le misure, i soggetti e i processi che contribuiscono alla protezione e alla gestione della resilienza delle reti e dei sistemi informativi, con l’obiettivo di agevolare la delicata attività di compliance normativa. Il glossario non ha pretese di esaustività, e non include alcuni importanti normative settoriali (es. la Legge 90/2024, e altre discipline di settore).

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Agenzia per la cybersicurezza nazionale:  è l’Agenzia designata per la cybersicurezza nazionale, responsabile della sicurezza informatica dello Stato italiano, con funzioni di coordinamento e supervisione in materia di cybersicurezza, come stabilito all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

Analisi del rischio: definita, per l’applicazione della normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, nel DPCM 30 luglio 2020, n. 131 e nel D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, è il processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilità e l’impatto sulla continuità, sicurezza ed efficacia di una funzione essenziale o di un servizio, per implementare le misure di sicurezza appropriate.

Approccio multi-rischio: secondo il Decreto NIS 2, è l’approccio alla gestione dei rischi che considera minacce di varia natura ai sistemi informativi e di rete, nonché il contesto fisico, incluse minacce come furti, incendi e accessi non autorizzati, noto come all-hazards approach.

Architettura e componentistica: nel DPCM 30 luglio 2020, n. 131, per l’applicazione della normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica,  si intende l’insieme delle architetture e dei componenti usati nei sistemi di rete, dati e software, inclusi i flussi informativi necessari per l’espletamento dei servizi informatici.

Audit: secondo il Decreto NIS 2, è un’attività sistematica e indipendente di verifica in loco o a distanza per vagliare la conformità degli obblighi, svolta da un organismo indipendente qualificato o dall’Autorità nazionale competente NIS.

Autorità di settore NIS: in base al Decreto NIS 2, sono le Amministrazioni designate quali autorità competenti in settori specifici di cybersicurezza, responsabili per l’attuazione delle misure di sicurezza e per la vigilanza sui soggetti rientranti nei settori essenziali.

Autorità nazionale competente NIS: come stabilito nel Decreto NIS 2, è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, designata come autorità di riferimento per la cybersicurezza nell’ambito del territorio nazionale, con compiti di coordinamento e supervisione.

Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche: definite dal Decreto NIS 2, sono le autorità responsabili per la gestione delle crisi di cybersicurezza, con il ruolo di coordinamento assegnato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la resilienza nazionale e al Ministero della difesa per la difesa dello Stato.

Bene ICT: secondo il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, per l’applicazione della normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, rappresenta un insieme unitario di reti, sistemi informativi e servizi informatici o parti di essi, destinati all’espletamento di funzioni essenziali dello Stato o all’erogazione di servizi essenziali.

Catena di approvvigionamento (supply chain): processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore al cliente. Per i soggetti NIS, come previsto dal Decreto NIS 2, rappresenta il ciclo di acquisizione di beni e servizi critici necessari al funzionamento dei sistemi informativi e di rete, la cui sicurezza è rilevante per prevenire minacce che potrebbero compromettere la continuità dei servizi erogati.

Centrali di committenza: nel D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, sono enti come Consip S.p.A. e altri soggetti designati che supportano la realizzazione di strumenti di approvvigionamento per la pubblica amministrazione.

Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN): istituito Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 e disciplinato dalla normativa di settore, è il responsabile della valutazione e certificazione della sicurezza di beni, sistemi e servizi ICT destinati alle infrastrutture critiche e ai soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica,

Certificazione della cybersicurezza: secondo il Regolamento (UE) 2019/881, è il processo che attesta la conformità dei prodotti, servizi o processi TIC a specifici requisiti di sicurezza, stabiliti a livello europeo o nazionale.

CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica): secondo il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 e il DPCM 14 aprile 2021, n. 81, è l’organo istituito per la sicurezza della Repubblica, con funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di sicurezza nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

CISR tecnico: definito nel DPCM 30 luglio 2020, n. 131 e nel DPCM 14 aprile 2021, n. 81, è l’organismo di supporto tecnico al CISR, responsabile per l’assistenza nelle decisioni e valutazioni di sicurezza tecnica nazionale.

Cloud computing: in base al Decreto NIS 2, è un servizio digitale che consente l’amministrazione su richiesta di un pool scalabile di risorse di calcolo condivisibili e accessibili da remoto, distribuite in più ubicazioni.

Compliance (conformità): indica l’adesione ai requisiti normativi, standard e regolamenti di sicurezza, inclusi, ad esempio, il Decreto NIS 2, la Direttiva NIS 2 e la normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica . La compliance è, per taluni soggetti, obbligatoria per evitare sanzioni amministrative e garantire una gestione sicura dei sistemi informativi e di rete.

Compromissione: nel DPCM 30 luglio 2020, n. 131 e nel D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, indica la perdita di sicurezza o di efficacia di una funzione o servizio essenziale dello Stato a causa di malfunzionamento, interruzione o uso improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT): come indicato nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, è un gruppo nazionale o internazionale che risponde agli incidenti di sicurezza informatica, offrendo supporto tecnico e coordinamento per mitigare l’impatto degli attacchi.

Controllo degli accessi: insieme di misure e meccanismi che limitano l’accesso a sistemi, dati e risorse solo a utenti autorizzati, preservando così la riservatezza e integrità dei dati. Alcuni destinatari della disciplina sono tenuti a implementare controlli di accesso adeguati per proteggere i loro sistemi.

CSIRT Italia: in base al Decreto NIS 2, è il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica, operante all’interno dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale con il compito di monitorare e rispondere alle minacce informatiche.

CSIRT nazionali: definiti nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, sono gruppi di risposta agli incidenti di sicurezza informatica istituiti a livello nazionale negli Stati membri, che collaborano e condividono informazioni per la gestione di crisi informatiche su vasta scala.

Cybersecurity (o cybersicurezza): in base alla Direttiva NIS 2 e al Decreto NIS 2, è l’insieme delle attività necessarie per proteggere le reti e i sistemi informativi, inclusi utenti e altre persone coinvolte, dalle minacce informatiche, garantendo disponibilità, integrità e riservatezza.

Danno: concetto utilizzato in varie normative per indicare l’impatto negativo causato da un evento o incidente, che può compromettere la funzionalità, la sicurezza o l’integrità di un sistema o di un servizio.

DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza): è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile per la raccolta, gestione e coordinamento delle informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale.

ENISA: è l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica, che supporta gli Stati membri e le istituzioni dell’UE nella prevenzione, gestione e risposta agli incidenti di cybersicurezza.

EU-CyCLONe: secondo il Decreto NIS 2, è la rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche a livello europeo, istituita per coordinare e supportare la gestione delle crisi di cybersicurezza che coinvolgono più Stati membri.

Evidenze: definite nel D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, sono documenti, registrazioni e altri elementi utili per dimostrare l’adempimento degli obblighi di sicurezza stabiliti dal decreto-legge in materia di cybersicurezza.

Fornitore: secondo il D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, per l’applicazione della normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, è la persona fisica o giuridica che fornisce beni, sistemi o servizi ICT destinati alle reti, sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Fornitore di servizi gestiti: in base alla Direttiva NIS 2 e al Decreto NIS 2, è un soggetto che offre servizi di installazione, gestione, funzionamento o manutenzione di prodotti, reti o sistemi informativi, tramite assistenza o amministrazione a distanza o in loco.

Fornitore di servizi di sicurezza gestiti: definito nel Decreto NIS 2, è un fornitore di servizi gestiti che supporta la gestione dei rischi di sicurezza informatica per conto dei propri clienti, garantendo misure di protezione adeguate.

Fornitore di servizi di sistema dei nomi di dominio: definito nel Decreto NIS 2, è un soggetto che offre servizi di risoluzione dei nomi di dominio, inclusi i servizi di risoluzione ricorsiva accessibili al pubblico e i servizi di risoluzione autorevoli per uso da parte di terzi, escludendo i server dei nomi radice.

Fornitore di servizi fiduciari: in base al Regolamento (UE) n. 910/2014, è una persona fisica o giuridica che offre uno o più servizi fiduciari, come la creazione, verifica e validazione di firme elettroniche e sigilli elettronici.

Fornitore di servizi fiduciari qualificato: secondo il Regolamento (UE) n. 910/2014, è un prestatore di servizi fiduciari che soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento stesso, qualificato per operare con elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Gestione degli incidenti: definita nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, si riferisce alle azioni e procedure messe in atto per prevenire, rilevare, analizzare, contenere e rispondere a un incidente, e per recuperare l’operatività dopo l’evento.

Gestione del rischio: processo che comprende l’identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi legati alla cybersicurezza. La gestione del rischio mira a ridurre le probabilità di incidenti significativi e a contenere gli impatti di eventuali compromissioni.

Gestore di registro dei nomi di dominio di primo livello: definito nel Decreto NIS 2, è il soggetto responsabile della gestione e amministrazione di un dominio di primo livello (TLD), comprese le operazioni tecniche come la registrazione dei nomi di dominio e la gestione dei server dei nomi.

Gruppo di cooperazione NIS: secondo la Direttiva NIS 2 e il Decreto NIS 2, è un gruppo istituito a livello europeo per agevolare la cooperazione strategica tra gli Stati membri in materia di cybersicurezza e per supportare la condivisione di informazioni.

Incidente: in base alla Direttiva NIS 2 e al Decreto NIS 2, è un evento che compromette la disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informativi e di rete o accessibili attraverso di essi.

Incidente di sicurezza informatica su vasta scala: definito nel Decreto NIS 2, è un incidente che genera un livello di perturbazione tale da superare la capacità di risposta di uno Stato membro o da avere un impatto significativo su almeno due Stati membri.

Incidente significativo: come indicato nell’art. 25, comma 4 del Decreto NIS 2 e nella Direttiva NIS 2, è un incidente che: a) ha causato o potrebbe causare una grave perturbazione operativa dei servizi o rilevanti perdite finanziarie per il soggetto interessato; b) ha avuto o potrebbe avere ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche, con conseguenti perdite materiali o immateriali considerevoli.

Indicatori di compromissione (IOC): come indicato nel DPCM 14 aprile 2021, n. 81, sono indicatori tecnici utilizzati per rilevare una minaccia o compromissione nota, solitamente riconducibili a indirizzi IP, software o altri elementi utilizzati da attori malevoli.

Internet Exchange Point (IXP): secondo la Direttiva NIS 2 e il Decreto NIS 2, è un’infrastruttura di rete che consente l’interconnessione di reti indipendenti, facilitando lo scambio di traffico Internet senza alterare o interferire con i dati scambiati.

Laboratorio accreditato di prova (LAP): come definito nel D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, è un laboratorio indipendente dai soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza, accreditato dal Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per effettuare verifiche tecniche.

Mercato online: secondo la Direttiva NIS 2 e il Decreto NIS 2, è una piattaforma digitale che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori, solitamente tramite un sito web o un’applicazione.

Minaccia informatica: definita nel Regolamento (UE) 2019/881 e nel Decreto NIS 2, è qualsiasi circostanza, evento o azione che possa danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo sui sistemi informativi e di rete o sugli utenti di tali sistemi.

Minaccia informatica significativa: in base al Decreto NIS 2, è una minaccia informatica con caratteristiche tali da poter causare un grave impatto sui sistemi informativi e di rete di un soggetto, con conseguenti perdite materiali o immateriali considerevoli.

Misure di sicurezza: le azioni, procedure e tecnologie per proteggere i sistemi informativi e di rete. Queste misure mirano a prevenire e gestire eventi che possano compromettere la riservatezza, integrità, disponibilità e autenticità dei dati e dei servizi offerti, e per assicurarne la continuità operativa.

Motore di ricerca online: secondo la Direttiva NIS 2 e il Regolamento (UE) 2019/1150, è un servizio digitale che consente agli utenti di effettuare ricerche su siti web tramite parole chiave, frasi o altri input, restituendo risultati in vari formati relativi ai contenuti richiesti.

Notifica di incidente: obbligo per i soggetti destinatari della disciplina di segnalare prontamente gli incidenti significativi alle autorità competenti, come stabilito – ad esempio – dall’art. 25 del Decreto NIS 2. La notifica deve avvenire entro i termini specificati per consentire una risposta tempestiva e coordinata a livello nazionale e, se necessario, europeo.

Nucleo per la cybersicurezza: definito nel Decreto NIS 2, è l’organo operativo, istituito per coordinare la gestione delle crisi informatiche a livello nazionale, istituito all’interno dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come stabilito dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

Operatore di servizi essenziali: come indicato nella Direttiva NIS 1, è un soggetto che fornisce servizi essenziali per la società e l’economia, e che opera in uno dei settori indicati dalla Direttiva stessa e dai suoi allegati.

Organismo di informazione per la sicurezza: secondo il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, include il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e le agenzie di intelligence italiane, responsabili per la sicurezza nazionale.

Organismo di ricerca: definito nel Decreto NIS 2, è un ente che si occupa principalmente di ricerca applicata e sviluppo sperimentale per scopi commerciali, ma non comprende gli istituti di istruzione.

Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica: istituito dal Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, rappresenta l’insieme di misure e soggetti critici per la sicurezza nazionale cibernetica, volti a prevenire e mitigare i rischi per la sicurezza informatica nazionale.

Piattaforma di servizi di social network: come indicato nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, è una piattaforma che consente agli utenti di comunicare, condividere e interagire tra loro, tipicamente attraverso post, video, chat e altre modalità.

Piattaforma digitale per la registrazione dei soggetti NIS: prevista dall’art. 7 del Decreto NIS 2, è una piattaforma digitale per la registrazione dei soggetti NIS.

Processo TIC: secondo il Regolamento (UE) 2019/881 e il Decreto NIS 2, è l’insieme di attività per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto o servizio TIC.

Prodotto TIC: definito nel Regolamento (UE) 2019/881 e nel Decreto NIS 2, è un elemento o un gruppo di elementi di un sistema informativo o di rete, utilizzato per la trasmissione, conservazione o elaborazione di informazioni.

Punto di contatto unico NIS: secondo il Decreto NIS 2, è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, designata come punto di contatto per la cooperazione e il coordinamento con gli altri Stati membri e le istituzioni dell’UE nell’ambito della direttiva NIS.

Quasi-incidente: definito nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, è un evento, anche detto near-miss, che avrebbe potuto configurare un incidente informatico ma che è stato evitato o non si è verificato.

Registro dei nomi TLD: in base al Decreto NIS 2, è il gestore responsabile di un dominio di primo livello (Top-Level Domain – TLD), incaricato di amministrare e mantenere il funzionamento tecnico e la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD.

Resilienza: capacità di un sistema informativo o di rete di mantenere il funzionamento o di recuperare rapidamente operatività dopo un incidente.

Rete di distribuzione dei contenuti (CDN): secondo il Decreto NIS 2, è una rete di server distribuiti geograficamente, progettata per garantire un’elevata disponibilità e accessibilità, oltre a una rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi.

Rete pubblica di comunicazione elettronica: come definito nella Direttiva (UE) 2018/1972, è una rete di comunicazione utilizzata per fornire servizi accessibili al pubblico e supporta il trasferimento di informazioni tra punti terminali di rete.

Rete e sistema informativo: secondo la Direttiva NIS 2 e il Decreto NIS 2, è costituito da una rete di comunicazione elettronica e da dispositivi interconnessi o collegati, che includono il trattamento e la protezione dei dati digitali per il loro funzionamento e manutenzione.

Rete di CSIRT nazionali: definita nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, è una rete europea di gruppi di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), che collabora per migliorare la resilienza e coordinare la gestione delle crisi di cybersicurezza a livello UE.

Riservatezza, Integrità e Disponibilità (RID): secondo le normative di cybersicurezza, sono i principi fondamentali che garantiscono la protezione dei dati e dei sistemi informativi, assicurando che i dati siano accessibili solo agli autorizzati (riservatezza), non alterati (integrità) e sempre disponibili (disponibilità).

Rischio: in base alla Direttiva NIS 2 e al Decreto NIS 2, è la combinazione della probabilità che un incidente si verifichi e della gravità del danno o della perturbazione che ne deriverebbe per i sistemi informativi o i servizi.

Sanzioni amministrative: conseguenze economiche previste per i soggetti che non rispettano gli obblighi di cybersicurezza e di notifica, come stabilito dalle principali normative di settore. Le sanzioni sono applicate dall’autorità competente secondo una procedura disciplinata dalla legge e dalla norme secondarie.

Servizio fiduciario: definito nel Regolamento (UE) n. 910/2014, è un servizio che riguarda la creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali, certificati e altri elementi di fiducia per le transazioni digitali.

Servizio fiduciario qualificato: secondo il Regolamento (UE) n. 910/2014, è un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento e che offre elevate garanzie di sicurezza, certificato come “qualificato” dall’organismo di vigilanza.

Servizio di cloud computing: in base alla Direttiva NIS 2 e al Decreto NIS 2, è un servizio digitale che permette la gestione su richiesta di un pool scalabile di risorse di calcolo condivisibili e accessibili da remoto, anche se distribuite in varie ubicazioni.

Servizio di comunicazione elettronica: secondo la Direttiva (UE) 2018/1972 e il Decreto NIS 2, è un servizio che consiste nella trasmissione di segnali elettronici per facilitare la comunicazione tra utenti tramite reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Servizio di data center: come indicato nella Direttiva NIS 2 e nel Decreto NIS 2, è un servizio che comprende strutture dedicate all’hosting centralizzato, interconnessione e funzionamento di apparecchiature informatiche e di rete, fornendo servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati.

Servizio digitale: definito nella Direttiva (UE) 2015/1535, è un servizio della società dell’informazione, generalmente fornito a pagamento, erogato a distanza e su richiesta individuale tramite mezzi elettronici.

Servizio informatico: secondo il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 e il D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, è un servizio che consiste nel trattamento di informazioni tramite rete e sistemi informativi, incluso il cloud computing.

Servizio TIC: come definito nel Regolamento (UE) 2019/881 e nel Decreto NIS 2, è un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo dei sistemi informativi e di rete.

Sicurezza dei sistemi informativi e di rete: secondo la Direttiva NIS 2 e il Decreto NIS 2, è la capacità dei sistemi informativi e di rete di resistere a eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati o dei servizi offerti.

Sicurezza informatica: come definito nel Regolamento (UE) 2019/881 e nel Decreto NIS 2, è l’insieme delle attività necessarie per proteggere le reti, i sistemi informativi e i relativi utenti dalle minacce informatiche.

Singoli punti di malfunzionamento (Single Points of Failure): secondo il Decreto NIS 2, sono i componenti critici di un sistema informativo o di rete da cui dipende il funzionamento complessivo del sistema stesso e che, se compromessi, possono causare un’interruzione del servizio.

Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI): framework organizzativo, come lo standard ISO/IEC 27001, che guida la gestione e la protezione delle informazioni.

Sistema informativo e di rete: come indicato nel Decreto NIS 2, è costituito da una rete di comunicazione elettronica, dispositivi interconnessi o collegati che eseguono trattamenti automatici di dati digitali, e dai dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per il funzionamento, uso, protezione e manutenzione del sistema stesso.

Soggetti essenziali: sono soggetti, pubblici o privati, che operano in settori ritenuti critici per il funzionamento della società e dell’economia, individuati secondo alcuni criteri e operanti nei settori di cui all’Allegato I del Decreto NIS 2.

Soggetti importanti: sono soggetti, pubblici o privati, che operano in settori ritenuti rilevanti per il funzionamento della società e dell’economia, individuati secondo alcuni criteri e operanti nei settori di cui all’Allegato II del Decreto NIS 2.

Soggetti inclusi nel perimetro: definiti nel DPCM 14 aprile 2021, n. 81, sono i soggetti designati dal decreto-legge per il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, individuati sulla base di criteri specifici stabiliti dalla regolazione settoriale.

Strategia nazionale di cybersicurezza: in base al Decreto NIS 2 e al Decreto Legge 82/2021, è il quadro coerente che stabilisce obiettivi strategici e priorità in materia di cybersicurezza, inclusa la governance per garantirne l’implementazione.

Tavolo interministeriale: secondo il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, è il Tavolo interministeriale istituito per coordinare l’attuazione delle misure di cybersicurezza previste dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Valutazione della conformità: definita nel Regolamento (CE) n. 765/2008 e richiamata in altri testi normativi, è il processo di verifica per determinare se un prodotto, servizio o sistema TIC soddisfa i requisiti di sicurezza e conformità previsti dal quadro normativo applicabile.

Verifica ispettiva: controllo formale delle misure di cybersicurezza adottate dai soggetti NIS, effettuato dalle autorità competenti per valutare la conformità agli obblighi di legge. Le verifiche ispettive mirano a garantire che i soggetti mantengano un livello adeguato di sicurezza per prevenire e gestire rischi informatici.

Vulnerabilità: in base alla Direttiva NIS 2 e al Decreto NIS 2, è un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia informatica per compromettere la sicurezza di sistemi informativi e di rete.

Consulenza legale cybersicurezza Avv. Luca D'Agostino Roma

L’Avv. Luca D’Agostino offre consulenza a Roma in materia di cybersicurezza.

Conclusioni. Le nozioni della Cyber security nel Decreto NIS 2 e oltre

Il glossario delle definizioni essenziali fornite in questo articolo rappresenta un supporto alla comprensione delle nozioni fondamentali che governano la cyber security nell’ambito del Decreto NIS 2 e delle altri principali normative europee e italiane. La crescente complessità del panorama normativo impone agli operatori di familiarizzare con termini e obblighi sempre più dettagliati, indispensabili per garantire la protezione e la resilienza dei sistemi informativi.

Le disposizioni contenute nel Decreto NIS 2, nella Direttiva NIS 2 e nella normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica rappresentano un solido corpus normativa, che i destinatari della disciplina devono ben conoscere e governare.

Il nostro Studio Legale, grazie all’esperienza maturata negli anni dall’Avv. Luca D’Agostino, offre assistenza legale qualificata e supporto strategico per garantire la compliance alle normative di cybersicurezza, affiancando le organizzazioni nella gestione dei rischi e nell’implementazione delle migliori pratiche in ambito di sicurezza informatica.

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Studio Legale D’Agostino: assistenza in cyber security e sicurezza informatica con focus sul Decreto NIS 2, gestione del rischio e incidenti informatici