Start up innovativa: registrazione e requisiti aggiornati al 2025

Start up innovativa: registrazione e requisiti aggiornati al 2025

La disciplina della start up innovativa è stata introdotta con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico, favorire l’occupazione giovanile e incentivare la crescita del tessuto economico nazionale.
Una start up innovativa deve soddisfare precisi requisiti giuridici, economici e tecnologici, al fine di beneficiare delle misure di agevolazione previste dalla legge. In primis, la società dovrà completare la registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, un passaggio ineludibile per poter accedere agli incentivi societari e fiscali.

Il presente articolo ha l’obiettivo di fornire una guida sintetica sui requisiti per la start up innovativa e sulle modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, in conformità alla normativa vigente. Nel prosieguo dell’articolo, verranno dunque illustrati i criteri di ammissibilità per ottenere la qualifica di start up innovativa, le caratteristiche richieste dalla legge, le modalità di iscrizione e gli obblighi di aggiornamento delle informazioni.

Verrà, inoltre, analizzata la disciplina specifica per le start up innovative a vocazione sociale, nonché il passaggio a PMI innovativa nel caso in cui l’impresa perda i requisiti per il mantenimento dello status.

Start up innovativa: i requisiti generali

La qualificazione come start up innovativa è subordinata al rispetto di una serie di requisiti normativi, delineati dall’art. 25 del D.L. 179/2012, che ne definisce le caratteristiche fondamentali. L’obiettivo del legislatore è quello di individuare un modello imprenditoriale altamente specializzato, caratterizzato da una significativa componente tecnologica e innovativa.

Ai fini della sua costituzione e del mantenimento della qualifica, una start up innovativa deve assumere la forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e non deve avere azioni o quote rappresentative del capitale sociale quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, deve essere costituita e operativa da non più di sessanta mesi, requisito che mira a garantire il sostegno alle sole imprese di recente formazione, coerentemente con la ratio della normativa.

Dal punto di vista territoriale, la start up innovativa deve essere residente in Italia, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o avere sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, a condizione che disponga di almeno una sede operativa o una filiale sul territorio italiano. Tale vincolo è volto a incentivare l’attrazione di investimenti e competenze nel contesto nazionale, assicurando che l’attività imprenditoriale generi effetti diretti sull’economia italiana.

Sul piano economico, il legislatore ha introdotto ulteriori vincoli per qualificare un’impresa come start up innovativa. In particolare, il valore della produzione annua, a decorrere dal secondo anno di attività, non può eccedere la soglia di 5 milioni di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Inoltre, la società non deve aver distribuito utili sin dalla sua costituzione e deve mantenere tale vincolo per l’intera durata del periodo in cui beneficia delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.
Elemento essenziale per la qualificazione di start up innovativa è la finalità dell’attività d’impresa. La società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Infine, per prevenire abusi e garantire l’effettiva innovatività del progetto imprenditoriale, è previsto il divieto di costituire una start up innovativa a seguito di fusioni, scissioni societarie o cessioni d’azienda o di ramo d’azienda. Questa disposizione mira a evitare che soggetti già operativi nel mercato si avvalgano in modo improprio delle agevolazioni previste dalla normativa, riservandole esclusivamente alle realtà di nuova o recente costituzione.

Start up innovativa: i requisiti tecnologici e di ricerca

Oltre ai requisiti di carattere giuridico ed economico, la normativa vigente impone alle imprese che intendano qualificarsi come start up innovativa il rispetto di specifici criteri volti a garantire l’effettivo carattere innovativo della loro attività. Tali criteri sono espressamente disciplinati dall’art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012, e si riferiscono alla capacità dell’impresa di sviluppare prodotti o servizi a elevato contenuto tecnologico e alla presenza di un significativo investimento in ricerca e sviluppo.

Più precisamente, affinché un’impresa possa ottenere e mantenere lo status di start up innovativa, è necessario che rispetti almeno uno dei seguenti tre requisiti:

1) Investimenti in ricerca e sviluppo

La società deve destinare alle attività di ricerca e sviluppo almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. Tale parametro è determinabile sulla base del bilancio annuale della società e, in assenza di bilancio nel primo anno di attività, può essere autocertificato dal legale rappresentante. Ai fini del calcolo di questa soglia minima, la normativa considera ammissibili diverse voci di spesa, tra cui:

  • costi relativi a sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
  • spese per servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  • costi lordi del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori con funzioni tecniche;
  • spese legali e amministrative per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale.

2) Personale altamente qualificato

L’impresa deve impiegare, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, una percentuale significativa di personale con una qualificazione accademica elevata. In particolare, è richiesto che almeno:

  • un terzo della forza lavoro complessiva sia costituito da soggetti in possesso di titolo di dottorato di ricerca, o che stiano svolgendo un dottorato presso un’università italiana o estera, o che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati in Italia o all’estero; oppure
  • due terzi della forza lavoro complessiva siano in possesso di una laurea magistrale.

Un tale requisito mira a garantire che l’impresa disponga di un capitale umano altamente qualificato, in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate e di contribuire all’innovazione nei settori di riferimento.

3) Tutela della proprietà intellettuale e industriale

La start up innovativa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale afferente alla propria attività, come:

  • un brevetto per invenzione industriale o biotecnologica;
  • una topografia di prodotto a semiconduttori;
  • una nuova varietà vegetale;
  • un diritto d’autore su software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Questa disposizione è volta a incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie e a rafforzare la competitività delle imprese innovative attraverso la tutela giuridica delle loro creazioni.

L’adempimento di almeno uno di questi tre criteri è condizione imprescindibile per ottenere e mantenere la qualifica di start up innovativa. La verifica del rispetto di tali requisiti avviene annualmente attraverso il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti presso il Registro delle Imprese.

Start up innovativa: le modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese la start up innovativa potrà accedere alle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento. L’art. 25 del D.L. 179/2012 stabilisce che tale iscrizione si affianca alla registrazione nella sezione ordinaria.

La procedura di registrazione varia a seconda che si tratti di una società di nuova costituzione o di una società già esistente che intenda ottenere la qualifica di start up innovativa.

A. Iscrizione della start up innovativa di nuova costituzione

Nel caso di una società di nuova costituzione, la richiesta di iscrizione nella sezione speciale deve avvenire contestualmente alla registrazione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

La domanda di iscrizione deve essere presentata in forma telematica mediante Comunicazione Unica, trasmessa alla Camera di Commercio territorialmente competente. Tale comunicazione ha validità anche ai fini fiscali e previdenziali, in quanto viene automaticamente trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese avviene in parallelo alla registrazione nella sezione ordinaria, costituendo una condizione essenziale per beneficiare delle deroghe al diritto societario e delle agevolazioni previste.

È prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti legati all’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, nonché l’esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Tuttavia, tale beneficio ha una durata limitata e non si estende oltre il quinto anno di iscrizione.

L’impresa deve avviare l’attività contestualmente alla sua costituzione. Qualora la start up innovativa non comunichi l’inizio attività al momento della registrazione, non potrà richiedere l’iscrizione nella sezione speciale e sarà soggetta ai normali obblighi fiscali e amministrativi previsti per le società di capitali.

Un ulteriore requisito imposto dal legislatore è l’obbligo di trasparenza. L’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012 impone infatti alla start up innovativa di rendere pubblicamente disponibili sul proprio Sito Internet una serie di informazioni, tra cui:

  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio rogante;
  • sede principale e sedi secondarie;
  • oggetto sociale, con una descrizione chiara dell’attività svolta;
  •  spese in ricerca e sviluppo, con una previsione dettagliata per il primo anno di attività;
  • elenco dei soci in equity, garantendo trasparenza rispetto a eventuali partecipazioni fiduciarie o holding;
  • elenco delle società partecipate;
  • titoli di studio e qualifiche professionali dei soci e dei dipendenti;
  • relazioni con incubatori certificati, investitori istituzionali o università;
  • bilancio annuale, in formato XBRL, depositato presso il Registro delle Imprese;
  • diritti di proprietà industriale e intellettuale eventualmente detenuti.

B. Iscrizione della start up innovativa per società già costituite

Per le società già costituite che intendano acquisire lo status di start up innovativa, la normativa prevede una procedura di registrazione differente. In questo caso, l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese avviene successivamente alla costituzione, e la domanda deve essere trasmessa in via telematica tramite Comunicazione Unica, con l’utilizzo del modello informatico S2.

Anche in questo caso, l’iscrizione nella sezione speciale non sostituisce l’iscrizione già avvenuta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ma si aggiunge ad essa.
Sia per le società di nuova costituzione, sia per quelle già operative, il completamento della registrazione nella sezione speciale consente alla start up innovativa di accedere alle deroghe previste dal diritto societario, nonché ai benefici fiscali e previdenziali correlati.

Start up innovativa: obblighi di aggiornamento e dichiarazione di mantenimento dei requisiti

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese impone alla start up innovativa specifici obblighi di aggiornamento e comunicazione periodica, volti a garantire il costante monitoraggio dei requisiti richiesti dalla normativa. La disciplina di riferimento, delineata dall’art. 25 del D.L. 179/2012, prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni debbano periodicamente confermare il possesso delle condizioni necessarie per il mantenimento dello status speciale.

A) Aggiornamento periodico delle informazioni

L’art. 25, comma 17-bis del D.L. 179/2012, introdotto con il D.L. 135/2018, stabilisce che la start up innovativa sia tenuta ad aggiornare almeno una volta all’anno le informazioni fornite al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale. Tale aggiornamento è fondamentale per garantire la trasparenza verso il mercato e per consentire agli operatori economici e agli investitori di verificare la solidità e l’innovatività del progetto imprenditoriale.

L’aggiornamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale startup.registroimprese.it e riguarda i seguenti dati:

  • composizione della compagine sociale, con indicazione delle eventuali modifiche intervenute;
  • oggetto sociale, con particolare riferimento all’attività innovativa svolta;
  • sede legale e operativa, inclusa l’eventuale apertura di nuove unità locali;
  • bilancio annuale, con evidenza delle spese sostenute per ricerca e sviluppo;
  • variazioni nelle partecipazioni societarie e nei rapporti con investitori o incubatori certificati;
  • nuove privative industriali, brevetti o diritti di proprietà intellettuale acquisiti.

L’omessa comunicazione dell’aggiornamento può comportare difficoltà nell’accesso ai benefici previsti dalla normativa e rappresenta un indice di inattendibilità nei confronti degli investitori e delle istituzioni finanziarie.

B) Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti

L’art. 25, comma 15 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 135/2018, impone inoltre l’obbligo di depositare annualmente una dichiarazione di mantenimento dei requisiti, da presentare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. In caso di adozione del termine lungo previsto dall’art. 2364 del Codice Civile, il deposito deve avvenire entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società, deve attestare il rispetto dei requisiti di ammissibilità e deve essere depositata presso il Registro delle Imprese attraverso il modello informatico S2.
La mancata presentazione della dichiarazione annuale ha conseguenze rilevanti: l’art. 25, comma 16 equipara l’omesso deposito alla perdita dei requisiti di start up innovativa, con conseguente cancellazione automatica dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

La normativa prevede un sistema di raccordo automatico tra l’aggiornamento annuale delle informazioni e la dichiarazione di mantenimento dei requisiti. In particolare, la piattaforma digitale del Registro delle Imprese impedisce il deposito della dichiarazione di mantenimento qualora la società non abbia prima provveduto ad aggiornare i propri dati.

Il rispetto di questi obblighi è dunque essenziale per preservare lo status di start up innovativa e continuare a beneficiare delle deroghe al diritto societario, delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno previste dalla legge.

Start up innovativa e passaggio a PMI innovativa

Nel corso della sua evoluzione, una start up innovativa può perdere i requisiti previsti dalla normativa vigente e cessare di rientrare nella categoria di imprese soggette al regime agevolato. Il legislatore, tuttavia, ha previsto un meccanismo di transizione agevolata che consente alle società che abbiano superato i limiti stabiliti per le start up innovative di accedere alla disciplina delle PMI innovative, garantendo la continuità delle misure di sostegno e degli incentivi normativi.

La normativa stabilisce che una start up innovativa perde automaticamente il proprio status al decorso del termine massimo di sessanta mesi dalla costituzione, termine che rappresenta il limite temporale imposto dal legislatore per l’accesso alle agevolazioni riservate alle imprese emergenti. Lo stesso effetto si verifica qualora l’impresa superi il valore annuo della produzione di cinque milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, o distribuisca utili ai soci in violazione del divieto imposto dalla disciplina di riferimento.

Il venir meno dei requisiti può inoltre derivare dalla modifica dell’oggetto sociale, qualora la società cessi di operare nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, nonché dal mancato rispetto degli obblighi periodici di aggiornamento e dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti.

In tali circostanze, l’impresa viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, cessando di beneficiare delle deroghe al diritto societario e delle agevolazioni fiscali e amministrative previste per le start up innovative.

Al fine di evitare che il superamento dei limiti imposti dalla normativa determini una brusca interruzione delle misure di sostegno, il legislatore ha introdotto la possibilità per le start up innovative di effettuare il passaggio alla sezione speciale delle PMI innovative senza soluzione di continuità. Affinché ciò sia possibile, è necessario che l’impresa rientri nella definizione di piccola e media impresa, così come delineata dal Regolamento (UE) n. 651/2014, e che permangano i presupposti di innovatività richiesti per l’accesso alla categoria delle start up innovative.

In particolare, l’impresa deve continuare a destinare una quota significativa della propria attività alla ricerca e sviluppo, impiegare personale altamente qualificato oppure detenere privative industriali e diritti di proprietà intellettuale afferenti all’oggetto sociale. La società interessata al passaggio deve presentare un’apposita istanza di iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative, indicando le motivazioni della richiesta e attestando il mantenimento delle condizioni di innovatività.

L’iscrizione alla sezione speciale delle PMI innovative permette all’impresa di proseguire nel proprio percorso di crescita senza rinunciare ai benefici fiscali e normativi compatibili con la nuova categoria giuridica. In particolare, le PMI innovative possono continuare a beneficiare di agevolazioni fiscali sugli investimenti in capitale di rischio, semplificazioni amministrative in materia di deposito degli atti societari presso il Registro delle Imprese, facilitazioni nell’accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, nonché condizioni di favore per la partecipazione agli appalti pubblici e ai programmi di finanziamento europei dedicati all’innovazione.

Start up innovativa a vocazione sociale: requisiti e peculiarità

La disciplina delle start up innovative si applica anche a quelle imprese che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa generale, operano in via esclusiva in settori di rilevante interesse sociale. Il legislatore ha infatti introdotto la categoria delle start up innovative a vocazione sociale, disciplinata dall’art. 25, comma 4 del D.L. 179/2012, con l’intento di incentivare lo sviluppo di imprese che, pur conservando il carattere innovativo e tecnologico richiesto dalla normativa, perseguano finalità di impatto sociale in settori strategici per il benessere collettivo.

Ai fini del riconoscimento di tale qualifica, la società deve operare esclusivamente in uno o più settori individuati dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, tra i quali rientrano: l’assistenza sociale e sanitaria, l’educazione e la formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, la ricerca e l’erogazione di servizi culturali, nonché l’erogazione di servizi strumentali alle imprese sociali.

Il riconoscimento della qualifica di start up innovativa a vocazione sociale non richiede l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali, ma è subordinato alla presentazione di un’apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante della società.

L’iter di riconoscimento prevede che l’impresa, in fase di iscrizione alla sezione speciale delle start up innovativa, indichi espressamente il settore di attività e attesti di realizzare, operando in tale ambito, una finalità di interesse generale.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la piattaforma digitale del Registro delle Imprese e deve essere accompagnata dall’impegno a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto dall’attività aziendale. A tal fine, il legislatore ha imposto l’obbligo di redigere annualmente un Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale, in cui l’impresa deve illustrare i risultati conseguiti in termini di beneficio per la collettività. Il documento, elaborato secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, deve essere trasmesso alla Camera di Commercio territorialmente competente, a conferma della persistenza delle finalità di interesse generale dichiarate in sede di registrazione.

L’accesso alla qualifica di start up innovativa a vocazione sociale consente di beneficiare di un regime fiscale agevolato, con una maggiorazione degli incentivi per gli investimenti in capitale di rischio rispetto a quanto previsto per le start up innovative tradizionali. Tale misura mira a favorire l’afflusso di capitali privati verso imprese che, oltre a introdurre soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, si propongono di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Costituzione di una start up innovativa: assistenza legale dedicata

La start up innovativa è uno strumento che permette ai soci e ai promotori del progetto di poter beneficiare delle numerose misure di sostegno previste dal legislatore.
Il quadro normativo delineato dal D.L. 179/2012 e dalle successive modifiche impone alle start up precisi obblighi non solo in fase di prima registrazione, ma anche per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

In un quadro normativo complesso, la corretta gestione degli adempimenti e il rispetto delle condizioni richieste dalla legge risultano fondamentali per massimizzare i benefici derivanti dalla qualifica di start up innovativa.
L’esperienza che abbiamo maturato nell’ambito della corporate compliance e del diritto delle nuove tecnologie consente di fornire un supporto qualificato per affrontare le complesse dinamiche normative del settore, garantendo alle imprese innovative un’assistenza strategica finalizzata a una crescita sostenibile e conforme al quadro normativo vigente.

Per ricevere una consulenza personalizzata, lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione per affiancare soci e promotori di una start-up innovativa nella crescita sicura e sostenibile del business.

 

Immagine raffigurante una discussione tra soci di una start-up riguardante i patti parasociali, con il logo "dagostinolex.com" in basso

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Nomina dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001: requisiti, compiti e funzioni

Nomina dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001: requisiti, compiti e funzioni

La nomina dell’Organismo di Vigilanza garantisce l’effettività del Modello organizzativo 231, nell’ambito delle strategie aziendali di prevenzione dei reati all’interno dell’ente. L’Organismo di Vigilanza (OdV) è un organo di controllo indipendente, previsto dal D.lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sull’efficace attuazione e aggiornamento del modello, segnalando eventuali irregolarità e proponendo misure correttive.

L’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti ha determinato la necessità, per le imprese e le organizzazioni, di adottare strumenti di compliance aziendale in grado di ridurre il rischio di coinvolgimento in procedimenti sanzionatori.

Il modello organizzativo 231, se adeguatamente implementato e aggiornato, può costituire una causa esimente dalla responsabilità dell’ente, ma solo a condizione che sia stata la nomina dell’Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

L’OdV svolge quindi un ruolo chiave nel garantire che il modello non si riduca a un mero apparato formale, ma sia concretamente applicato nella gestione aziendale. La sua istituzione e il suo funzionamento devono essere regolati da criteri rigorosi, in modo da assicurare una vigilanza efficace sui processi interni e sugli obblighi di prevenzione dei reati.

Nei paragrafi successivi verranno approfonditi i criteri di nomina dell’Organismo di Vigilanza 231, i requisiti necessari per i suoi componenti, le sue principali funzioni e l’importanza dei flussi informativi come strumento essenziale per il corretto svolgimento della sua attività di controllo.

Nomina dell’Organismo di Vigilanza 231: criteri e modalità

La Nomina dell’Organismo di Vigilanza è un atto di fondamentale importanza per l’efficace attuazione del Modello organizzativo 231. Solitamente essa viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con l’obiettivo di garantire che il soggetto o i soggetti designati abbiano i requisiti di autonomia, indipendenza e competenza richiesti dalla normativa. L’OdV può avere una composizione monocratica o collegiale, a seconda delle dimensioni e della complessità organizzativa dell’ente.

Per le imprese di piccole dimensioni e per le start-up, l’art. 6, comma 4 del D.lgs. 231/2001 prevede che i compiti dell’OdV possano essere svolti direttamente dall’organo dirigente, senza la necessità di un organismo separato. Questa soluzione, sebbene legittima, solleva criticità in termini di indipendenza e obiettività del controllo, motivo per cui molte aziende, anche di ridotte dimensioni, preferiscono istituire un OdV autonomo. Abbiamo trattato il tema in un precedente articolo, al quale facciamo rinvio.

Per le imprese di medie e grandi dimensioni, invece, la composizione collegiale è generalmente preferibile, in quanto consente una maggiore distribuzione delle competenze e una più efficace gestione dei controlli.

L’OdV può essere composto sia da componenti interni all’ente (ad esempio il responsabile dell’internal audit o della funzione legale) sia da esperti esterni con competenze specifiche in diritto penale d’impresa, sistemi di controllo e compliance aziendale. La scelta tra un modello monocratico o collegiale dipende dalla necessità di assicurare l’effettività e l’efficacia del controllo, evitando qualsiasi interferenza con le attività operative dell’ente.

Una particolare attenzione deve essere posta nella definizione dei criteri di nomina. Per garantire l’autonomia dell’OdV, è necessario che i componenti non abbiano conflitti di interesse, vincoli di subordinazione o ruoli operativi che potrebbero comprometterne l’imparzialità. Inoltre, il loro mandato deve essere stabilito per un periodo di tempo definito, con possibilità di rinnovo, e deve essere prevista una procedura di revoca solo per giusta causa, evitando la possibilità di pressioni o interferenze indebite.

La nomina dell’Organismo di Vigilanza rappresenta, dunque, una fase delicata che incide direttamente sull’efficacia del modello organizzativo. Un OdV correttamente selezionato, e dotato dei requisiti richiesti dalla normativa, permette di garantire la corretta funzionalità del sistema di prevenzione dei reati e per conferire all’ente un’effettiva protezione dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Requisiti per la Nomina dell’Organismo di Vigilanza 231

Guardano alla prassi e alle best practices di settore, i principali requisiti per la Nomina dell’Organismo di Vigilanza sono tre: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tali caratteristiche non solo assicurano il corretto funzionamento dell’OdV, ma sono anche decisive per dimostrare l’effettività del modello 231, evitando che esso venga considerato un mero strumento formale privo di reale applicazione.

a) Autonomia e indipendenza

Il principio di autonomia e indipendenza dell’OdV è essenziale affinché l’organismo possa esercitare il proprio ruolo senza subire pressioni o interferenze da parte degli organi di gestione dell’ente. Il D.lgs. 231/2001 non fornisce una definizione puntuale di tali requisiti, ma la prassi e la giurisprudenza hanno chiarito che l’OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.

Affinché sia garantita l’autonomia decisionale, la nomina dell’Organismo di Vigilanza deve riguardare soggetti che non siano coinvolti nelle attività operative dell’ente e che non abbiano interessi economici rilevanti nell’organizzazione. Questo significa, ad esempio, che un dirigente con poteri esecutivi o un membro del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato come OdV, in quanto la sua funzione di controllo potrebbe risultare compromessa dalla partecipazione alle decisioni gestionali.

L’indipendenza dell’OdV deve essere valutata sia a livello oggettivo che soggettivo. Sul piano oggettivo, l’OdV deve essere collocato in una posizione di livello, ma senza essere sottoposto a direttive o condizionamenti operativi.

Sul piano oggettivo, i componenti dell’OdV devono essere privi di conflitti di interesse con l’ente e con le società collegate o controllate. Non devono inoltre esistere vincoli di parentela o affinità con i vertici aziendali, né partecipazioni azionarie o interessi economici significativi nell’ente.

L’atto di nomina dell’Organismo di Vigilanza deve inoltre prevedere garanzie di stabilità e protezione nei confronti dei componenti, evitando che possano essere rimossi o sostituiti senza una giusta causa. Il loro incarico deve avere una durata definita e la revoca deve essere giustificata esclusivamente in presenza di comprovate inadempienze o conflitti di interesse sopravvenuti.

b) Professionalità

La competenza professionale dei componenti dell’OdV è un requisito essenziale per la sua efficacia. La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve riguardare soggetti con un elevato livello di specializzazione, in grado di effettuare verifiche ispettive, analizzare i processi aziendali e individuare eventuali criticità nei sistemi di prevenzione dei reati.

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano che i componenti dell’OdV abbiano conoscenze approfondite in materia giuridica, economica e gestionale, con particolare attenzione al diritto penale d’impresa, ai sistemi di controllo interno, alla corporate governance e ai meccanismi di compliance aziendale.

Le principali competenze richieste per la nomina dell’Organismo di Vigilanza riguardano:

  • Diritto penale e amministrativo, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e ai criteri di imputazione della responsabilità amministrativa dell’ente.
  • Attività ispettiva e di audit, con capacità di condurre verifiche, ispezioni interne e analisi documentali per garantire il rispetto del Modello organizzativo 231.
  • Analisi dei processi aziendali, attraverso la mappatura delle aree sensibili e la valutazione dei rischi connessi alla possibile commissione di reati.
  • Metodologie di risk assessment, per individuare e monitorare le criticità nel sistema di gestione e controllo dell’ente.

Per assicurare un adeguato livello di competenza, la nomina dell’Organismo di Vigilanza può prevedere una composizione collegiale, includendo soggetti con professionalità complementari, come avvocati esperti di diritto penale, revisori contabili, esperti di compliance aziendale e specialisti di risk management.

c) Continuità di azione

La continuità operativa dell’OdV è fondamentale affinché il controllo sulla corretta attuazione del modello organizzativo 231 non si riduca a un’attività episodica o meramente formale. La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve quindi cadere su soggetti in grado di garantire un impegno costante nell’attività di vigilanza, con un programma di verifiche periodiche e un monitoraggio sistematico dei processi aziendali.

L’OdV deve disporre di un budget autonomo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per svolgere le proprie attività in maniera indipendente, avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni per approfondimenti specialistici. È inoltre essenziale che l’OdV abbia accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per l’esercizio delle sue funzioni, senza restrizioni o vincoli operativi.

Un ulteriore aspetto che incide sulla continuità d’azione è la previsione di flussi informativi costanti tra l’OdV e le funzioni aziendali sensibili, al fine di garantire che tutte le segnalazioni di eventuali irregolarità vengano tempestivamente analizzate e gestite. L’OdV deve inoltre redigere report periodici, da trasmettere agli organi apicali dell’ente, nei quali riferire sulle attività svolte, sulle criticità riscontrate e sulle eventuali misure correttive da adottare.

Atto di nomina dell’Organismo di Vigilanza: compiti e poteri

I compiti dell’Organismo di Vigilanza possono essere distinti in tre aree principali: verifica dell’efficacia del modello, controllo sull’osservanza delle procedure e aggiornamento continuo del sistema di prevenzione. Tali attività sono disciplinate dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, che hanno delineato una serie di funzioni essenziali per il corretto funzionamento dell’OdV.

1) Vigilanza sull’effettività del modello organizzativo: l’OdV verifica della coerenza tra i comportamenti aziendali e le prescrizioni del modello, attraverso un’analisi costante delle procedure adottate e un controllo sulle aree sensibili individuate nella mappatura dei rischi. L’atto di nomina dell’Organismo di Vigilanza deve prevedere che le misure preventive siano concretamente attuate e che non si verifichi un rispetto soltanto “cartolare” del modello.

2) Analisi dell’adeguatezza del modello: l’OdV deve verificare che il modello organizzativo sia idoneo a prevenire i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, individuando eventuali criticità e proponendo azioni correttive. Questo richiede un’analisi approfondita della struttura organizzativa dell’ente, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interni, alle deleghe di poteri e ai protocolli decisionali adottati dall’azienda.

3) Monitoraggio del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello: l’OdV non può limitarsi a un’analisi statica, ma deve garantire che il modello organizzativo venga costantemente aggiornato in base alle evoluzioni normative, ai cambiamenti organizzativi e agli esiti delle verifiche interne. La sua funzione è quindi dinamica e proattiva, orientata a migliorare costantemente il sistema di prevenzione dei rischi.

Per assolvere ai propri compiti, l’OdV deve essere dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo. Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001 l’OdV dovrebbe accedere senza restrizioni a tutti i documenti aziendali rilevanti, effettuare verifiche ispettive e condurre indagini interne per accertare eventuali violazioni del modello.

Inoltre, l’OdV deve avere la possibilità di raccogliere informazioni da tutte le funzioni aziendali, interagendo con i responsabili delle aree più sensibili e richiedendo chiarimenti su operazioni o decisioni rilevanti ai fini della compliance.

L’autonomia di spesa è un altro aspetto essenziale per garantire l’indipendenza dell’OdV. La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve prevedere l’assegnazione di un budget autonomo, che consenta all’OdV di avvalersi, se necessario, di consulenti esterni per approfondimenti specialistici e di condurre verifiche indipendenti senza interferenze da parte del management aziendale.

Infine, un ulteriore compito dell’OdV è la promozione della cultura della compliance aziendale. Ciò significa che l’Organismo di Vigilanza deve diffondere la conoscenza del modello 231 attraverso attività formative rivolte a dipendenti e dirigenti, al fine di sensibilizzare tutto il personale sull’importanza delle regole di prevenzione e sulle conseguenze della violazione delle normative di riferimento.

Nomina dell’Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Nel trattare della nomina dell’Organismo di Vigilanza, non potrebbe tacersi l’importanza che rivestono i flussi informativi nell’effettività dei controlli demandati a quest’ultimo. Il D.lgs. 231/2001, all’art. 6, comma 2, lettera d), stabilisce che il modello di organizzazione e gestione deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, al fine di consentire un controllo costante e approfondito sulle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di reati.

I flussi informativi si articolano in due direzioni: da un lato, vi sono le comunicazioni che l’Organismo di Vigilanza deve ricevere, ossia i report periodici, le segnalazioni di anomalie e le informazioni riguardanti eventi di rilievo; dall’altro, vi sono i flussi in uscita, ovvero le relazioni che l’OdV trasmette agli organi societari, in particolare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per evidenziare criticità e proporre eventuali aggiornamenti del modello.

Le informazioni trasmesse all’OdV devono riguardare tutti gli aspetti rilevanti per la vigilanza sull’effettività e sull’adeguatezza del modello, compresi gli esiti delle attività di audit interno, le verifiche sugli strumenti di controllo e il rispetto dei protocolli aziendali. È essenziale che i responsabili delle funzioni aziendali più esposte ai rischi 231 trasmettano con regolarità report dettagliati all’OdV, segnalando eventuali situazioni anomale o potenzialmente critiche.

In questo contesto, assume particolare rilievo la gestione delle segnalazioni whistleblowing, che consente ai dipendenti e ai collaboratori di riferire eventuali violazioni delle procedure senza timore di ritorsioni, garantendo l’anonimato e la riservatezza.

Oltre ai flussi informativi interni, la nomina dell’Organismo di Vigilanza implica anche l’istituzione di un sistema di reporting periodico verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. L’OdV deve redigere relazioni periodiche – solitamente su base semestrale o annuale – in cui illustra le attività svolte, evidenzia eventuali violazioni e propone misure correttive. Questo meccanismo consente alla governance aziendale di monitorare l’efficacia del sistema di controllo interno e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Un aspetto critico per l’effettività dei flussi informativi è la qualità e la tempestività delle comunicazioni. È fondamentale che le informazioni trasmesse all’OdV siano chiare, complete e tempestive, affinché l’Organismo possa intervenire con tempestività e adottare le misure necessarie per prevenire situazioni di rischio.

Per questo motivo, molte aziende formalizzano le modalità di comunicazione attraverso procedure interne e regolamenti specifici, che disciplinano la periodicità, i contenuti e i canali attraverso cui devono essere trasmesse le informazioni.

Infine, la nomina dell’Organismo di Vigilanza deve prevedere una specifica disciplina delle responsabilità in caso di omissione dei flussi informativi. L’omessa trasmissione di dati rilevanti all’OdV può costituire una grave violazione del modello e comportare conseguenze disciplinari per i soggetti responsabili.

L’efficacia dell’OdV dipende in gran parte dalla collaborazione dell’intera struttura aziendale, motivo per cui è fondamentale che i vertici societari – dopo la nomina dell’Organismo di Vigilanza – promuovano una cultura della trasparenza e della comunicazione interna, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di prevenzione dei rischi previsto dal D.lgs. 231/2001.

Segnalazioni e whistleblowing: dalla nomina dell’Organismo di Vigilanza alle attività operative

La sola nomina dell’Organismo di Vigilanza può non essere sufficiente ad assicurare l’emersione di condotte illecite all’interno della società. La possibilità di segnalare violazioni del modello 231 e di eventuali condotte illecite costituisce un pilastro della corporate compliance e rappresenta un elemento imprescindibile per garantire l’effettività del controllo esercitato dall’OdV.

Il D.lgs. 231/2001, integrato dalle disposizioni del D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha rafforzato il ruolo del whistleblowing, introducendo specifiche disposizioni a tutela dei segnalanti. La normativa impone agli enti di adottare canali di segnalazione riservati e sicuri, in grado di garantire la riservatezza dell’identità del whistleblower, nonché di predisporre misure di protezione nei confronti di chi denuncia condotte illecite, al fine di evitare ritorsioni o discriminazioni.

Nell’ambito della nomina dell’Organismo di Vigilanza, risulta quindi essenziale disciplinare in modo chiaro i flussi informativi relativi alle segnalazioni, definendo procedure interne che consentano di ricevere, analizzare e gestire le comunicazioni pervenute.

L’OdV deve essere in grado di valutare le segnalazioni con piena autonomia e indipendenza, adottando le misure necessarie per approfondire le anomalie riscontrate ed eventualmente attivare i meccanismi sanzionatori previsti dal modello.

Le aziende devono istituire canali di segnalazione adeguati, che possano includere piattaforme digitali protette, indirizzi e-mail riservati, cassette postali fisiche o altre modalità che garantiscano l’anonimato del segnalante. La nomina dell’Organismo di Vigilanza prevede che l’OdV abbia accesso diretto a queste segnalazioni, senza interferenze da parte della direzione aziendale, e che possa gestirle con criteri di trasparenza, imparzialità e riservatezza.

Si dovrebbe prevedere un sistema di verifica e monitoraggio delle segnalazioni ricevute, in modo da poter tracciare le attività di indagine svolte e le eventuali azioni correttive adottate. La registrazione e l’archiviazione delle segnalazioni devono avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, garantendo che le informazioni siano trattate con il massimo livello di riservatezza e che i principi di proporzionalità e necessità siano rispettati in ogni fase della gestione delle segnalazioni.

Supporto legale specialistico nella nomina dell’Organismo di Vigilanza

La nomina dell’Organismo di Vigilanza rappresenta un passaggio obbligato per l’attuazione di un modello 231 efficace, capace di ridurre i rischi di responsabilità amministrativa e rafforzare il sistema di corporate compliance.
Il nostro Studio vanta una pluriennale esperienza nella gestione degli adempimenti connessi alla responsabilità 231, offrendo supporto specialistico in tutte le fasi di elaborazione, implementazione e aggiornamento del modello.

Svolgiamo direttamente il ruolo di Organismo di Vigilanza esterno, sia in forma monocratica che come membri di OdV collegiali, garantendo un controllo indipendente e altamente qualificato.

Affianchiamo le imprese nella costruzione di un sistema di compliance efficace, in linea con le migliori best practice e con l’evoluzione normativa in materia di corporate governance.

 

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 Compliance 231 e nomina dell’Organismo di Vigilanza. Un avvocato specialista in diritto penale per una strategia di corporate compliance integrata.

Modello organizzativo 231: struttura, contenuto e allegati. Come si elabora un modello efficace?

Modello organizzativo 231: struttura, contenuto e allegati. Come si elabora un modello efficace?

Il Modello organizzativo 231 è lo strumento cardine per le imprese che vogliano conformarsi alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Come noto, tale normativa prevede una responsabilità diretta delle persone giuridiche per determinati reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti in posizione apicale o sottoposti alla loro direzione e vigilanza. L’adozione di un Modello organizzativo 231 idoneo consente all’impresa di prevenire tali reati e di escludere (o, in certi casi, attenuare) la propria responsabilità. Abbiamo trattato dell’argomento anche in precedenti articoli, con focus specifico su alcune categorie di reati e sulla compliance per enti di ridotte dimensioni o in fase di start-up.

Con questo articolo intendiamo fornire ai lettori una guida sui principi normativi, la struttura del modello, i reati presupposto, le fasi di elaborazione e gli allegati fondamentali per la costruzione di un sistema di gestione della compliance conforme al D.lgs. 231/2001.

Il Decreto 231 si inserisce in un più ampio quadro normativo volto a rafforzare la legalità e la trasparenza nelle attività economiche, recependo obblighi derivanti da convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione e la Convenzione di Bruxelles sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea. L’obiettivo del legislatore non è solo repressivo, ma fortemente preventivo, imponendo alle imprese l’adozione di un sistema di regole e procedure interne per ridurre il rischio di commissione di reati.

Un Modello organizzativo 231 adeguato e ben strutturato consente all’ente di dimostrare la propria estraneità alla condotta illecita, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti fondamentali, tra cui:

  • la mappatura delle attività a rischio reato, identificando le aree aziendali più esposte;
  • l’adozione di protocolli interni per regolamentare i processi decisionali e di gestione;
  • la predisposizione di un sistema disciplinare che sanzioni eventuali violazioni del modello;
  • l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente, con poteri di iniziativa e controllo;
  • l’implementazione di un sistema di formazione e comunicazione volto a diffondere la cultura della compliance aziendale.

La mancata adozione di un Modello organizzativo 231, ove si verifichi la commissione di un reato presupposto, può comportare per l’ente l’applicazione di sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca dei beni e persino la pubblicazione della sentenza di condanna. Risulta, pertanto, imprescindibile che le imprese adottino un Modello organizzativo 231 idoneo ed efficace, personalizzato in base alla propria struttura e alle proprie attività.

Modello organizzativo 231 e esonero da responsabilità

Il Modello organizzativo 231 trova la sua principale ragion d’essere nella prevenzione dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa dell’ente. Il legislatore, attraverso il D.lgs. 231/2001, ha progressivamente ampliato l’elenco dei reati presupposto, includendo fattispecie sempre più eterogenee che spaziano dai delitti contro la pubblica amministrazione, ai reati societari, ai delitti ambientali e tributari, fino alle più recenti incriminazioni in materia di cybercrime e riciclaggio.

Il decreto non si limita ad introdurre e disciplinare il regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche ed il relativo apparato sanzionatorio, ma consente alle stesse di esserne esentate nel caso in cui provino:

  • di aver adottato ed attuato in modo efficace un modello organizzativo 231, idoneo a prevenire il reato della specie di quello commesso;
  • di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, sul suo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
  • che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione
  • che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Nucleo della disciplina, pertanto, è proprio la predisposizione e l’attuazione di detto modello, finalizzato ad impedire la commissione di certi reati nell’ambito dell’impresa da cui può dipendere la responsabilità dell’ente, il cui accertamento è demandato alla competenza del giudice penale.

In altre parole, la responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato viene quindi imputata all’ente in presenza delle seguenti condizioni:

  1. commissione dei reati presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente (anche se non esclusivo). La valutazione dell’interesse va compiuta ex ante, mentre la sussistenza di un vantaggio concreto va accertata ex post;
  2. mancata adozione, prima della commissione del reato, da parte dell’ente di un adeguato ed efficace modello di organizzazione finalizzato a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, ovvero mancata attuazione dello stesso ove esistente;
  3. mancata istituzione dell’organismo di vigilanza (OdV) e omessa o insufficiente vigilanza, da parte dello stesso, sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo e sui comportamenti dei dipendenti.

Struttura e contenuti del Modello organizzativo 231

Il Modello organizzativo 231 è un sistema strutturato di misure, procedure e controlli volto a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. La sua efficacia dipende dalla corretta implementazione e personalizzazione in base alle caratteristiche specifiche dell’ente.

La struttura del modello, secondo le best practices di settore, si articola in due sezioni principali:

Parte Generale: definisce i principi fondamentali, le finalità del modello e il funzionamento degli strumenti di prevenzione e controllo;

Parte Speciale: disciplina in modo dettagliato i protocolli operativi relativi alle attività aziendali esposte a rischio reato.

Nella Parte Generale, vengono delineati gli elementi essenziali del Modello organizzativo 231, tra cui:

  • Mappatura delle attività a rischio: l’ente deve identificare le aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati, adottando strumenti di analisi per valutare i processi interni.
  • Principi e protocolli di prevenzione: devono essere predisposte regole generali volte a ridurre il rischio di illeciti, improntando quali sono i processi decisionali e le attività operative a rischio reato.
  • Sistema disciplinare: è necessario introdurre sanzioni nei confronti di chi non rispetta le misure previste dal modello, garantendo un’effettiva deterrenza.
  • Ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV): il modello deve prevedere un OdV autonomo e indipendente, con il compito di monitorare l’effettiva applicazione delle misure preventive e proporne l’aggiornamento.

La Parte Speciale del Modello organizzativo 231 è dedicata alla regolamentazione delle singole aree aziendali a rischio e alla predisposizione di procedure operative specifiche. Essa include:

  • l’analisi dettagliata dei processi presidiati in base ai reati presupposto rilevanti per l’ente;
  • l’individuazione dei protocolli operativi e delle misure di controllo per ciascun processo aziendale esposto al rischio di illecito;
  • Le modalità di segnalazione delle violazioni e le misure di intervento in caso di non conformità.

L’efficacia del Modello organizzativo 231 dipende dalla sua concreta attuazione e dal monitoraggio continuo da parte dell’ente. Un modello formalmente corretto, ma non applicato in modo effettivo, non ha alcun valore ai fini dell’esonero da responsabilità. Pertanto, la formazione del personale, la diffusione delle procedure e l’attività di controllo dell’OdV risultano essenziali per garantirne la validità e l’aggiornamento costante.

Le fasi di elaborazione del Modello organizzativo 231

L’elaborazione di un Modello organizzativo 231 efficace richiede un processo strutturato e metodologico che garantisca la sua adeguatezza rispetto alle specificità dell’ente. Tale processo – come suggerito dallo standard comunemente osservato – si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali è funzionale alla creazione di un sistema di prevenzione realmente efficace.

La prima fase consiste nell’analisi del contesto aziendale, attraverso un’indagine approfondita delle attività svolte dall’ente, della sua struttura organizzativa e dei processi operativi. Questo passaggio è essenziale per comprendere le dinamiche decisionali interne e individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati presupposto.

Successivamente, si procede – in via preliminare rispetto alla concreta elaborazione del modello organizzativo 231 – con la mappatura delle attività a rischio (risk assessment), che consente di identificare le funzioni aziendali maggiormente vulnerabili e di delineare gli scenari in cui potrebbero verificarsi condotte illecite. Tale analisi deve essere condotta con un approccio sistematico e basato su criteri oggettivi, al fine di individuare le criticità e predisporre misure preventive adeguate.

L’ente deve quindi definire una serie di protocolli e procedure interne volte a regolamentare i processi decisionali e operativi (risk management), in modo da ridurre al minimo la possibilità che vengano commessi reati. Questi protocolli devono essere costruiti in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni, il controllo incrociato delle decisioni e l’individuazione di eventuali anomalie.

Un ulteriore passaggio fondamentale è la nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV), organo indipendente deputato al controllo sull’effettiva applicazione del modello e sul rispetto delle misure di prevenzione adottate. L’OdV deve essere dotato di autonomia e poteri di iniziativa e controllo, affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo efficace e imparziale. La definizione di flussi informativi obbligatori nei confronti dell’OdV è altresì cruciale, poiché consente all’organo di monitorare le attività sensibili e di intervenire tempestivamente in caso di irregolarità.

L’implementazione del Modello organizzativo 231 non si esaurisce con la sua adozione formale, ma richiede un’attività costante di formazione e sensibilizzazione del personale. Tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali devono essere adeguatamente informati sui principi del modello e sulle relative misure di prevenzione, affinché ne comprendano l’importanza e ne rispettino le prescrizioni. La formazione deve essere continua e adattata alle esigenze dell’ente, prevedendo sessioni periodiche di aggiornamento in funzione dell’evoluzione normativa e organizzativa.

Infine, per garantire l’idoneità del modello, è necessario un monitoraggio costante e un processo di revisione periodica. L’ente deve prevedere meccanismi di verifica e audit finalizzati a valutare l’effettiva applicazione del modello e la sua capacità di prevenire i reati. L’efficacia del Modello organizzativo 231 dipende dunque dalla sua capacità di adattarsi alle dinamiche aziendali e di rispondere in modo tempestivo alle nuove sfide in materia di compliance e gestione del rischio penale.

Focus sulla mappatura dei rischi nel Modello organizzativo 231

L’identificazione dei reati rilevanti per ciascun ente dipende dalla natura delle sue attività e dal contesto operativo in cui esso si inserisce, rendendo indispensabile un’analisi approfondita delle aree di rischio.
La costruzione di un Modello organizzativo 231 efficace presuppone la preliminare individuazione delle attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto. La cosiddetta mappatura dei rischi rappresenta un passaggio imprescindibile nella predisposizione del modello, poiché consente di definire con precisione le aree operative maggiormente vulnerabili e di calibrare le misure di prevenzione in modo mirato ed efficace.

Tale analisi deve essere condotta con un approccio metodologico rigoroso, attraverso un’indagine dettagliata dei processi interni e delle dinamiche decisionali che caratterizzano l’attività dell’ente.

L’individuazione delle attività sensibili implica uno studio approfondito della struttura aziendale, delle relazioni con terzi, della gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con la pubblica amministrazione.

È necessario esaminare il sistema dei poteri e delle deleghe, le procedure di controllo interno e i protocolli operativi esistenti, al fine di individuare eventuali vulnerabilità che potrebbero agevolare la commissione di reati. La mappatura deve essere aggiornata periodicamente, tenendo conto delle evoluzioni normative e organizzative, nonché dell’emergere di nuove tipologie di rischio connesse ai mutamenti del contesto economico e regolatorio.
Un’adeguata attività di risk assessment costituisce il presupposto essenziale per la definizione delle misure di prevenzione e per l’efficacia complessiva del modello. La mera predisposizione di un documento formale, privo di un’effettiva analisi delle criticità aziendali, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente in sede giudiziaria.

Affinché il modello possa essere ritenuto idoneo a prevenire la commissione dei reati, è indispensabile che la mappatura dei rischi sia integrata da un sistema di controlli interni coerente e proporzionato rispetto alle specificità dell’ente.

Allegati del Modello organizzativo 231: quali documenti sono fondamentali?

L’efficacia del Modello organizzativo 231 dipende non solo dalla corretta strutturazione della sua parte generale e speciale, ma dal corredo degli allegati che valgono a dimostrare che l’ente ha correttamente svolto le attività di risk-assessment e risk-management. Gli allegati completano il quadro per l’applicazione concreta del modello e agevolano il compiti dell’Organismo di Vigilanza (OdV).

Uno degli allegati principali è l’elenco dei reati presupposto, che riporta tutte le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001. Questo documento deve essere costantemente aggiornato alla luce delle modifiche normative e delle nuove disposizioni legislative, in modo da garantire che il modello sia sempre conforme alla normativa vigente.

Un altro documento essenziale è la mappatura delle attività a rischio, che individua le aree aziendali potenzialmente esposte alla commissione di reati e ne analizza le vulnerabilità. La mappatura consente di stabilire le misure di prevenzione più adeguate e di implementare controlli efficaci per minimizzare il rischio, contenuti nella parte speciale. Essa deve essere redatta con criteri metodologici rigorosi e basarsi su un’analisi dettagliata dei processi aziendali, tenendo conto della struttura organizzativa dell’ente e delle sue dinamiche operative.

Non di minore importanza è il Codice etico e di comportamento, che definisce i valori e i principi fondamentali ai quali l’ente e i suoi collaboratori devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali. Il codice etico costituisce il riferimento primario per la costruzione della cultura aziendale in materia di compliance e legalità, fornendo indicazioni chiare sui comportamenti da adottare e sulle condotte da evitare per prevenire illeciti e situazioni di rischio.

Last but not least, il sistema disciplinare che prevede le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del modello. Il sistema disciplinare deve essere strutturato in modo da garantire un’efficace deterrenza e deve prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Esso deve inoltre essere coerente con la normativa giuslavoristica e con il contratto collettivo applicato dall’ente, al fine di assicurarne la legittimità e l’effettiva applicabilità.

Al sistema disciplinare fa spesso da pendant la procedura di whistleblowing, strumento essenziale per garantire la segnalazione di condotte illecite o irregolarità all’interno dell’ente. Tale procedura consente ai dipendenti e ai collaboratori di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali violazioni del modello o della normativa, senza il timore di subire ritorsioni.

La gestione delle segnalazioni deve essere conforme alla normativa vigente e prevedere meccanismi che assicurino l’anonimato del segnalante, nonché un sistema di verifica e gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV). L’inserimento di una procedura di whistleblowing tra gli allegati del modello organizzativo 231 rafforza il sistema di controllo interno, incentivando la cultura della compliance e contribuendo alla tempestiva individuazione di comportamenti a rischio.

L’insieme degli allegati costituisce dunque un complemento essenziale al modello e ne determina l’efficacia pratica. La loro corretta predisposizione e il loro costante aggiornamento consentono di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio penale e di dimostrare, in caso di contestazioni, che l’ente ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire la commissione di reati nell’ambito della propria attività.

La nostra esperienza al tuo servizio per elaborare un Modello organizzativo 231 efficace

L’adozione di un Modello organizzativo 231 non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce uno strumento strategico per la tutela dell’ente e per il rafforzamento della sua governance. La predisposizione di un modello adeguato ed efficace consente di ridurre significativamente il rischio di commissione di reati, garantendo un sistema di prevenzione, controllo e responsabilizzazione interna.

Affinché il modello assolva alla sua funzione esimente, è indispensabile che venga attuato in modo concreto e costante, evitando che si riduca a una documentazione priva di applicazione pratica. La sua efficacia dipende dall’integrazione con le attività aziendali, dalla formazione del personale e dall’attività di verifica e aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV).

In un contesto normativo in continua evoluzione, adottare e aggiornare un Modello organizzativo 231 risulta essenziale per le imprese che intendono operare in conformità alla legge e proteggere il proprio assetto organizzativo.

Per questo motivo, è consigliabile affidarsi ad avvocati specialisti in diritto penale ed esperti in diritto d’impresa e compliance, in grado di garantire un’implementazione personalizzata ed efficace del modello. Siamo a vostra disposizione per un confronto sulle strategie di compliance aziendale.

 

Consulenza legale per la responsabilità degli enti secondo il D.Lgs. 231/2001. Modello organizzativo e gestione del rischio per aziende.

Responsabilità amministrativa degli enti e D.Lgs. 231/2001. Lo Studio Legale D’Agostino offre supporto alle aziende per adottare un modello organizzativo 231 idoneo e supportare l’Organismo di Vigilanza.

Analisi dei rischi DORA entro il 30 aprile 2025: indicazioni per banche e intermediari

Analisi dei rischi DORA entro il 30 aprile 2025: indicazioni per banche e intermediari

Il Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act) rappresenta un punto di svolta per il settore finanziario europeo, introducendo un quadro normativo armonizzato per la gestione del rischio ICT e la resilienza operativa digitale. L’obiettivo principale della normativa è rafforzare la capacità delle entità finanziarie di prevenire, rilevare e rispondere a eventi che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati e la continuità operativa. Per una sintesi delle disposizioni del Regolamento, rinviamo a un nostro precedente approfondimento.

La Banca d’Italia, attraverso la comunicazione pubblicata il 23 dicembre 2024, ha richiamato l’attenzione degli intermediari vigilati sull’importanza di conformarsi a tali disposizioni e di intraprendere un’accurata analisi dei rischi DORA, obbligatoria per tutti i soggetti destinatari. La comunicazione è destinata ai seguenti soggetti vigilati da Banca d’Italia: banche, imprese di investimento, gestori, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, emittenti di token collegati ad attività, prestatori di servizi per le cripto-attività, fornitori di servizi di crowdfunding. Qui il testo della comunicazione.

Ricordiamo che a partire dal 17 gennaio 2025, il Regolamento DORA sarà pienamente applicabile, imponendo obblighi stringenti in materia di gestione dei rischi informatici e sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

La normativa si integra con il Regolamento attuativo UE 2024/1774, che disciplina in dettaglio le modalità di implementazione delle politiche e dei protocolli per il presidio del rischio ICT. In questo contesto, l’analisi dei rischi DORA assume un ruolo centrale per garantire non solo la conformità normativa, ma anche la resilienza complessiva del sistema finanziario, ormai sempre più esposto a minacce cibernetiche e vulnerabilità sistemiche.

La comunicazione della Banca d’Italia ha inoltre fissato al 30 aprile 2025 la scadenza per la trasmissione dell’autovalutazione da parte degli intermediari finanziari. Questo documento, che dovrà essere approvato dall’organo di amministrazione, rappresenta un passaggio essenziale per verificare che le politiche, i protocolli e le pratiche interne siano pienamente in linea con i requisiti stabiliti dal Regolamento DORA.

L’urgenza di predisporre tale autovalutazione impone agli intermediari una pianificazione immediata delle attività necessarie per adempiere agli obblighi previsti, assicurando che le misure adottate siano adeguate a prevenire, controllare e mitigare i rischi ICT.

Analisi dei rischi DORA: obblighi per gli intermediari vigilati

Il Regolamento DORA, insieme al Regolamento attuativo UE 2024/1774, stabilisce un quadro normativo dettagliato che vincola gli intermediari finanziari a implementare una gestione del rischio ICT organica e integrata.

La Comunicazione della Banca d’Italia pubblicata il 23 dicembre 2024 evidenzia come tali obblighi si articolino in una serie di requisiti stringenti, che impongono agli intermediari di adattare le loro politiche e procedure interne per fronteggiare le crescenti minacce alla sicurezza informatica. Al centro di questo quadro si colloca l’analisi dei rischi DORA, che rappresenta un presupposto fondamentale per assicurare la compliance a tale normativa.
Il Regolamento prevede che ogni intermediario adotti un sistema di gestione dei rischi ICT strutturato, che comprenda politiche e protocolli volti a prevenire, rilevare e mitigare le vulnerabilità cibernetiche.

In particolare, è richiesto che vengano implementati presidi efficaci per la protezione della confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati. Tale sistema deve essere integrato con strumenti di monitoraggio continuo delle attività anomale, in modo da rilevare tempestivamente eventi che possano compromettere i servizi offerti.
La Banca d’Italia, richiamando le evidenze delle sue analisi di supervisione, sottolinea che gli incidenti cibernetici più frequenti sono causati da accessi non autorizzati e da inadeguatezze nei processi di modifica dei sistemi ICT, i quali richiedono un controllo particolarmente rigoroso.

Gli obblighi di compliance includono anche la necessità di adottare strategie specifiche per la gestione dei rischi derivanti da terze parti. I fornitori di servizi TIC rappresentano un punto critico per la sicurezza degli intermediari, e il Regolamento impone che i contratti con tali soggetti siano conformi a standard di sicurezza elevati.
Un ulteriore aspetto evidenziato nella Comunicazione della Banca d’Italia riguarda l’adattamento delle politiche interne degli intermediari. Queste devono essere allineate alle disposizioni del Regolamento DORA e del Regolamento attuativo UE 2024/1774, garantendo che ogni decisione strategica sia supportata da dati accurati e da un’analisi del rischio ben fondata.

La carenza di sistemi di aggregazione e reportistica dei dati sui rischi, come emerso dalle analisi di supervisione, può infatti compromettere la solidità del processo decisionale e minare la capacità dell’ente di fronteggiare le minacce informatiche.

Analisi dei rischi DORA: il ruolo dell’autovalutazione nella gestione dei rischi ICT

L’autovalutazione è uno step fondamentale nell’implementazione delle disposizioni previste dal Regolamento DORA e dal Regolamento attuativo UE 2024/1774. La Comunicazione della Banca d’Italia sottolinea la necessità che tutti gli intermediari vigilati, su base consolidata o individuale, conducano un’analisi approfondita della loro capacità di gestione dei rischi ICT, valutando in che misura le loro politiche e i loro protocolli siano conformi ai requisiti normativi.

Questo processo, che culmina con l’approvazione da parte dell’organo di amministrazione, non è solo un obbligo formale, ma uno strumento strategico per garantire la resilienza operativa e la continuità aziendale.

La analisi dei rischi DORA richiede agli intermediari di esaminare attentamente vari aspetti delle loro operazioni. Tra questi, le strategie di gestione del rischio di terza parte rivestono un ruolo prioritario. Gli intermediari devono valutare l’adeguatezza dei contratti stipulati con i fornitori di servizi TIC e verificare che le clausole contrattuali prevedano standard di sicurezza in linea con le disposizioni del Regolamento. Inoltre, è fondamentale che siano messe in atto misure di monitoraggio per garantire che i fornitori rispettino tali standard nel tempo.

Un’altra area critica riguarda i programmi di test di resilienza operativa digitale. Questi test, che devono essere svolti regolarmente, mirano a verificare la capacità dell’intermediario di affrontare incidenti operativi o cibernetici, prevenire la compromissione dei sistemi e proteggere la riservatezza dei dati. L’analisi dei rischi DORA richiede che tali test siano progettati in modo da coprire tutti gli aspetti operativi critici, compresi i processi interni, i sistemi TIC e le relazioni con i fornitori terzi.

La Banca d’Italia sottolinea, inoltre, l’importanza di un efficace ICT change management, in quanto i cambiamenti non adeguatamente gestiti rappresentano una delle principali cause di incidenti operativi. Gli intermediari devono quindi valutare che i propri processi di gestione delle modifiche siano coerenti con i requisiti del Regolamento DORA, includendo politiche specifiche, attribuzioni di responsabilità e meccanismi di controllo.

L’autovalutazione deve coinvolgere tutte le funzioni di controllo interne, sia di secondo che di terzo livello, garantendo un approccio trasversale alla gestione del rischio ICT.

Questo processo non solo consente agli intermediari di identificare eventuali lacune, ma offre anche l’opportunità di sviluppare un sistema di gestione dei rischi che sia proattivo e dinamico.

Analisi dei rischi DORA: impatti della normativa sulla governance aziendale

L’analisi dei rischi DORA non si limita a rafforzare la resilienza operativa degli intermediari finanziari, ma incide profondamente sulla loro governance aziendale. Il Regolamento DORA e il Regolamento delegato UE 2024/1774 attribuiscono agli organi di amministrazione un ruolo centrale nella gestione dei rischi ICT, imponendo loro di approvare e supervisionare le strategie, le politiche e le procedure necessarie per garantire la conformità normativa e la continuità operativa.

Questa responsabilità non è semplicemente tecnica, ma si estende a un livello strategico che coinvolge l’intero assetto decisionale dell’organizzazione.

La Comunicazione della Banca d’Italia evidenzia come gli organi di amministrazione siano chiamati a garantire un controllo efficace e a promuovere una cultura aziendale orientata alla gestione proattiva del rischio ICT. L’approvazione dell’autovalutazione, che rappresenta uno degli elementi cardine dell’analisi dei rischi DORA, richiede un coinvolgimento diretto delle funzioni apicali, che devono essere adeguatamente informate e formate sui requisiti della normativa. Questo passaggio implica non solo la validazione dei processi esistenti, ma anche la definizione di linee guida per affrontare le criticità emerse durante l’autovalutazione.

Un aspetto fondamentale è la responsabilità degli organi di governance nella gestione del rischio di terza parte, in particolare nei confronti dei fornitori di servizi TIC. Gli intermediari devono assicurarsi che le strategie di gestione delle terze parti siano integrate nel sistema di governance e che le relazioni contrattuali includano clausole specifiche per la sicurezza ICT.

Gli organi di amministrazione devono inoltre monitorare regolarmente l’operato dei fornitori, verificando che rispettino gli standard richiesti dal Regolamento DORA e adottando misure correttive in caso di non conformità.
L’analisi dei rischi DORA influenza anche la capacità degli organi di amministrazione di prendere decisioni basate su dati accurati e aggiornati. La capacità di aggregare e analizzare i dati sui rischi ICT, come evidenziato dalle indagini della Banca d’Italia, è essenziale per supportare il processo decisionale e garantire una gestione efficace dei rischi.

La mancata implementazione di sistemi adeguati per la raccolta e l’analisi dei dati può compromettere la solidità della governance e aumentare la vulnerabilità dell’organizzazione a incidenti operativi e cibernetici.

Infine, il Regolamento DORA richiede che gli organi di amministrazione adottino un approccio dinamico alla gestione del rischio, in grado di adattarsi alle continue evoluzioni del panorama tecnologico e normativo. Questo include la promozione di programmi di formazione interna, lo sviluppo di strumenti per il monitoraggio continuo dei rischi e la creazione di protocolli per la gestione delle crisi.

La governance aziendale, in questo contesto, diventa il fulcro attorno al quale ruota l’intera strategia di conformità al Regolamento DORA, garantendo non solo la protezione delle operazioni, ma anche la fiducia degli stakeholders.

Conclusioni: un approccio strategico per l’analisi dei rischi DORA

L’analisi dei rischi DORA rappresenta un passaggio obbligato per tutte le entità finanziarie soggette al Regolamento DORA. La scadenza del 30 aprile 2025 per la trasmissione dell’autovalutazione alla Banca d’Italia richiede un approccio strategico e tempestivo, orientato non solo a garantire la conformità normativa, ma anche a rafforzare la resilienza operativa e la sicurezza dell’intero sistema finanziario.

Gli obblighi imposti dalla normativa, che spaziano dalla gestione del rischio ICT all’implementazione di test di resilienza operativa digitale, evidenziano la necessità di una pianificazione accurata e di un coinvolgimento diretto degli organi di governance.

Il quadro normativo delineato dal Regolamento DORA impone agli intermediari di adottare misure che non solo prevengano e rilevino le minacce informatiche, ma che consentano anche di rispondere in modo efficace alle criticità. La gestione del rischio di terza parte, l’adattamento delle politiche interne e l’implementazione di sistemi di monitoraggio continuo sono solo alcune delle sfide che gli intermediari devono affrontare. Allo stesso tempo, l’autovalutazione rappresenta un’opportunità per individuare aree di miglioramento e per rafforzare la capacità dell’organizzazione di affrontare un panorama di rischi in continua evoluzione.

La governance aziendale svolge un ruolo fondamentale in questo contesto, fungendo da motore per la conformità e la resilienza nel quadro dell’analisi dei rischi DORA. Gli organi di amministrazione non solo devono approvare l’autovalutazione, ma anche guidare l’intera organizzazione verso l’adozione di un sistema di gestione dei rischi che sia dinamico e allineato alle evoluzioni tecnologiche e normative.

La capacità di adattarsi rapidamente e di anticipare le minacce rappresenta un vantaggio competitivo per le entità finanziarie che operano in un contesto sempre più digitalizzato e interconnesso.

In questo scenario complesso, lo Studio si rende disponibile per fornire chiarimenti e consulenza sulle strategie di conformità al Regolamento DORA e a organizzare percorsi di formazione specifici per gli apicali dell’intermediario o dei suoi fornitori.

ATM fuori servizio presso una banca, rappresentante la resilienza e la compliance nel settore finanziario in ambito DORA. Studio legale D'agostino Roma, esperti in consulenza legale.

Analisi dei rischi DORA nel settore finanziario. Studio legale D’agostino a Roma, con expertise specifica in ambito corporate compliance e cyber security.

Contratto di Licenza in SaaS per Software: ecco le clausole essenziali

Contratto di Licenza in SaaS per Software: ecco le clausole essenziali

Il Contratto di licenza in SaaS rappresenta uno strumento giuridico di fondamentale importanza per regolare l’utilizzo del software fornito in modalità Software-as-a-Service. Questo tipo di contratto, sempre più diffuso nel panorama tecnologico delle start-up, si distingue per la sua funzione di disciplinare il rapporto tra il Licenziante, titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul software, e il Licenziatario, ovvero l’utente autorizzato a fruirne.

Nel contesto del SaaS, il software non viene ceduto in proprietà, ma è reso disponibile per l’utilizzo remoto, su base contrattuale e per un periodo determinato. La centralità del Contratto di licenza in SaaS risiede nella sua capacità di tutelare adeguatamente i diritti del Licenziante, garantendo al contempo al Licenziatario un utilizzo conforme e sicuro.

Uno degli aspetti più critici riguarda la tutela della proprietà intellettuale dello sviluppatore, che deve essere garantita attraverso clausole precise e rigorose. Il contratto deve infatti prevenire l’utilizzo non autorizzato del software, proteggere il codice sorgente da eventuali tentativi di decompilazione o modifica e limitare la possibilità di condivisione impropria con soggetti terzi. In Italia esistono, invero, regole specifiche e anche limitazioni alla brevettabilità del Software.

La definizione di queste clausole è essenziale per evitare abusi e per salvaguardare le tecniche e gli algoritmi sottesi al funzionamento del software, che rappresentano il cuore del know-how aziendale.

Parallelamente, il Contratto di licenza in SaaS deve tener conto delle esigenze del Licenziatario, il quale necessita di chiare indicazioni circa i propri diritti e i limiti all’uso del software. Questo equilibrio tra tutela del Licenziante e garanzia di un uso lecito da parte del Licenziatario rappresenta uno degli elementi distintivi di un contratto ben redatto.

Nel presente articolo verranno esaminati gli elementi fondamentali di un Contratto di licenza in SaaS, con particolare attenzione alle clausole volte a tutelare la proprietà intellettuale, garantendo il rispetto delle normative applicabili e la protezione del patrimonio tecnologico del Licenziante.

Le definizioni nel Contratto di Licenza in SaaS: elementi essenziali

Nel Contratto di licenza in SaaS, la sezione dedicata alle definizioni è una componente essenziale per stabilire con chiarezza i termini tecnici e giuridici che ricorrono nel testo contrattuale. Questa parte iniziale del contratto non ha una funzione meramente descrittiva, ma costituisce il fondamento per l’interpretazione uniforme delle clausole da parte delle parti contraenti. La precisione e la completezza di questa sezione sono fondamentali per evitare incomprensioni o contenziosi futuri.

Tra le definizioni più rilevanti in un Contratto di licenza in SaaS, emerge il termine “Software”, inteso come l’insieme organizzato e strutturato di istruzioni capace di svolgere operazioni specifiche su un sistema elettronico. È cruciale specificare che l’accesso al Software, in modalità SaaS, non implica la cessione di proprietà del programma, bensì il diritto limitato al suo utilizzo per finalità ben definite. A ciò si aggiunge il “Codice sorgente”, che rappresenta il linguaggio di programmazione con cui il software è stato sviluppato. La sua protezione è un elemento centrale, in quanto consente di preservare il know-how tecnologico e gli algoritmi proprietari del Licenziante, escludendo qualsiasi tentativo di decompilazione o modifica non autorizzata.

Altro termine essenziale è “Regime SaaS”, che definisce la modalità di erogazione del servizio. In questo contesto, il Software è reso disponibile per l’utilizzo remoto tramite un’infrastruttura cloud, senza che vi sia necessità di installazione su dispositivi locali. Ciò comporta importanti implicazioni in termini di accesso, sicurezza e aggiornamento, che devono essere regolamentate nel contratto.

Di rilievo sono anche le “Informazioni riservate”, che includono dati tecnici, operativi o strategici del Licenziante e del Licenziatario. Tali informazioni, se divulgate, potrebbero pregiudicare le aspettative economiche o la competitività delle parti, e pertanto il contratto prevede specifici obblighi di riservatezza. Nel contesto di un Contratto di licenza in SaaS, questi dati comprendono anche quelli generati dal Software, come i risultati di analisi e i dati elaborati in modalità automatizzata, la cui titolarità deve essere chiaramente attribuita.

Ulteriori definizioni significative includono i “Profili di utilizzo”, che distinguono tra diverse configurazioni del Software (ad esempio, base, avanzato o business) in relazione alle funzionalità e al numero di copie autorizzate. Allo stesso modo, il termine “Progetti” identifica l’ampiezza e il dettaglio delle funzionalità o delle facoltà attribuire in licenza Software, eventualmente specificati nella scheda tecnica. Tali definizioni non solo delimitano l’oggetto del contratto, ma consentono al Licenziante di strutturare un’offerta modulare e scalabile, adattabile alle diverse esigenze dei Licenziatari.

La completezza della sezione dedicata alle definizioni in un Contratto di licenza in SaaS non è solo un esercizio di formalismo, ma una necessità per assicurare trasparenza, chiarezza e tutela delle parti. Ogni termine deve essere calibrato con attenzione, affinché i diritti e gli obblighi contrattuali risultino inequivocabili e coerenti con la normativa vigente.

La licenza d’uso nel Contratto di Licenza in SaaS: diritti e limitazioni

La clausola relativa alla licenza d’uso rappresenta il cuore del Contratto di licenza in SaaS, in quanto stabilisce i termini entro cui il Licenziatario è autorizzato a utilizzare il software. A differenza di altre tipologie di licenze, nel modello SaaS l’utente non acquisisce alcun diritto di proprietà sul software, ma ottiene una semplice autorizzazione all’uso, circoscritta dalle condizioni contrattuali.

Questa impostazione consente al Licenziante di mantenere il pieno controllo sulla propria opera intellettuale, preservandone la titolarità e limitandone l’utilizzo a quanto espressamente pattuito.

Un elemento essenziale della licenza è la sua non esclusività, che permette al Licenziante di concedere il medesimo software ad altri utenti, massimizzando così il rendimento economico del prodotto. La licenza è inoltre non trasferibile, impedendo al Licenziatario di cedere a terzi i diritti d’uso senza l’esplicito consenso del Licenziante. Questa previsione tutela il Licenziante da eventuali violazioni delle clausole contrattuali, garantendo che l’uso del software avvenga solo da parte dei soggetti autorizzati.

La clausola deve inoltre specificare le limitazioni d’uso, fondamentali per prevenire abusi. Nel Contratto di licenza in SaaS, ciò si traduce spesso nel divieto di alterare, decompilare, o effettuare operazioni di reverse engineering sul software. Queste limitazioni proteggono il codice sorgente, che costituisce l’elemento più prezioso del prodotto, essendo il risultato di un complesso processo creativo e tecnologico. L’utilizzo del software è poi vincolato a un determinato numero di utenti o sedi aziendali, come stabilito dal profilo acquistato e descritto nel modulo d’ordine o nella scheda tecnica.

Un altro aspetto rilevante è la durata della licenza, che deve essere chiaramente definita nel contratto. Il Contratto di licenza in SaaS prevede generalmente una validità limitata, spesso su base mensile o annuale, con la possibilità di rinnovo. Al termine del periodo stabilito, il Licenziatario deve cessare l’utilizzo del software, a meno che non sia previsto un rinnovo o un’estensione concordata.

Infine, la clausola di licenza deve disciplinare il comportamento del Licenziatario in caso di malfunzionamenti del software. È comune prevedere l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali difetti al Licenziante, vietando al Licenziatario di apportare modifiche al codice sorgente. Questo garantisce che la proprietà intellettuale resti integra e che eventuali problemi tecnici vengano gestiti esclusivamente dal Licenziante o dai suoi delegati.

In buona sostanza, in un Contratto di licenza in SaaS, una clausola di licenza d’uso ben redatta è fondamentale per proteggere gli interessi del Licenziante, regolando in modo chiaro e dettagliato i diritti e i limiti concessi al Licenziatario. Ciò assicura che il software venga utilizzato conformemente alle finalità previste e nel rispetto della proprietà intellettuale del Licenziante.

Proprietà del software e diritti di proprietà intellettuale nel Contratto di Licenza in SaaS

Nel Contratto di licenza in SaaS, la clausola relativa alla proprietà del software e ai diritti di proprietà intellettuale svolge un ruolo cruciale nella tutela del know-how tecnologico e creativo del Licenziante. Questa clausola mira a preservare il valore economico e strategico del software, garantendo che il Licenziatario non possa avanzare alcuna pretesa sui diritti di proprietà né compiere attività che possano compromettere l’integrità del prodotto.

Il contratto stabilisce in modo inequivocabile che il Licenziante detiene la titolarità esclusiva del software, inclusi il codice sorgente, gli algoritmi e ogni altra componente tecnica o creativa che ne costituisce la struttura. Tale titolarità si estende anche alle eventuali implementazioni, migliorie o aggiornamenti del software, che rimangono di proprietà esclusiva del Licenziante, anche qualora siano sviluppati in risposta a specifiche esigenze del Licenziatario. In questo modo, il Contratto di licenza in SaaS previene qualsiasi ambiguità circa la paternità intellettuale delle innovazioni tecnologiche.

Un elemento particolarmente rilevante è la protezione del codice sorgente, il quale rappresenta il cuore del software e il risultato di un processo creativo e tecnico altamente specializzato. Il contratto vieta espressamente al Licenziatario di accedere, modificare o effettuare operazioni di reverse engineering sul codice sorgente, configurando tali azioni come violazioni contrattuali gravi. Inoltre, ogni tentativo di riprodurre, copiare o alterare il software è considerato un atto di concorrenza sleale e può dar luogo a conseguenze legali, incluso il risarcimento dei danni.

La clausola sulla proprietà intellettuale include anche disposizioni relative ai risultati di analisi generati dal software durante il suo utilizzo. Questi output, che possono includere dati aggregati, suggerimenti o report, sono spesso utilizzabili liberamente dal Licenziatario per finalità aziendali. Tuttavia, i processi di apprendimento automatico e le informazioni generate dall’interazione degli utenti con il software rimangono di esclusiva proprietà del Licenziante. Questa distinzione consente al Licenziante di valorizzare ulteriormente il proprio prodotto, integrando le conoscenze acquisite per migliorare le funzionalità future.

Un ulteriore aspetto riguarda i marchi e gli altri segni distintivi apposti sul software e sulla documentazione correlata. Il contratto chiarisce che tali elementi rimangono di proprietà esclusiva del Licenziante e non possono essere alterati, rimossi o utilizzati dal Licenziatario per finalità non autorizzate. Questa previsione è fondamentale per proteggere l’identità commerciale del Licenziante e preservare la riconoscibilità del prodotto sul mercato.

Sicurezza dei dati e obblighi di riservatezza nel Contratto di Licenza in SaaS

Nel Contratto di licenza in SaaS, la sicurezza dei dati e la riservatezza costituiscono elementi di primaria importanza, poiché l’erogazione del software in modalità SaaS comporta l’elaborazione, la conservazione e il trattamento di informazioni sensibili, sia del Licenziante sia del Licenziatario. Tali obblighi trovano fondamento non solo nel contratto, ma anche nelle normative applicabili, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Una clausola ben strutturata deve innanzitutto definire il concetto di “Informazioni riservate”, includendo ogni dato tecnico, commerciale o operativo relativo al software o all’azienda del Licenziante e del Licenziatario, nonché i dati personali trattati durante l’utilizzo del software. Il contratto stabilisce che tali informazioni non possono essere divulgate o utilizzate per finalità non previste, imponendo a entrambe le parti un obbligo di custodia e protezione. Questo obbligo si estende anche ai dati generati dal software, come i report e i risultati di analisi, che, pur essendo utilizzabili dal Licenziatario, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative.

Il Contratto di licenza in SaaS include tipicamente disposizioni dettagliate sulle misure di sicurezza che il Licenziatario deve adottare per proteggere l’accesso al software. Tra queste figurano la custodia delle credenziali di accesso, la limitazione dell’utilizzo ai soli utenti autorizzati e l’adozione di protocolli tecnici e organizzativi per prevenire accessi non autorizzati o violazioni.

Il Licenziante, dal canto suo, è responsabile di garantire che il software sia progettato e mantenuto in conformità agli standard di sicurezza più elevati, prevenendo rischi di data breach o perdita di informazioni.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda il trattamento dei dati personali. Nel modello SaaS, il Licenziatario agisce spesso come titolare del trattamento, stabilendo le finalità e i mezzi del trattamento stesso, mentre il Licenziante funge da responsabile del trattamento, garantendo che i dati siano gestiti nel rispetto delle istruzioni contrattuali e delle normative vigenti.

Questa distinzione deve essere chiaramente esplicitata nel contratto, che può includere una specifica Data Processing Agreement (DPA) come allegato, per regolamentare in modo dettagliato i diritti e gli obblighi delle parti in materia di protezione dei dati personali.

Un’altra clausola essenziale riguarda l’obbligo di notificare eventuali violazioni dei dati personali (data breach). Il contratto deve prevedere che il Licenziante informi tempestivamente il Licenziatario in caso di incidente di sicurezza, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare l’impatto e adottare misure correttive. Tale obbligo si estende anche alle notifiche verso le autorità competenti, come il Garante per la protezione dei dati personali, nei casi previsti dalla normativa.

In conclusione, le clausole sulla sicurezza dei dati e sulla riservatezza sono essenziali in ogni Contratto di licenza in SaaS. Esse non solo proteggono le informazioni sensibili e i dati personali delle parti, ma garantiscono anche la conformità alle normative applicabili, riducendo i rischi legali e reputazionali associati a eventuali violazioni. La redazione accurata di queste clausole richiede competenze specifiche in materia di diritto della privacy e sicurezza informatica, assicurando una tutela completa per tutte le parti coinvolte.

Clausole di manleva e limitazioni di responsabilità nel Contratto di Licenza in SaaS

Le clausole di manleva e di limitazione di responsabilità rappresentano una componente essenziale del Contratto di licenza in SaaS, poiché mirano a bilanciare i rischi derivanti dall’utilizzo del software e a proteggere le parti da rivendicazioni e danni che potrebbero insorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tali disposizioni, se ben strutturate, offrono una tutela significativa sia al Licenziante che al Licenziatario, evitando oneri sproporzionati o responsabilità impreviste.

La clausola di manleva stabilisce che una delle parti, solitamente il Licenziatario, si impegna a risarcire l’altra parte per eventuali danni, costi o spese derivanti da violazioni contrattuali o comportamenti illeciti. Nel caso del Contratto di licenza in SaaS, il Licenziatario può essere chiamato a manlevare il Licenziante rispetto a rivendicazioni di terzi connesse all’uso improprio del software o alla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, qualora il Licenziatario utilizzi il software per elaborare dati che violano i diritti di terzi o norme di legge, sarà tenuto a indennizzare il Licenziante per i danni subiti, incluse eventuali spese legali. Questa clausola è particolarmente rilevante in contesti in cui il software gestisce dati sensibili o opera in settori regolamentati.

La clausola di limitazione di responsabilità, invece, definisce i confini entro cui il Licenziante è responsabile per eventuali danni derivanti dall’utilizzo del software. Nel Contratto di licenza in SaaS, il Licenziante solitamente declina ogni responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come la perdita di profitti, l’interruzione dell’attività o il deterioramento dei dati. Inoltre, il Licenziante non può essere ritenuto responsabile per disservizi derivanti da fattori esterni, come problemi di connettività Internet, malfunzionamenti dell’hardware del Licenziatario o attacchi informatici non riconducibili a proprie omissioni. È altresì comune escludere la responsabilità per i risultati ottenuti dall’utilizzo del software, specificando che quest’ultimo è fornito “così com’è” e “come disponibile”.

Un aspetto particolarmente rilevante in questo contesto è l’esclusione di responsabilità per eventi di forza maggiore, quali disastri naturali, attacchi informatici su larga scala o altre circostanze al di fuori del controllo del Licenziante. Tali eventi, se adeguatamente definiti nel contratto, sollevano il Licenziante dall’obbligo di fornire il servizio o di risarcire i danni derivanti dalla mancata esecuzione delle proprie prestazioni.

Queste clausole, pur essendo a vantaggio del Licenziante, devono essere redatte con equilibrio, tenendo conto dei diritti del Licenziatario e della necessità di evitare squilibri contrattuali. Il contratto può prevedere, ad esempio, che il Licenziante garantisca la risoluzione tempestiva di eventuali difetti o malfunzionamenti del software, evitando così che le limitazioni di responsabilità si traducano in un’esclusione totale degli obblighi contrattuali.

In sintesi, le clausole di manleva e di limitazione di responsabilità nel Contratto di licenza in SaaS sono strumenti indispensabili per gestire i rischi associati all’erogazione del servizio. Esse devono essere redatte con attenzione e precisione, assicurando un equilibrio tra la tutela del Licenziante e la protezione degli interessi del Licenziatario, in modo da garantire un rapporto contrattuale equo e conforme alle normative vigenti.

Assistenza legale nella redazione del Contratto di Licenza in SaaS: rivolgiti a un avvocato per la tutela dei tuoi diritti

Il Contratto di licenza in SaaS rappresenta uno strumento imprescindibile per regolamentare i rapporti tra Licenziante e Licenziatario, assicurando al primo la protezione della propria proprietà intellettuale e al secondo un utilizzo conforme del software.

Dalle definizioni ai diritti di utilizzo, dalla sicurezza dei dati alle limitazioni di responsabilità, ogni elemento del contratto concorre a creare un quadro giuridico equilibrato, in grado di tutelare sia gli interessi economici del Licenziante che le legittime aspettative del Licenziatario.

Affinché il contratto sia efficace, è fondamentale che venga redatto da professionisti esperti, in grado di adattare le clausole alle specifiche esigenze del settore tecnologico e alle peculiarità del prodotto offerto. La nostra expertise ci consente di supportare sviluppatori e start-up digitali nella creazione di Contratti di licenza in SaaS che proteggano adeguatamente la loro proprietà intellettuale e il loro business. Inoltre, forniamo assistenza nella redazione di privacy policy e di altra documentazione contrattuale indispensabile per assicurare il rispetto delle normative e per garantire un rapporto solido e trasparente con gli utenti.

Il nostro Studio legale è specializzato nella consulenza per imprese digitali e sviluppatori software, offrendo soluzioni su misura per la tutela dei diritti del Licenziante. Per chi opera nel settore tecnologico, la protezione del proprio patrimonio intellettuale e la conformità normativa sono fattori chiave per il successo e la sostenibilità del business.

Avvocato dello Studio D'Agostino che offre consulenza legale specializzata a start-up e aziende digitali, garantendo conformità normativa e supporto strategico.

Il nostro studio legale offre supporto strategico e consulenza personalizzata per startup e business digitali, garantendo una crescita sicura e conforme alle normative del settore. Confrontati con noi per mettere a punto un Contratto di licenza in SaaS efficace.

Adempimenti e scadenze Cybersecurity 2025: cosa ci aspetta?

Adempimenti e scadenze Cybersecurity 2025: cosa ci aspetta?

Cybersecurity 2025: ecco in arrivo un anno decisivo per la cybersecurity in Italia, che segnerà il passaggio verso l’attuazione del quadro normativo nazionale ed europeo. Con l’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla Legge n. 90/2024 e dal Decreto NIS 2, il legislatore intende rafforzare la resilienza delle pubbliche amministrazioni e delle imprese rispetto alle minacce informatiche.

Tali normative, infatti, stabiliscono un sistema integrato di misure volte a garantire un livello elevato di protezione per reti, sistemi informativi e dati critici, rispondendo alle crescenti sfide poste dalla digitalizzazione.

Gli obblighi derivano da una duplice esigenza: da un lato, adeguare il contesto nazionale alle direttive euro-unitarie per armonizzare la sicurezza informatica all’interno dell’Unione Europea; dall’altro, intervenire sulle vulnerabilità strutturali di enti pubblici e privati, promuovendo una cultura della sicurezza che privilegi la prevenzione e la gestione proattiva del rischio cyber. In questo contesto, il ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) diventa centrale, sia per la regolamentazione sia per il supporto operativo ai soggetti interessati.

Tra i principali adempimenti previsti, spiccano la registrazione obbligatoria sulla piattaforma digitale dell’ACN e l’introduzione di strutture interne dedicate alla sicurezza informatica nelle pubbliche amministrazioni. Tali profili sono approfonditi in un nostro articolo, redatto per Just4Cyber, di recente pubblicazione.

Cybersecurity 2025: obblighi di registrazione e governance per le pubbliche amministrazioni

La normativa citata introduce obblighi rilevanti per le pubbliche amministrazioni, che saranno chiamate a implementare misure concrete per adeguarsi alle nuove disposizioni normative. Tra queste, spicca la registrazione obbligatoria sulla piattaforma digitale predisposta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), accessibile dal 1 dicembre 2024.

Tale registrazione, da completare entro il 28 febbraio 2025, è finalizzata alla creazione dell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, come previsto dall’articolo 7 del Decreto NIS 2. Questo processo rappresenta un passo fondamentale per garantire una mappatura precisa degli enti soggetti agli obblighi di sicurezza informatica.

Accanto agli obblighi di registrazione, la Legge n. 90/2024 impone alle pubbliche amministrazioni di adottare una governance interna specifica per la gestione del rischio cyber. In particolare, gli enti dovranno istituire strutture interne dedicate alla pianificazione, adozione e monitoraggio delle misure di sicurezza informatica.

Queste strutture dovranno operare nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, adattando le misure alle dimensioni e alla complessità dell’ente pubblico. Inoltre, sarà obbligatorio individuare un referente per la cybersicurezza, una figura chiave responsabile del dialogo con l’ACN e della supervisione delle attività di gestione del rischio informatico.

Cybersecurity 2025 e PA: le più recenti normative mirano non soltanto a rafforzare le capacità di prevenzione e risposta delle pubbliche amministrazioni, ma anche a creare un sistema uniforme e integrato di gestione della sicurezza informatica. Questo approccio, volto a garantire la coerenza tra le normative nazionali ed europee, consente di superare eventuali frammentazioni e di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi cyber a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica. La capacità delle pubbliche amministrazioni di rispondere a tali obblighi non sarà solo una questione di conformità normativa, ma rappresenterà un elemento determinante per la tutela degli interessi strategici nazionali e per la resilienza complessiva del sistema paese.

Cybersecurity 2025: obblighi di notifica degli incidenti informatici

Tra le novità più importanti vi sono gli obblighi di notifica degli incidenti informatici, previsti sia dalla Legge n. 90/2024 sia dal Decreto NIS 2. Questi obblighi mirano a garantire una risposta tempestiva e coordinata agli eventi che potrebbero compromettere la sicurezza di reti, sistemi e dati, consentendo alle autorità competenti di intervenire rapidamente per mitigarne gli effetti.

Entrambe le normative richiedono una doppia notifica, da effettuarsi secondo tempistiche ben definite. In primo luogo, una notifica preliminare deve essere inviata entro le 24 ore dalla scoperta dell’incidente. Questa prima comunicazione ha il compito di segnalare l’evento e fornire una panoramica iniziale delle sue potenziali implicazioni. Successivamente, entro 72 ore dallo stesso momento, è prevista una notifica completa, che includa una ricostruzione dettagliata delle cause e degli effetti dell’incidente, nonché delle misure adottate per contenerlo.

Un elemento di divergenza tra le due discipline riguarda la nozione di incidente informatico e i criteri per la sua notifica. La Legge n. 90/2024 rinvia alla tassonomia definita per il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, richiamando parametri specifici per classificare gli eventi rilevanti. Il Decreto NIS 2, invece, definisce autonomamente il concetto di incidente, stabilendo soglie di gravità che determinano l’obbligo di segnalazione. Nonostante tali differenze, il decreto di recepimento della direttiva europea abroga alcune disposizioni precedenti, creando le basi per una maggiore uniformità tra le normative (ma sollevando anche alcuni dubbi!).

Inoltre, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha già pubblicato linee guida operative per la gestione delle notifiche relative agli incidenti disciplinati dalla Legge n. 90/2024. Si auspica che analoghe indicazioni vengano estese anche agli incidenti contemplati dal Decreto NIS 2, al fine di garantire una procedura uniforme e facilmente applicabile per tutti i soggetti interessati.

Cybersecurity 2025: gestione del rischio e compliance by design

Le normative in esame pongono al centro delle sue disposizioni l’importanza di una gestione proattiva e strutturata del rischio informatico, basata sui principi del by design. Questo approccio mira a integrare la sicurezza informatica nei processi organizzativi sin dalla loro progettazione, evitando interventi frammentari e promuovendo soluzioni proporzionate alle specificità di ogni ente pubblico o soggetto privato.

Sia la Legge n. 90/2024 sia il Decreto NIS 2 richiedono ai soggetti inclusi nei rispettivi perimetri di applicazione di adottare sistemi di gestione del rischio che non si limitino all’implementazione di misure minime, ma che siano caratterizzati da una pianificazione strategica. Tali sistemi devono includere la valutazione costante delle vulnerabilità e dei potenziali impatti, la definizione di misure tecniche e organizzative adeguate, nonché l’istituzione di meccanismi di monitoraggio e aggiornamento continuo delle politiche di sicurezza.

In particolare, la Legge n. 90/2024 stabilisce che le pubbliche amministrazioni identifichino strutture interne specificamente dedicate alla gestione del rischio cyber. Queste strutture, oltre a monitorare l’efficacia delle misure adottate, devono essere in grado di elaborare piani di risposta agli incidenti e garantire la resilienza dell’ente di fronte a eventuali minacce.

Al contempo, il Decreto NIS 2 estende la responsabilità della gestione del rischio agli organi direttivi delle organizzazioni, sottolineando la necessità di un coinvolgimento attivo del management nell’implementazione delle misure di sicurezza.

La reale efficacie delle citate normative dipenderà dalla capacità dei soggetti interessati di trasformare tali obblighi in un sistema di gestione integrato, che consideri il rischio informatico non solo come un problema tecnico, ma come una sfida organizzativa.

La compliance by design richiede infatti un impegno continuo per identificare, mitigare e monitorare i rischi, promuovendo una cultura della sicurezza che coinvolga tutti i livelli dell’organizzazione. Questo approccio strategico non solo garantisce la conformità normativa, ma rappresenta un valore aggiunto per la sostenibilità di imprese e pubbliche amministrazioni.

Cybersecurity 2025 e il procurement pubblico

Un aspetto cruciale riguarda l’attenzione alla sicurezza informatica nell’ambito del procurement pubblico, un settore strategico per la tutela degli interessi nazionali. La Legge n. 90/2024 dedica una specifica disciplina ai contratti pubblici relativi a beni e servizi informatici, stabilendo regole rigorose per garantire che i fornitori rispettino elevati standard di sicurezza.

Questa normativa prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento di contratti riguardanti sistemi e servizi informatici, adottino criteri di valutazione che tengano conto del rischio cyber. Tale approccio si basa sul principio che la sicurezza delle reti e dei sistemi non possa essere disgiunta dalla sicurezza della catena di approvvigionamento, un aspetto particolarmente rilevante per le infrastrutture critiche e per i servizi essenziali.

La selezione dei fornitori dovrà quindi considerare non solo l’offerta economica, ma anche la capacità degli operatori economici di garantire la protezione dei dati e la resilienza delle soluzioni proposte.

Il Decreto NIS 2 rafforza questa impostazione, imponendo ai soggetti rientranti nel suo perimetro di applicazione l’adozione di misure per la gestione del rischio cyber lungo l’intera supply chain. Tale obbligo, che si estende anche ai rapporti con fornitori e subappaltatori, richiede un’analisi approfondita delle vulnerabilità e delle interdipendenze che possono compromettere la sicurezza dei servizi forniti.

L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema in cui la sicurezza informatica sia un elemento imprescindibile nelle procedure di approvvigionamento pubblico. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a sviluppare competenze specifiche per identificare i rischi connessi ai contratti di fornitura e a predisporre misure di mitigazione adeguate.

In quest’ottica, il procurement diventa non solo uno strumento per l’acquisizione di beni e servizi, ma anche un mezzo per promuovere una maggiore consapevolezza delle sfide legate alla sicurezza informatica e per stimolare il mercato a investire in soluzioni innovative e resilienti. La capacità di integrare la gestione del rischio cyber nei processi di procurement sarà determinante per garantire una protezione efficace delle infrastrutture e dei servizi strategici del paese.

Cybersecurity 2025: cosa ci aspetta?

La Legge 90/2024 e il Decreto NIS 2 sono testi normativi di centrale importanza per il rafforzamento della sicurezza informatica in Italia. Gli obblighi introdotti da queste normative non possono essere adempiuti in modo soltanto formale, ma richiedono un approccio strategico per migliorare la resilienza delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, proteggendo le infrastrutture critiche e garantendo la continuità dei servizi essenziali.

Le sfide principali riguardano la capacità dei soggetti interessati di implementare soluzioni di governance adeguate, gestire il rischio informatico in modo proattivo e conformarsi ai requisiti di notifica degli incidenti secondo le procedure stabilite.

Cybersecurity 2025: lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni per offrire supporto strategico nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa, garantendo un’assistenza personalizzata e conforme alle più recenti disposizioni normative.

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Cybersecurity 2025: Studio Legale D’Agostino a Roma. Consulenza e supporto operativo per imprese e PA su Decreto NIS 2 e Legge 90.