da Redazione | Feb 26, 2025 | Diritto Penale
Phishing è il termine con cui si identifica una delle più insidiose forme di truffa informatica, caratterizzata dall’inganno finalizzato alla sottrazione di dati sensibili e informazioni riservate. L’evoluzione tecnologica e la crescente digitalizzazione delle attività quotidiane hanno ampliato le possibilità di comunicazione e gestione dei servizi online, ma al contempo hanno esposto gli utenti a nuove minacce. Il phishing, in particolare, si avvale di tecniche fraudolente attraverso le quali il soggetto agente, comunemente noto come phisher, induce la vittima a rivelare spontaneamente dati personali, quali credenziali di accesso a servizi bancari, numeri di carte di credito e informazioni finanziarie.
L’attacco si concretizza mediante l’invio di comunicazioni apparentemente legittime, che riproducono i segni distintivi di istituti bancari, enti pubblici o aziende note, al fine di persuadere l’utente a fornire informazioni riservate o a eseguire azioni che compromettano la sicurezza dei suoi dati. Generalmente, il phishing avviene attraverso e-mail fraudolente, messaggi di testo o chiamate telefoniche, all’interno delle quali la vittima viene indotta a cliccare su link malevoli o a scaricare allegati dannosi, con il conseguente rischio di compromissione dei propri dispositivi e dell’integrità delle informazioni personali.
L’impatto del phishing non si esaurisce nel mero contesto informatico, ma determina rilevanti conseguenze economiche e giuridiche per le vittime, che possono subire ingenti perdite patrimoniali e la violazione della propria privacy. L’elevato grado di sofisticazione delle tecniche adottate dai phisher, unito alla crescente difficoltà nel riconoscere le comunicazioni fraudolente, rende indispensabile un’attenta analisi del fenomeno, con l’obiettivo di comprenderne le modalità operative e individuare misure efficaci di prevenzione e tutela.
Phishing e social engineering: il meccanismo dell’inganno
Phishing e ingegneria sociale rappresentano due fenomeni strettamente connessi, in quanto il successo degli attacchi si fonda sull’applicazione di tecniche psicologiche volte a manipolare il comportamento della vittima. L’ingegneria sociale, infatti, è l’insieme di strategie basate sulla persuasione e sullo sfruttamento delle reazioni automatiche della mente umana, con lo scopo di indurre il soggetto passivo a compiere un’azione specifica senza che questi si renda conto di essere stato influenzato da un soggetto esterno.
Nel contesto del phishing, il truffatore elabora messaggi ingannevoli che riproducono fedelmente il linguaggio, la struttura e i segni distintivi di comunicazioni ufficiali inviate da istituti bancari, enti pubblici o aziende. L’obiettivo è quello di suscitare nella vittima un senso di urgenza o di pericolo, inducendola a ritenere che sia necessario compiere un’azione immediata per evitare presunte conseguenze negative.
Un esempio tipico è rappresentato dai messaggi che informano l’utente di un presunto problema di sicurezza del proprio conto bancario, della necessità di aggiornare le credenziali di accesso o di verificare transazioni sospette. Simili comunicazioni sono progettate per far leva sulla paura e sull’ansia della vittima, spingendola ad agire impulsivamente senza effettuare i necessari controlli.
L’efficacia del phishing è accresciuta dalla capacità del phisher di creare un contesto comunicativo verosimile e coerente, che lasci intendere alla vittima di avere il controllo della situazione e di poter risolvere il problema autonomamente.
A tale scopo, il linguaggio utilizzato nelle comunicazioni fraudolente è attentamente calibrato per mantenere un tono istituzionale e rassicurante, evitando espressioni eccessivamente intimidatorie che potrebbero destare sospetti. L’elemento psicologico gioca un ruolo determinante nella riuscita dell’attacco, poiché il soggetto passivo, convinto di agire in modo razionale e autodeterminato, finisce per eseguire le istruzioni dell’attaccante, fornendo i propri dati personali o accedendo a piattaforme compromesse.
Le diverse forme di phishing e il loro funzionamento
Il phishing è un fenomeno in costante evoluzione, caratterizzato dall’adattamento delle tecniche di attacco alle nuove abitudini digitali degli utenti e ai sistemi di sicurezza implementati dalle piattaforme online. Sebbene il principio di base rimanga invariato, esistono diverse varianti di phishing, ciascuna con modalità operative specifiche, studiate per aumentare l’efficacia dell’inganno e rendere più complesso il riconoscimento della truffa. Per una sintesi sulla descrizione del fenomeno, rinviamo al sito della Polizia Postale.
Una delle forme più comuni è il deceptive phishing, che si basa sull’invio massivo di comunicazioni fraudolente a un numero indeterminato di utenti, senza una selezione specifica della vittima. Il messaggio, solitamente veicolato tramite e-mail, riproduce l’identità grafica e il linguaggio di enti bancari, piattaforme di pagamento o servizi online di largo utilizzo, inducendo il destinatario a inserire le proprie credenziali di accesso in una pagina web contraffatta. Questa tipologia di attacco si caratterizza per l’approccio generico, in quanto mira a raggiungere il maggior numero possibile di utenti, confidando nel fatto che una percentuale di essi cadrà nella trappola.
Un’evoluzione del phishing tradizionale è rappresentata dallo spear Phishing, una tecnica più sofisticata che prevede una fase preliminare di raccolta delle informazioni sulla vittima, al fine di personalizzare il messaggio-esca. A differenza del deceptive Phishing, che si affida a una strategia indiscriminata, lo spear Phishing colpisce in modo mirato, utilizzando dettagli specifici sulla persona o sull’organizzazione attaccata per conferire maggiore credibilità alla comunicazione fraudolenta. L’elemento distintivo di questa variante è l’elevato grado di verosimiglianza, che riduce la capacità della vittima di riconoscere la natura ingannevole del messaggio.
Ulteriori varianti del phishing includono lo smishing e il vishing, che differiscono dal modello classico per il mezzo di comunicazione impiegato. Lo smishing sfrutta l’invio di SMS contenenti link dannosi o richieste di informazioni personali, mentre il vishing utilizza chiamate telefoniche nelle quali il truffatore si spaccia per un operatore di banca, un ente pubblico o un servizio clienti, inducendo la vittima a fornire dati sensibili. In questi casi, l’attacco si avvale spesso della tecnica dello spoofing, che consente di alterare il numero di telefono del mittente per far apparire la chiamata come proveniente da un’istituzione affidabile.
Tra le forme più recenti di phishing si segnala il deepfake phishing, una tecnica che combina l’uso dell’intelligenza artificiale con strumenti di manipolazione multimediale avanzati. Di tale nuova tipologia tratteremo nei paragrafi seguenti.
Phishing e il quadro giuridico: truffa e frode informatica
Il phishing rappresenta una condotta illecita priva di una specifica incriminazione autonoma all’interno del codice penale italiano. Tuttavia, la sua realizzazione si articola attraverso comportamenti riconducibili a diverse fattispecie criminose, tra cui la truffa prevista dall’art. 640 c.p., la frode informatica disciplinata dall’art. 640-ter c.p., la sostituzione di persona ex art. 494 c.p. e l’accesso abusivo a un sistema informatico sanzionato dall’art. 615-ter c.p.. L’inquadramento giuridico della fattispecie varia a seconda delle modalità con cui il phishing viene perpetrato e degli strumenti utilizzati dal soggetto agente per appropriarsi indebitamente delle informazioni riservate della vittima.
La qualificazione del phishing come truffa ai sensi dell’art. 640 c.p. è stata oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza. La disposizione punisce chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il soggetto agente utilizza un messaggio decettivo, inducendo la vittima a ritenere autentica una comunicazione fraudolenta e a compiere volontariamente un’azione che determina un pregiudizio economico. La condotta del phisher, pertanto, può rientrare nella nozione di truffa tradizionale, in quanto l’induzione in errore della vittima avviene mediante raggiri finalizzati all’ottenimento di un vantaggio patrimoniale illecito.
L’applicazione dell’art. 640-ter c.p., che disciplina la frode informatica, diventa rilevante qualora l’attacco si realizzi attraverso l’alterazione di un sistema informatico o telematico. La norma punisce chiunque, “alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico”, ottenga un profitto illecito con danno altrui.
Tale disposizione potrebbe trovare applicazione nei casi in cui il phishing si concretizzi mediante l’uso di malware o software autoinstallanti che sottraggono dati sensibili della vittima senza che vi sia un’interazione consapevole da parte di quest’ultima. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la frode informatica potrebbe applicarsi anche alle condotte più “tradizionali”, qualora l’attaccante riesca a ottenere il profitto intervenendo senza diritto su sistemi informatici (es. facendo uso delle credenziali precedentemente sottratte per eseguire un bonifico).
Un ulteriore profilo giuridico del phishing riguarda la sostituzione di persona, sanzionata dall’art. 494 c.p., qualora l’attaccante utilizzi illecitamente l’identità di un soggetto terzo, come un istituto bancario o un ente pubblico, per rendere più credibile l’inganno. Tale condotta si realizza quando il truffatore falsifica l’intestazione di un’e-mail o manipola l’identità del mittente per far apparire la comunicazione come proveniente da un soggetto istituzionale reale.
Infine, nelle ipotesi in cui l’autore del reato utilizzi le credenziali sottratte per accedere indebitamente agli account online della vittima, potrebbe configurarsi il il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p.. La disposizione punisce chi si introduce in un sistema informatico protetto senza autorizzazione o vi si mantiene contro la volontà del titolare. Tale reato assume particolare rilevanza nei casi in cui il phishing abbia come obiettivo il controllo degli account bancari della vittima o l’accesso a dati riservati custoditi in piattaforme online.
La sovrapposizione tra queste diverse fattispecie penali dimostra come la condotta, nel suo complesso, possa integrare una pluralità di reati, a seconda delle modalità esecutive adottate dal phisher. La giurisprudenza ha chiarito che, in determinati casi, può configurarsi un concorso di reati.
Phishing e nuove tecnologie: l’intelligenza artificiale al servizio della frode
Il phishing è un fenomeno in continua evoluzione, che trae vantaggio dall’innovazione tecnologica per affinare le proprie modalità operative e incrementare il tasso di successo degli attacchi. L’introduzione di strumenti avanzati, tra cui sistemi di intelligenza artificiale, ha reso le truffe informatiche ancora più sofisticate e difficili da individuare, riducendo sensibilmente la capacità delle vittime di riconoscere la natura fraudolenta delle comunicazioni ricevute.
L’intelligenza artificiale, grazie alla capacità di elaborare grandi quantità di dati e simulare il linguaggio naturale, viene impiegata dai criminali informatici per generare contenuti personalizzati che aumentano la credibilità dei messaggi di phishing. Gli algoritmi avanzati consentono di analizzare i comportamenti digitali delle vittime, raccogliere informazioni dai social network e creare messaggi ingannevoli altamente verosimili.
Un ulteriore sviluppo che ha incrementato la pericolosità del phishing è rappresentato dall’impiego della tecnologia deepfake, che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare contenuti multimediali falsificati. Questa innovazione ha portato alla diffusione di una nuova forma di attacco, nota come deepfake phishing, che si distingue per l’utilizzo di video, immagini o messaggi audio alterati in modo da riprodurre fedelmente l’aspetto e la voce di persone reali. Attraverso questi strumenti, i truffatori possono impersonare dirigenti aziendali, funzionari di enti pubblici o persone di fiducia della vittima, aumentando la probabilità che quest’ultima cada nell’inganno.
Il deepfake phishing ha trovato particolare applicazione nelle frodi aziendali e nei tentativi di CEO fraud, in cui i criminali informatici si spacciano per alti dirigenti di un’azienda e inducono dipendenti o collaboratori a effettuare bonifici fraudolenti o a condividere informazioni riservate. La capacità di generare contenuti audio e video realistici rende questa tipologia di attacco estremamente efficace, poiché la vittima, ritenendo di interagire con un interlocutore affidabile, difficilmente mette in dubbio l’autenticità della richiesta.
L’evoluzione tecnologica ha inoltre ampliato il raggio d’azione del phishing, consentendo la creazione di siti web contraffatti con livelli di realismo sempre più elevati. Gli attacchi che un tempo si limitavano alla semplice riproduzione grafica di una pagina web ora sfruttano l’intelligenza artificiale per replicare in tempo reale le interazioni tipiche di un portale legittimo, generando risposte dinamiche agli utenti e simulando il comportamento di un servizio autentico. Queste tecniche avanzate riducono la percezione del rischio e inducono le vittime a inserire le proprie credenziali senza sospettare la natura fraudolenta del sito visitato.
L’influenza delle nuove tecnologie sul phishing dimostra come la criminalità informatica sia in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del panorama digitale, sfruttando strumenti innovativi per perfezionare le proprie strategie fraudolente. La crescente sofisticazione degli attacchi richiede un approccio integrato alla sicurezza informatica, basato su una combinazione di prevenzione, formazione degli utenti e strumenti avanzati di protezione, al fine di contrastare efficacemente le minacce emergenti.
Prevenire il phishing: strategie e accorgimenti per difendersi
La prevenzione è l’elemento cardine nella difesa contro le frodi informatiche, poiché il riconoscimento tempestivo dei segnali d’allarme può evitare conseguenze dannose per gli utenti e le organizzazioni. La protezione contro il phishing si fonda su una combinazione di buone pratiche di sicurezza informatica, strumenti tecnologici avanzati e un’adeguata consapevolezza del rischio.
Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione è il riconoscimento delle caratteristiche comuni degli attacchi Phishing. Le comunicazioni fraudolente presentano spesso elementi ricorrenti, tra cui un linguaggio persuasivo che richiama situazioni di emergenza, la richiesta di inserire credenziali personali, link che rimandano a pagine web contraffatte e mittenti dall’apparenza ingannevole.
L’analisi critica del contenuto di un’e-mail o di un messaggio, unita alla verifica dell’indirizzo del mittente e dell’autenticità dei collegamenti ipertestuali, rappresenta il primo strumento di autodifesa. Nessuna istituzione bancaria o azienda affidabile richiede l’inserimento di dati sensibili tramite e-mail o SMS, pertanto, la ricezione di simili richieste deve essere considerata un chiaro indicatore di un tentativo di Phishing.
Un ulteriore accorgimento essenziale è l’utilizzo dell’autenticazione a più fattori, che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account personali e aziendali. Questo sistema impedisce agli aggressori di ottenere accesso non autorizzato anche nel caso in cui riescano a sottrarre le credenziali di accesso, poiché sarà necessario un secondo codice di verifica generato su un dispositivo di proprietà dell’utente. L’implementazione di password robuste e uniche per ciascun servizio online riduce, inoltre, il rischio che la compromissione di un singolo account possa estendersi ad altre piattaforme.
L’installazione e l’aggiornamento regolare di software di sicurezza, tra cui antivirus, firewall e filtri anti-phishing, contribuisce in modo significativo alla protezione dalle minacce informatiche. Molti servizi di posta elettronica integrano già sistemi di rilevamento automatico che segnalano i messaggi sospetti o li collocano direttamente nella cartella spam. Tuttavia, è opportuno adottare ulteriori misure, come l’abilitazione di funzionalità avanzate di protezione della navigazione e l’uso di estensioni browser progettate per identificare siti web malevoli prima che l’utente inserisca informazioni sensibili.
Un ruolo determinante nella prevenzione del phishing è svolto dalla cybersecurity awareness, ovvero la formazione degli utenti sui rischi legati alle truffe informatiche e sulle corrette pratiche di comportamento online. In ambito aziendale, l’adozione di programmi di formazione periodica per il personale riduce sensibilmente la vulnerabilità delle organizzazioni agli attacchi mirati.
Molti attacchi di phishing, infatti, prendono di mira dipendenti e dirigenti per ottenere accesso alle infrastrutture informatiche aziendali, sfruttando la mancanza di consapevolezza sui rischi informatici. L’organizzazione di simulazioni di attacchi phishing, in cui gli utenti vengono esposti a e-mail fraudolente create a scopo didattico, rappresenta un metodo efficace per migliorare la capacità di riconoscere e reagire correttamente ai tentativi di frode.
Nel caso in cui si sospetti di aver ricevuto una comunicazione fraudolenta, è essenziale evitare di cliccare su link o scaricare allegati, e verificare l’autenticità del messaggio contattando direttamente l’ente o l’azienda presunta mittente attraverso i canali ufficiali. In caso di dubbio, è sempre preferibile non eseguire alcuna azione e procedere a una verifica preventiva. Le autorità di regolamentazione e gli istituti bancari forniscono strumenti per segnalare i tentativi di phishing, contribuendo così a identificare e bloccare gli attacchi in corso.
In definitiva, la prevenzione del Phishing richiede un approccio multidisciplinare, che combini tecnologie di protezione, consapevolezza e buone pratiche di sicurezza digitale.
Conclusioni: cosa fare in caso di attacco phishing
La crescente sofisticazione delle tecniche di attacco rende essenziale l’adozione di misure preventive efficaci, basate sulla consapevolezza dei rischi e sull’utilizzo di strumenti di sicurezza avanzati. Il riconoscimento tempestivo dei segnali di un tentativo di phishing, unito all’applicazione di protocolli di autenticazione e verifica, è la strategia più efficace per evitare di cadere vittima di truffe informatiche.
Nel caso in cui un attacco abbia già avuto successo, è fondamentale intervenire immediatamente, segnalando l’accaduto alle autorità competenti, contattando il proprio istituto bancario per limitare i danni finanziari e adottando misure per ripristinare la sicurezza dei propri account e dispositivi.
La protezione dalle frodi informatiche non può prescindere da un’adeguata consulenza legale e da un’efficace gestione della sicurezza cibernetica. Il nostro Studio fornisce supporto specializzato a privati e aziende nella prevenzione e gestione delle conseguenze derivanti da attacchi informatici, offrendo assistenza nella valutazione dei rischi, nella predisposizione di strategie di tutela e nella difesa dei diritti di reati informatici.
da Redazione | Feb 17, 2025 | Diritto Penale
L’impiego dell’IA in ambito medico sta determinando una trasformazione profonda nel settore sanitario, in particolare nel campo della diagnostica medica. La capacità di analizzare grandi quantità di dati clinici, individuare schemi e formulare ipotesi diagnostiche ha reso l’intelligenza artificiale uno strumento “di frontiera” per il miglioramento delle prestazioni sanitarie, incidendo significativamente sul rapporto tra medico e paziente.
L’IA non si limita a supportare il medico, ma può apprendere e modificare il proprio funzionamento nel tempo, rendendo ancora più complessa l’individuazione delle responsabilità in caso di errore diagnostico. Tale evoluzione pone questioni giuridiche di rilevante spessore, in particolare in relazione alla responsabilità penale derivante dall’utilizzo di sistemi automatizzati nella pratica medica. Il problema della corretta imputazione dell’errore diagnostico, infatti, dipende dal ruolo attribuito all’IA, che può essere impiegata come strumento di supporto o come vero e proprio sostituto della decisione medica.
In quest’ultimo caso, l’attribuzione della responsabilità non riguarderebbe più esclusivamente il medico, ma si estenderebbe ai produttori e sviluppatori di tali sistemi, con il conseguente interrogativo sull’applicabilità delle attuali norme penali a scenari di crescente automazione nella sanità.
Il presente contributo rappresenta una versione estesa dell’approfondimento già pubblicato su HealthTech360.
IA in ambito medico e il ruolo della diagnostica automatizzata
L’introduzione dell’IA in ambito medico ha determinato un mutamento significativo nella metodologia diagnostica, incidendo sia sulla raccolta e interpretazione dei dati clinici sia sul processo decisionale del medico.
Tradizionalmente, l’attività diagnostica si articola in una serie di fasi ben definite che includono la raccolta delle informazioni cliniche rilevanti, la formulazione di una diagnosi differenziale, l’approfondimento del quadro clinico e, infine, l’individuazione della diagnosi definitiva.
L’avvento di strumenti basati su intelligenza artificiale ha reso possibile un potenziamento dell’intero processo, superando il tradizionale utilizzo della tecnologia quale mero supporto alla raccolta dati e consentendo invece l’autonoma elaborazione di ipotesi diagnostiche da parte di sistemi avanzati.
Il funzionamento di questi strumenti si basa su modelli matematici capaci di analizzare enormi quantità di dati clinici, individuando correlazioni e schemi non immediatamente percepibili dall’occhio umano. L’IA in ambito medico consente così di identificare con maggiore precisione patologie complesse, migliorando l’accuratezza e la tempestività della diagnosi, in particolare nei settori della diagnostica per immagini, della medicina predittiva e della personalizzazione dei trattamenti terapeutici.
Tuttavia, il passaggio da un modello in cui l’IA rappresenta uno strumento di supporto a uno in cui assume un ruolo preponderante nel processo diagnostico solleva delicate questioni giuridiche. La capacità degli algoritmi di adattarsi autonomamente all’esperienza clinica, modificando nel tempo il proprio comportamento sulla base dei dati raccolti, introduce un ulteriore elemento di complessità, poiché rende più difficile prevedere e controllare l’esito delle decisioni generate dal sistema.
IA in ambito medico: il quadro normativo e gli obblighi cautelari
A livello normativo, i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nella sanità rientrano nella categoria dei dispositivi medici, come stabilito dalla Direttiva 85/374/CEE e dal Regolamento (UE) 2017/745, che disciplinano la sicurezza e l’immissione in commercio di prodotti medici.
Sul piano civilistico, l’inserimento degli strumenti IA-based tra i dispositivi medici implica l’applicazione della disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso, attribuendo ai fabbricanti l’onere di garantire che il sistema non presenti difetti che possano causare danni ai pazienti.
Un ulteriore riferimento normativo – oggi di centrale importanza – è il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), recentemente approvato dal Parlamento europeo, che disciplina gli obblighi specifici per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio. In virtù dell’articolo 6, i sistemi IA impiegati nella diagnostica medica rientrano tra quelli sottoposti a requisiti più stringenti in termini di trasparenza, gestione del rischio e conformità alle normative di sicurezza.
Il Regolamento impone ai produttori di adottare misure di controllo rigorose per garantire che i sistemi rispettino standard elevati di qualità e sicurezza, attraverso la gestione del rischio, la sorveglianza post-commercializzazione e l’implementazione di procedure di verifica periodica delle prestazioni del software.
Particolare attenzione è riservata alla trasparenza del processo decisionale dell’IA, che rappresenta una delle criticità più rilevanti nel settore sanitario. I sistemi basati su reti neurali profonde e machine learning possono infatti operare in modalità black box, rendendo difficile per il medico e per le autorità di controllo comprendere il percorso logico attraverso cui l’algoritmo è giunto a una determinata conclusione diagnostica.
L’AI Act stabilisce pertanto che i produttori devono garantire tracciabilità e spiegabilità degli output generati dall’IA, affinché il professionista sanitario possa valutare in modo consapevole le informazioni fornite e prendere decisioni in linea con le migliori pratiche mediche.
Parallelamente agli obblighi gravanti sui produttori, la normativa prevede doveri specifici per le strutture sanitarie e per i professionisti medici che utilizzano sistemi IA nella loro attività. La giurisprudenza, in particolare, riconosce che il medico conserva una posizione di garanzia nei confronti del paziente, con il dovere di verificare l’attendibilità dello strumento diagnostico e di valutarne criticamente i risultati. Questo principio comporta che, anche in presenza di un sistema IA certificato, il sanitario non possa affidarsi passivamente alle indicazioni fornite dall’algoritmo, ma debba sempre esercitare un controllo attivo e responsabile.
L’inosservanza di tali obblighi potrebbe determinare l’insorgere di responsabilità penale in caso di errore diagnostico, soprattutto laddove il medico abbia omesso di valutare con diligenza l’affidabilità del sistema o abbia adottato una diagnosi automatizzata senza sottoporla a una verifica clinica adeguata.
IA in ambito medico: focus sui profili di responsabilità
L’utilizzo dell’IA in ambito medico solleva rilevanti questioni circa la responsabilità penale del personale sanitario, soprattutto nei casi in cui l’impiego di tali tecnologie comporti errori diagnostici con conseguenze dannose per il paziente. La responsabilità può riguardare diverse figure, tra cui il medico, la struttura sanitaria e il produttore del sistema IA, a seconda delle circostanze in cui si verifica l’evento lesivo.
Uno dei principali riferimenti normativi in questo ambito è rappresentato dall’articolo 590-sexies, comma 1, c.p., che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Come noto, tale disposizione prevede che il medico possa andare esente da responsabilità se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, ma l’applicazione di questa norma ai sistemi IA risulta problematica, in quanto le best practice in materia di intelligenza artificiale sono in continua evoluzione e spesso non codificate in modo uniforme (o non codificate affatto).
Ciò crea un’incertezza giuridica che potrebbe tradursi in un aumento del contenzioso penale nei confronti dei professionisti sanitari che decidono di avvalersi di strumenti basati sull’IA in ambito medico per formulare diagnosi o definire percorsi terapeutici.
Peraltro, individuare con certezza il nesso di causalità tra il difetto del sistema IA e l’evento lesivo rappresenta un aspetto particolarmente complesso, soprattutto in presenza di dispositivi che operano in maniera autonoma e il cui comportamento può variare nel tempo in funzione dell’apprendimento automatico.
Un ulteriore profilo di responsabilità coinvolge la struttura sanitaria, che è tenuta a garantire un utilizzo appropriato delle tecnologie IA e a predisporre adeguati protocolli di verifica e sorveglianza. La struttura può essere chiamata a rispondere per responsabilità contrattuale, con l’onere della prova liberatoria a proprio carico, mentre il medico risponde in termini di responsabilità extracontrattuale, con la necessità per il paziente di dimostrare il nesso causale tra l’errore diagnostico e il danno subito.
Sul piano penale, la colpa professionale del medico potrebbe configurarsi qualora venga dimostrato che l’adozione del sistema IA sia avvenuta con negligenza, imperizia o imprudenza, ad esempio utilizzando un algoritmo privo delle necessarie certificazioni o facendo affidamento su un software che presenta limiti tecnici non adeguatamente considerati.
Le problematiche connesse alla responsabilità penale per l’uso dell’IA in ambito medico sono acuite dalla natura stessa di questi sistemi, che spesso operano in modo opaco e difficilmente comprensibile persino per gli stessi sviluppatori. La crescente diffusione di tecniche di deep learning ha accentuato il problema della black box AI, ossia l’incapacità di spiegare con precisione il ragionamento seguito dall’algoritmo per giungere a una determinata diagnosi. Questa caratteristica rende estremamente complesso per il medico controllare e verificare la correttezza delle informazioni fornite dal sistema, con il rischio di attribuire erroneamente la responsabilità dell’errore diagnostico al professionista sanitario, pur in assenza di una reale possibilità di intervento correttivo da parte di quest’ultimo.
In questo scenario, appare evidente che la responsabilità penale in ambito sanitario sta affrontando una fase di profonda trasformazione, in cui l’attribuzione della colpa non può più basarsi esclusivamente sui criteri tradizionali della colpa medica o della responsabilità da prodotto.
IA in ambito medico e la complessità dell’accertamento della responsabilità
L’accertamento della responsabilità penale per errore diagnostico, in caso di utilizzo dell’IA in ambito medico, rimane in assoluto la questione più spinosa e controversa. Essa coinvolge una pluralità di soggetti e impone un’analisi approfondita delle dinamiche che hanno portato all’evento lesivo. A differenza dei modelli tradizionali di imputazione della colpa in ambito sanitario, nei quali il nesso di causalità tra condotta del medico ed evento dannoso può essere ricostruito con criteri consolidati, l’introduzione dell’intelligenza artificiale potrebbe richiedere una revisione delle categorie giuridiche applicabili, a causa dell’autonomia e dell’evoluzione continua degli algoritmi.
Uno dei principali problemi riguarda la difficoltà di individuare il soggetto responsabile nel caso in cui un sistema IA diagnostico generi un errore con conseguenze dannose per il paziente. L’architettura di questi dispositivi prevede la partecipazione di diversi attori, tra cui i programmatori e sviluppatori dell’algoritmo, i produttori del dispositivo medico, i responsabili della manutenzione e degli aggiornamenti, nonché il personale sanitario che utilizza il sistema nella pratica clinica.
Tale frammentazione dei ruoli rende arduo stabilire in quale fase del processo si sia verificata la disfunzione che ha determinato l’errore diagnostico e, di conseguenza, attribuire la responsabilità penale a un determinato soggetto.
Inoltre, la capacità dei sistemi IA in ambito medico di apprendere autonomamente dall’esperienza clinica introduce un ulteriore elemento di incertezza nell’attribuzione della colpa. Le reti neurali e i modelli di machine learning non funzionano attraverso un insieme statico di regole prestabilite, bensì modificano il proprio comportamento nel tempo in base ai dati raccolti e alle interazioni con il contesto operativo.
Questo meccanismo, pur migliorando l’efficacia diagnostica nel lungo periodo, determina una crescente difficoltà nell’identificare le cause di un eventuale errore e nel comprendere se esso sia dovuto a un difetto originario del software, a un problema di addestramento dell’algoritmo o a un utilizzo non conforme da parte del medico.
In un simile contesto, il tradizionale approccio basato sull’imputazione della colpa per imperizia, imprudenza o negligenza rischia di risultare inadeguato, poiché il medico potrebbe non avere alcun controllo diretto sul processo decisionale dell’algoritmo e, al tempo stesso, il produttore potrebbe non essere in grado di prevedere con esattezza il comportamento futuro del sistema.
Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dalla combinazione dell’IA in ambito medico con altri strumenti digitali, come dispositivi di monitoraggio remoto o strumenti di imaging medico avanzato, che possono influenzare l’esito delle diagnosi attraverso l’integrazione di dati provenienti da fonti multiple. In questi casi, la ricostruzione del nesso di causalità tra il malfunzionamento del sistema e l’evento dannoso si complica ulteriormente, poiché la responsabilità potrebbe derivare non da un singolo errore, ma da un’interazione tra più fattori tecnologici.
Alla luce di queste problematiche, risulta evidente che i criteri tradizionali di attribuzione della responsabilità penale in ambito medico necessitano di un adeguamento per poter rispondere alle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale. Il diritto penale, fondato su principi di certezza e prevedibilità, si trova di fronte alla necessità di bilanciare la tutela dei pazienti con il rischio di creare un sistema di responsabilità eccessivamente gravoso per i medici e le strutture sanitarie.
In questo scenario, il legislatore e la giurisprudenza saranno chiamati a individuare soluzioni capaci di garantire un equo riparto delle responsabilità tra i soggetti coinvolti, evitando di generare una criminalizzazione eccessiva dei professionisti sanitari per eventi che, di fatto, potrebbero dipendere da variabili difficilmente controllabili.
IA in ambito medico e la collaborazione uomo-macchina: un nuovo modello di responsabilità
L’integrazione dell’IA in ambito medico nella pratica diagnostica ha determinato una ridefinizione dei rapporti tra il medico e gli strumenti tecnologici, sollevando interrogativi non solo in merito alla responsabilità individuale, ma anche riguardo alla possibile configurazione di una forma di responsabilità condivisa tra uomo e macchina.
Tradizionalmente, gli strumenti diagnostici erano considerati meri ausili del medico, il quale conservava un ruolo preminente nella valutazione delle informazioni cliniche e nella formulazione della diagnosi. Con l’avvento dei sistemi IA in ambito medico, in grado di elaborare autonomamente ipotesi diagnostiche e suggerire percorsi terapeutici, si sta delineando un nuovo paradigma in cui la decisione medica non è più il risultato esclusivo del ragionamento umano, ma deriva da una cooperazione tra professionista sanitario e algoritmo.
In questa prospettiva, l’IA in ambito medico non può essere considerata alla stregua di un semplice strumento consultivo, bensì deve essere interpretata come un elemento attivo nel processo decisionale. Tale cambiamento incide direttamente sull’imputazione della responsabilità penale, poiché il medico potrebbe essere chiamato a rispondere non solo per le proprie scelte, ma anche per gli errori derivanti dall’adozione delle indicazioni fornite dall’intelligenza artificiale. La questione diviene ancora più complessa nei casi in cui il sistema diagnostico abbia operato in modo non trasparente, fornendo risultati basati su correlazioni statistiche di difficile interpretazione.
Dal punto di vista giuridico, si aprono due possibili scenari. Nel primo, il sanitario conserva un ruolo di supervisione e controllo sul sistema IA in ambito medico, assumendo la piena responsabilità delle decisioni adottate sulla base delle analisi algoritmiche. In questo caso, la colpa del professionista potrebbe essere configurata qualora si dimostrasse che ha fatto affidamento in modo acritico su un sistema IA senza verificarne l’attendibilità o senza adottare ulteriori accertamenti clinici.
Nel secondo scenario, il medico e il sistema IA operano in una relazione di cooperazione decisionale, in cui il professionista segue le indicazioni dell’algoritmo in quanto ritenute altamente affidabili sulla base di dati oggettivi e standardizzati. In questa ipotesi, la responsabilità potrebbe essere distribuita tra il medico, il produttore del sistema IA e la struttura sanitaria, configurando un modello di cooperazione colposa.
La distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause indipendenti assume qui un rilievo fondamentale, poiché nel primo caso i soggetti coinvolti sono consapevoli di operare in un contesto di responsabilità condivisa, mentre nel secondo le condotte colpose restano autonome e non riconducibili a una collaborazione consapevole.
Un altro aspetto di particolare interesse riguarda l’eventuale responsabilità dei programmatori e degli sviluppatori del sistema IA, qualora il software utilizzato dal medico presenti difetti strutturali che abbiano influito sulla formulazione della diagnosi. In tal caso, si potrebbe configurare una responsabilità diretta dei produttori per prodotto difettoso, ai sensi delle normative europee in materia di dispositivi medici. Tuttavia, l’assenza di un criterio chiaro per stabilire il grado di autonomia dell’algoritmo rende incerta l’applicabilità delle norme tradizionali, poiché le attuali disposizioni sulla colpa professionale si basano su un modello di responsabilità che presuppone l’intervento umano come elemento centrale.
Il dibattito sulla responsabilità penale per l’uso dell’IA in ambito medico impone una riflessione sulla necessità di un aggiornamento normativo che tenga conto delle nuove dinamiche collaborative tra uomo e macchina. Il diritto penale tradizionale, fondato su categorie statiche di colpa e dolo, si trova a dover affrontare una realtà in cui le decisioni cliniche non sono più frutto della volontà esclusiva del medico, ma derivano dall’interazione con sistemi tecnologici sempre più avanzati.
L’assenza di una disciplina specifica su questi aspetti potrebbe portare a una distribuzione irrazionale della responsabilità, penalizzando eccessivamente il medico o, al contrario, lasciando impuniti gli errori derivanti da un utilizzo improprio dei sistemi IA. In tale contesto, diviene necessario individuare modelli di imputazione della colpa che siano in grado di bilanciare l’esigenza di tutela del paziente con il progresso tecnologico, evitando di ostacolare l’innovazione per il timore di un’eccessiva esposizione al rischio penale.
Conclusioni: prospettive future e scelte di politica criminale
L’evoluzione dell’IA in ambito medico sta modificando profondamente i parametri tradizionali della responsabilità penale in ambito sanitario, rendendo sempre più evidente la necessità di un adeguamento normativo. L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella diagnostica e nella formulazione delle scelte terapeutiche ha sollevato questioni complesse che riguardano l’attribuzione della colpa, il rapporto tra medico e macchina e la necessità di garantire un livello adeguato di sicurezza per il paziente senza scoraggiare l’innovazione tecnologica.
Una delle principali criticità emerse riguarda il vuoto normativo in materia di responsabilità derivante dall’utilizzo di dispositivi IA in ambito medico. Se da un lato il diritto penale tradizionale impone che l’imputazione della colpa si basi su criteri di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, dall’altro l’autonomia e l’evoluzione continua degli algoritmi complicano l’applicazione di tali principi, determinando il fenomeno del responsibility gap.
L’assenza di un controllo diretto da parte del medico sulle decisioni dell’algoritmo e l’impossibilità di prevedere con assoluta certezza il comportamento futuro del sistema IA potrebbero determinare situazioni in cui nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere penalmente, oppure, al contrario, portare a una responsabilità generalizzata che rischierebbe di penalizzare ingiustamente i professionisti sanitari.
Si dovrebbe al riguardo meditare su un modello di responsabilità plurisoggettiva che riconosca il ruolo attivo di tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nell’utilizzo dell’IA in ambito medico. In questa prospettiva, la responsabilità penale non ricadrebbe esclusivamente sul medico, ma sarebbe distribuita tra le diverse figure professionali coinvolte nella creazione e gestione del sistema IA, compresi i programmatori, i produttori di software e i responsabili della manutenzione degli algoritmi. Questo modello permetterebbe di superare le rigidità del sistema attuale, attribuendo la colpa in maniera proporzionata rispetto al grado di influenza che ciascun soggetto ha esercitato nella determinazione dell’errore diagnostico.
Sotto il profilo della politica criminale, la tendenza più ragionevole sembra essere quella di evitare una criminalizzazione generalizzata dell’uso dell’IA nella sanità, limitando l’intervento punitivo alle ipotesi di colpa grave e dolo, e rafforzando invece i meccanismi di compliance e controllo preventivo.
L’adozione di protocolli chiari sull’uso dell’IA, l’obbligo di trasparenza nell’addestramento degli algoritmi e l’istituzione di un sistema di certificazione per i dispositivi IA in ambito medico potrebbero costituire strumenti più efficaci per garantire la sicurezza dei pazienti rispetto a un’applicazione indiscriminata delle sanzioni penali.
Alla luce di queste considerazioni, è evidente che l’IA in ambito medico pone sfide inedite per il diritto penale, che non può più limitarsi a interpretare l’intelligenza artificiale come un semplice strumento, ma deve riconoscere il ruolo attivo che essa gioca nel processo diagnostico e terapeutico. La transizione verso un modello di responsabilità condivisa e l’adozione di nuovi criteri di imputazione della colpa rappresentano passi fondamentali per garantire un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la tutela dei diritti fondamentali dei pazienti.
In questo scenario in continua evoluzione, il legislatore e la giurisprudenza saranno chiamati a individuare soluzioni capaci di coniugare le esigenze della scienza medica con i principi fondamentali del diritto penale, evitando sia la deresponsabilizzazione totale dei soggetti coinvolti, sia l’imposizione di oneri eccessivi che potrebbero ostacolare il progresso della medicina digitale.
Il nostro studio legale, da sempre attento alle evoluzioni normative e tecnologiche, offre consulenza specializzata in compliance nel settore delle nuove tecnologie, con particolare attenzione all’integrazione dell’IA nei processi aziendali. Attraverso un approccio multidisciplinare, supportiamo aziende, sviluppatori e strutture sanitarie nell’adozione di disruptive technologies in conformità con la normativa vigente, minimizzando i rischi giuridici e promuovendo un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale.
La prevenzione è il fulcro della nostra attività: affianchiamo i nostri clienti nella definizione di protocolli operativi, nell’adeguamento ai requisiti normativi e nella predisposizione di modelli organizzativi che assicurino un impiego dell’IA quanto più possibile immune da rischi e orientato alla sicurezza e alla tutela dei diritti fondamentali.
da Redazione | Feb 4, 2025 | Diritto d'Impresa, Diritto Penale
La nomina dell’Organismo di Vigilanza garantisce l’effettività del Modello organizzativo 231, nell’ambito delle strategie aziendali di prevenzione dei reati all’interno dell’ente. L’Organismo di Vigilanza (OdV) è un organo di controllo indipendente, previsto dal D.lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sull’efficace attuazione e aggiornamento del modello, segnalando eventuali irregolarità e proponendo misure correttive.
L’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti ha determinato la necessità, per le imprese e le organizzazioni, di adottare strumenti di compliance aziendale in grado di ridurre il rischio di coinvolgimento in procedimenti sanzionatori.
Il modello organizzativo 231, se adeguatamente implementato e aggiornato, può costituire una causa esimente dalla responsabilità dell’ente, ma solo a condizione che sia stata la nomina dell’Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.
L’OdV svolge quindi un ruolo chiave nel garantire che il modello non si riduca a un mero apparato formale, ma sia concretamente applicato nella gestione aziendale. La sua istituzione e il suo funzionamento devono essere regolati da criteri rigorosi, in modo da assicurare una vigilanza efficace sui processi interni e sugli obblighi di prevenzione dei reati.
Nei paragrafi successivi verranno approfonditi i criteri di nomina dell’Organismo di Vigilanza 231, i requisiti necessari per i suoi componenti, le sue principali funzioni e l’importanza dei flussi informativi come strumento essenziale per il corretto svolgimento della sua attività di controllo.
Nomina dell’Organismo di Vigilanza 231: criteri e modalità
La Nomina dell’Organismo di Vigilanza è un atto di fondamentale importanza per l’efficace attuazione del Modello organizzativo 231. Solitamente essa viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con l’obiettivo di garantire che il soggetto o i soggetti designati abbiano i requisiti di autonomia, indipendenza e competenza richiesti dalla normativa. L’OdV può avere una composizione monocratica o collegiale, a seconda delle dimensioni e della complessità organizzativa dell’ente.
Per le imprese di piccole dimensioni e per le start-up, l’art. 6, comma 4 del D.lgs. 231/2001 prevede che i compiti dell’OdV possano essere svolti direttamente dall’organo dirigente, senza la necessità di un organismo separato. Questa soluzione, sebbene legittima, solleva criticità in termini di indipendenza e obiettività del controllo, motivo per cui molte aziende, anche di ridotte dimensioni, preferiscono istituire un OdV autonomo. Abbiamo trattato il tema in un precedente articolo, al quale facciamo rinvio.
Per le imprese di medie e grandi dimensioni, invece, la composizione collegiale è generalmente preferibile, in quanto consente una maggiore distribuzione delle competenze e una più efficace gestione dei controlli.
L’OdV può essere composto sia da componenti interni all’ente (ad esempio il responsabile dell’internal audit o della funzione legale) sia da esperti esterni con competenze specifiche in diritto penale d’impresa, sistemi di controllo e compliance aziendale. La scelta tra un modello monocratico o collegiale dipende dalla necessità di assicurare l’effettività e l’efficacia del controllo, evitando qualsiasi interferenza con le attività operative dell’ente.
Una particolare attenzione deve essere posta nella definizione dei criteri di nomina. Per garantire l’autonomia dell’OdV, è necessario che i componenti non abbiano conflitti di interesse, vincoli di subordinazione o ruoli operativi che potrebbero comprometterne l’imparzialità. Inoltre, il loro mandato deve essere stabilito per un periodo di tempo definito, con possibilità di rinnovo, e deve essere prevista una procedura di revoca solo per giusta causa, evitando la possibilità di pressioni o interferenze indebite.
La nomina dell’Organismo di Vigilanza rappresenta, dunque, una fase delicata che incide direttamente sull’efficacia del modello organizzativo. Un OdV correttamente selezionato, e dotato dei requisiti richiesti dalla normativa, permette di garantire la corretta funzionalità del sistema di prevenzione dei reati e per conferire all’ente un’effettiva protezione dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Requisiti per la Nomina dell’Organismo di Vigilanza 231
Guardano alla prassi e alle best practices di settore, i principali requisiti per la Nomina dell’Organismo di Vigilanza sono tre: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tali caratteristiche non solo assicurano il corretto funzionamento dell’OdV, ma sono anche decisive per dimostrare l’effettività del modello 231, evitando che esso venga considerato un mero strumento formale privo di reale applicazione.
a) Autonomia e indipendenza
Il principio di autonomia e indipendenza dell’OdV è essenziale affinché l’organismo possa esercitare il proprio ruolo senza subire pressioni o interferenze da parte degli organi di gestione dell’ente. Il D.lgs. 231/2001 non fornisce una definizione puntuale di tali requisiti, ma la prassi e la giurisprudenza hanno chiarito che l’OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.
Affinché sia garantita l’autonomia decisionale, la nomina dell’Organismo di Vigilanza deve riguardare soggetti che non siano coinvolti nelle attività operative dell’ente e che non abbiano interessi economici rilevanti nell’organizzazione. Questo significa, ad esempio, che un dirigente con poteri esecutivi o un membro del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato come OdV, in quanto la sua funzione di controllo potrebbe risultare compromessa dalla partecipazione alle decisioni gestionali.
L’indipendenza dell’OdV deve essere valutata sia a livello oggettivo che soggettivo. Sul piano oggettivo, l’OdV deve essere collocato in una posizione di livello, ma senza essere sottoposto a direttive o condizionamenti operativi.
Sul piano oggettivo, i componenti dell’OdV devono essere privi di conflitti di interesse con l’ente e con le società collegate o controllate. Non devono inoltre esistere vincoli di parentela o affinità con i vertici aziendali, né partecipazioni azionarie o interessi economici significativi nell’ente.
L’atto di nomina dell’Organismo di Vigilanza deve inoltre prevedere garanzie di stabilità e protezione nei confronti dei componenti, evitando che possano essere rimossi o sostituiti senza una giusta causa. Il loro incarico deve avere una durata definita e la revoca deve essere giustificata esclusivamente in presenza di comprovate inadempienze o conflitti di interesse sopravvenuti.
b) Professionalità
La competenza professionale dei componenti dell’OdV è un requisito essenziale per la sua efficacia. La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve riguardare soggetti con un elevato livello di specializzazione, in grado di effettuare verifiche ispettive, analizzare i processi aziendali e individuare eventuali criticità nei sistemi di prevenzione dei reati.
Le Linee Guida di Confindustria raccomandano che i componenti dell’OdV abbiano conoscenze approfondite in materia giuridica, economica e gestionale, con particolare attenzione al diritto penale d’impresa, ai sistemi di controllo interno, alla corporate governance e ai meccanismi di compliance aziendale.
Le principali competenze richieste per la nomina dell’Organismo di Vigilanza riguardano:
- Diritto penale e amministrativo, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e ai criteri di imputazione della responsabilità amministrativa dell’ente.
- Attività ispettiva e di audit, con capacità di condurre verifiche, ispezioni interne e analisi documentali per garantire il rispetto del Modello organizzativo 231.
- Analisi dei processi aziendali, attraverso la mappatura delle aree sensibili e la valutazione dei rischi connessi alla possibile commissione di reati.
- Metodologie di risk assessment, per individuare e monitorare le criticità nel sistema di gestione e controllo dell’ente.
Per assicurare un adeguato livello di competenza, la nomina dell’Organismo di Vigilanza può prevedere una composizione collegiale, includendo soggetti con professionalità complementari, come avvocati esperti di diritto penale, revisori contabili, esperti di compliance aziendale e specialisti di risk management.
c) Continuità di azione
La continuità operativa dell’OdV è fondamentale affinché il controllo sulla corretta attuazione del modello organizzativo 231 non si riduca a un’attività episodica o meramente formale. La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve quindi cadere su soggetti in grado di garantire un impegno costante nell’attività di vigilanza, con un programma di verifiche periodiche e un monitoraggio sistematico dei processi aziendali.
L’OdV deve disporre di un budget autonomo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per svolgere le proprie attività in maniera indipendente, avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni per approfondimenti specialistici. È inoltre essenziale che l’OdV abbia accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per l’esercizio delle sue funzioni, senza restrizioni o vincoli operativi.
Un ulteriore aspetto che incide sulla continuità d’azione è la previsione di flussi informativi costanti tra l’OdV e le funzioni aziendali sensibili, al fine di garantire che tutte le segnalazioni di eventuali irregolarità vengano tempestivamente analizzate e gestite. L’OdV deve inoltre redigere report periodici, da trasmettere agli organi apicali dell’ente, nei quali riferire sulle attività svolte, sulle criticità riscontrate e sulle eventuali misure correttive da adottare.
Atto di nomina dell’Organismo di Vigilanza: compiti e poteri
I compiti dell’Organismo di Vigilanza possono essere distinti in tre aree principali: verifica dell’efficacia del modello, controllo sull’osservanza delle procedure e aggiornamento continuo del sistema di prevenzione. Tali attività sono disciplinate dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, che hanno delineato una serie di funzioni essenziali per il corretto funzionamento dell’OdV.
1) Vigilanza sull’effettività del modello organizzativo: l’OdV verifica della coerenza tra i comportamenti aziendali e le prescrizioni del modello, attraverso un’analisi costante delle procedure adottate e un controllo sulle aree sensibili individuate nella mappatura dei rischi. L’atto di nomina dell’Organismo di Vigilanza deve prevedere che le misure preventive siano concretamente attuate e che non si verifichi un rispetto soltanto “cartolare” del modello.
2) Analisi dell’adeguatezza del modello: l’OdV deve verificare che il modello organizzativo sia idoneo a prevenire i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, individuando eventuali criticità e proponendo azioni correttive. Questo richiede un’analisi approfondita della struttura organizzativa dell’ente, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interni, alle deleghe di poteri e ai protocolli decisionali adottati dall’azienda.
3) Monitoraggio del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello: l’OdV non può limitarsi a un’analisi statica, ma deve garantire che il modello organizzativo venga costantemente aggiornato in base alle evoluzioni normative, ai cambiamenti organizzativi e agli esiti delle verifiche interne. La sua funzione è quindi dinamica e proattiva, orientata a migliorare costantemente il sistema di prevenzione dei rischi.
Per assolvere ai propri compiti, l’OdV deve essere dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo. Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001 l’OdV dovrebbe accedere senza restrizioni a tutti i documenti aziendali rilevanti, effettuare verifiche ispettive e condurre indagini interne per accertare eventuali violazioni del modello.
Inoltre, l’OdV deve avere la possibilità di raccogliere informazioni da tutte le funzioni aziendali, interagendo con i responsabili delle aree più sensibili e richiedendo chiarimenti su operazioni o decisioni rilevanti ai fini della compliance.
L’autonomia di spesa è un altro aspetto essenziale per garantire l’indipendenza dell’OdV. La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve prevedere l’assegnazione di un budget autonomo, che consenta all’OdV di avvalersi, se necessario, di consulenti esterni per approfondimenti specialistici e di condurre verifiche indipendenti senza interferenze da parte del management aziendale.
Infine, un ulteriore compito dell’OdV è la promozione della cultura della compliance aziendale. Ciò significa che l’Organismo di Vigilanza deve diffondere la conoscenza del modello 231 attraverso attività formative rivolte a dipendenti e dirigenti, al fine di sensibilizzare tutto il personale sull’importanza delle regole di prevenzione e sulle conseguenze della violazione delle normative di riferimento.
Nomina dell’Organismo di Vigilanza e flussi informativi
Nel trattare della nomina dell’Organismo di Vigilanza, non potrebbe tacersi l’importanza che rivestono i flussi informativi nell’effettività dei controlli demandati a quest’ultimo. Il D.lgs. 231/2001, all’art. 6, comma 2, lettera d), stabilisce che il modello di organizzazione e gestione deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, al fine di consentire un controllo costante e approfondito sulle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di reati.
I flussi informativi si articolano in due direzioni: da un lato, vi sono le comunicazioni che l’Organismo di Vigilanza deve ricevere, ossia i report periodici, le segnalazioni di anomalie e le informazioni riguardanti eventi di rilievo; dall’altro, vi sono i flussi in uscita, ovvero le relazioni che l’OdV trasmette agli organi societari, in particolare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per evidenziare criticità e proporre eventuali aggiornamenti del modello.
Le informazioni trasmesse all’OdV devono riguardare tutti gli aspetti rilevanti per la vigilanza sull’effettività e sull’adeguatezza del modello, compresi gli esiti delle attività di audit interno, le verifiche sugli strumenti di controllo e il rispetto dei protocolli aziendali. È essenziale che i responsabili delle funzioni aziendali più esposte ai rischi 231 trasmettano con regolarità report dettagliati all’OdV, segnalando eventuali situazioni anomale o potenzialmente critiche.
In questo contesto, assume particolare rilievo la gestione delle segnalazioni whistleblowing, che consente ai dipendenti e ai collaboratori di riferire eventuali violazioni delle procedure senza timore di ritorsioni, garantendo l’anonimato e la riservatezza.
Oltre ai flussi informativi interni, la nomina dell’Organismo di Vigilanza implica anche l’istituzione di un sistema di reporting periodico verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. L’OdV deve redigere relazioni periodiche – solitamente su base semestrale o annuale – in cui illustra le attività svolte, evidenzia eventuali violazioni e propone misure correttive. Questo meccanismo consente alla governance aziendale di monitorare l’efficacia del sistema di controllo interno e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Un aspetto critico per l’effettività dei flussi informativi è la qualità e la tempestività delle comunicazioni. È fondamentale che le informazioni trasmesse all’OdV siano chiare, complete e tempestive, affinché l’Organismo possa intervenire con tempestività e adottare le misure necessarie per prevenire situazioni di rischio.
Per questo motivo, molte aziende formalizzano le modalità di comunicazione attraverso procedure interne e regolamenti specifici, che disciplinano la periodicità, i contenuti e i canali attraverso cui devono essere trasmesse le informazioni.
Infine, la nomina dell’Organismo di Vigilanza deve prevedere una specifica disciplina delle responsabilità in caso di omissione dei flussi informativi. L’omessa trasmissione di dati rilevanti all’OdV può costituire una grave violazione del modello e comportare conseguenze disciplinari per i soggetti responsabili.
L’efficacia dell’OdV dipende in gran parte dalla collaborazione dell’intera struttura aziendale, motivo per cui è fondamentale che i vertici societari – dopo la nomina dell’Organismo di Vigilanza – promuovano una cultura della trasparenza e della comunicazione interna, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di prevenzione dei rischi previsto dal D.lgs. 231/2001.
Segnalazioni e whistleblowing: dalla nomina dell’Organismo di Vigilanza alle attività operative
La sola nomina dell’Organismo di Vigilanza può non essere sufficiente ad assicurare l’emersione di condotte illecite all’interno della società. La possibilità di segnalare violazioni del modello 231 e di eventuali condotte illecite costituisce un pilastro della corporate compliance e rappresenta un elemento imprescindibile per garantire l’effettività del controllo esercitato dall’OdV.
Il D.lgs. 231/2001, integrato dalle disposizioni del D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha rafforzato il ruolo del whistleblowing, introducendo specifiche disposizioni a tutela dei segnalanti. La normativa impone agli enti di adottare canali di segnalazione riservati e sicuri, in grado di garantire la riservatezza dell’identità del whistleblower, nonché di predisporre misure di protezione nei confronti di chi denuncia condotte illecite, al fine di evitare ritorsioni o discriminazioni.
Nell’ambito della nomina dell’Organismo di Vigilanza, risulta quindi essenziale disciplinare in modo chiaro i flussi informativi relativi alle segnalazioni, definendo procedure interne che consentano di ricevere, analizzare e gestire le comunicazioni pervenute.
L’OdV deve essere in grado di valutare le segnalazioni con piena autonomia e indipendenza, adottando le misure necessarie per approfondire le anomalie riscontrate ed eventualmente attivare i meccanismi sanzionatori previsti dal modello.
Le aziende devono istituire canali di segnalazione adeguati, che possano includere piattaforme digitali protette, indirizzi e-mail riservati, cassette postali fisiche o altre modalità che garantiscano l’anonimato del segnalante. La nomina dell’Organismo di Vigilanza prevede che l’OdV abbia accesso diretto a queste segnalazioni, senza interferenze da parte della direzione aziendale, e che possa gestirle con criteri di trasparenza, imparzialità e riservatezza.
Si dovrebbe prevedere un sistema di verifica e monitoraggio delle segnalazioni ricevute, in modo da poter tracciare le attività di indagine svolte e le eventuali azioni correttive adottate. La registrazione e l’archiviazione delle segnalazioni devono avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, garantendo che le informazioni siano trattate con il massimo livello di riservatezza e che i principi di proporzionalità e necessità siano rispettati in ogni fase della gestione delle segnalazioni.
Supporto legale specialistico nella nomina dell’Organismo di Vigilanza
La nomina dell’Organismo di Vigilanza rappresenta un passaggio obbligato per l’attuazione di un modello 231 efficace, capace di ridurre i rischi di responsabilità amministrativa e rafforzare il sistema di corporate compliance.
Il nostro Studio vanta una pluriennale esperienza nella gestione degli adempimenti connessi alla responsabilità 231, offrendo supporto specialistico in tutte le fasi di elaborazione, implementazione e aggiornamento del modello.
Svolgiamo direttamente il ruolo di Organismo di Vigilanza esterno, sia in forma monocratica che come membri di OdV collegiali, garantendo un controllo indipendente e altamente qualificato.
Affianchiamo le imprese nella costruzione di un sistema di compliance efficace, in linea con le migliori best practice e con l’evoluzione normativa in materia di corporate governance.

Compliance 231 e nomina dell’Organismo di Vigilanza. Un avvocato specialista in diritto penale per una strategia di corporate compliance integrata.
da Redazione | Feb 2, 2025 | Diritto Penale, Diritto d'Impresa
Il Modello organizzativo 231 è lo strumento cardine per le imprese che vogliano conformarsi alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Come noto, tale normativa prevede una responsabilità diretta delle persone giuridiche per determinati reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti in posizione apicale o sottoposti alla loro direzione e vigilanza. L’adozione di un Modello organizzativo 231 idoneo consente all’impresa di prevenire tali reati e di escludere (o, in certi casi, attenuare) la propria responsabilità. Abbiamo trattato dell’argomento anche in precedenti articoli, con focus specifico su alcune categorie di reati e sulla compliance per enti di ridotte dimensioni o in fase di start-up.
Con questo articolo intendiamo fornire ai lettori una guida sui principi normativi, la struttura del modello, i reati presupposto, le fasi di elaborazione e gli allegati fondamentali per la costruzione di un sistema di gestione della compliance conforme al D.lgs. 231/2001.
Il Decreto 231 si inserisce in un più ampio quadro normativo volto a rafforzare la legalità e la trasparenza nelle attività economiche, recependo obblighi derivanti da convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione e la Convenzione di Bruxelles sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea. L’obiettivo del legislatore non è solo repressivo, ma fortemente preventivo, imponendo alle imprese l’adozione di un sistema di regole e procedure interne per ridurre il rischio di commissione di reati.
Un Modello organizzativo 231 adeguato e ben strutturato consente all’ente di dimostrare la propria estraneità alla condotta illecita, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti fondamentali, tra cui:
- la mappatura delle attività a rischio reato, identificando le aree aziendali più esposte;
- l’adozione di protocolli interni per regolamentare i processi decisionali e di gestione;
- la predisposizione di un sistema disciplinare che sanzioni eventuali violazioni del modello;
- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente, con poteri di iniziativa e controllo;
- l’implementazione di un sistema di formazione e comunicazione volto a diffondere la cultura della compliance aziendale.
La mancata adozione di un Modello organizzativo 231, ove si verifichi la commissione di un reato presupposto, può comportare per l’ente l’applicazione di sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca dei beni e persino la pubblicazione della sentenza di condanna. Risulta, pertanto, imprescindibile che le imprese adottino un Modello organizzativo 231 idoneo ed efficace, personalizzato in base alla propria struttura e alle proprie attività.
Modello organizzativo 231 e esonero da responsabilità
Il Modello organizzativo 231 trova la sua principale ragion d’essere nella prevenzione dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa dell’ente. Il legislatore, attraverso il D.lgs. 231/2001, ha progressivamente ampliato l’elenco dei reati presupposto, includendo fattispecie sempre più eterogenee che spaziano dai delitti contro la pubblica amministrazione, ai reati societari, ai delitti ambientali e tributari, fino alle più recenti incriminazioni in materia di cybercrime e riciclaggio.
Il decreto non si limita ad introdurre e disciplinare il regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche ed il relativo apparato sanzionatorio, ma consente alle stesse di esserne esentate nel caso in cui provino:
- di aver adottato ed attuato in modo efficace un modello organizzativo 231, idoneo a prevenire il reato della specie di quello commesso;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, sul suo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Nucleo della disciplina, pertanto, è proprio la predisposizione e l’attuazione di detto modello, finalizzato ad impedire la commissione di certi reati nell’ambito dell’impresa da cui può dipendere la responsabilità dell’ente, il cui accertamento è demandato alla competenza del giudice penale.
In altre parole, la responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato viene quindi imputata all’ente in presenza delle seguenti condizioni:
- commissione dei reati presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente (anche se non esclusivo). La valutazione dell’interesse va compiuta ex ante, mentre la sussistenza di un vantaggio concreto va accertata ex post;
- mancata adozione, prima della commissione del reato, da parte dell’ente di un adeguato ed efficace modello di organizzazione finalizzato a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, ovvero mancata attuazione dello stesso ove esistente;
- mancata istituzione dell’organismo di vigilanza (OdV) e omessa o insufficiente vigilanza, da parte dello stesso, sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo e sui comportamenti dei dipendenti.
Struttura e contenuti del Modello organizzativo 231
Il Modello organizzativo 231 è un sistema strutturato di misure, procedure e controlli volto a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. La sua efficacia dipende dalla corretta implementazione e personalizzazione in base alle caratteristiche specifiche dell’ente.
La struttura del modello, secondo le best practices di settore, si articola in due sezioni principali:
Parte Generale: definisce i principi fondamentali, le finalità del modello e il funzionamento degli strumenti di prevenzione e controllo;
Parte Speciale: disciplina in modo dettagliato i protocolli operativi relativi alle attività aziendali esposte a rischio reato.
Nella Parte Generale, vengono delineati gli elementi essenziali del Modello organizzativo 231, tra cui:
- Mappatura delle attività a rischio: l’ente deve identificare le aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati, adottando strumenti di analisi per valutare i processi interni.
- Principi e protocolli di prevenzione: devono essere predisposte regole generali volte a ridurre il rischio di illeciti, improntando quali sono i processi decisionali e le attività operative a rischio reato.
- Sistema disciplinare: è necessario introdurre sanzioni nei confronti di chi non rispetta le misure previste dal modello, garantendo un’effettiva deterrenza.
- Ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV): il modello deve prevedere un OdV autonomo e indipendente, con il compito di monitorare l’effettiva applicazione delle misure preventive e proporne l’aggiornamento.
La Parte Speciale del Modello organizzativo 231 è dedicata alla regolamentazione delle singole aree aziendali a rischio e alla predisposizione di procedure operative specifiche. Essa include:
- l’analisi dettagliata dei processi presidiati in base ai reati presupposto rilevanti per l’ente;
- l’individuazione dei protocolli operativi e delle misure di controllo per ciascun processo aziendale esposto al rischio di illecito;
- Le modalità di segnalazione delle violazioni e le misure di intervento in caso di non conformità.
L’efficacia del Modello organizzativo 231 dipende dalla sua concreta attuazione e dal monitoraggio continuo da parte dell’ente. Un modello formalmente corretto, ma non applicato in modo effettivo, non ha alcun valore ai fini dell’esonero da responsabilità. Pertanto, la formazione del personale, la diffusione delle procedure e l’attività di controllo dell’OdV risultano essenziali per garantirne la validità e l’aggiornamento costante.
Le fasi di elaborazione del Modello organizzativo 231
L’elaborazione di un Modello organizzativo 231 efficace richiede un processo strutturato e metodologico che garantisca la sua adeguatezza rispetto alle specificità dell’ente. Tale processo – come suggerito dallo standard comunemente osservato – si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali è funzionale alla creazione di un sistema di prevenzione realmente efficace.
La prima fase consiste nell’analisi del contesto aziendale, attraverso un’indagine approfondita delle attività svolte dall’ente, della sua struttura organizzativa e dei processi operativi. Questo passaggio è essenziale per comprendere le dinamiche decisionali interne e individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati presupposto.
Successivamente, si procede – in via preliminare rispetto alla concreta elaborazione del modello organizzativo 231 – con la mappatura delle attività a rischio (risk assessment), che consente di identificare le funzioni aziendali maggiormente vulnerabili e di delineare gli scenari in cui potrebbero verificarsi condotte illecite. Tale analisi deve essere condotta con un approccio sistematico e basato su criteri oggettivi, al fine di individuare le criticità e predisporre misure preventive adeguate.
L’ente deve quindi definire una serie di protocolli e procedure interne volte a regolamentare i processi decisionali e operativi (risk management), in modo da ridurre al minimo la possibilità che vengano commessi reati. Questi protocolli devono essere costruiti in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni, il controllo incrociato delle decisioni e l’individuazione di eventuali anomalie.
Un ulteriore passaggio fondamentale è la nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV), organo indipendente deputato al controllo sull’effettiva applicazione del modello e sul rispetto delle misure di prevenzione adottate. L’OdV deve essere dotato di autonomia e poteri di iniziativa e controllo, affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo efficace e imparziale. La definizione di flussi informativi obbligatori nei confronti dell’OdV è altresì cruciale, poiché consente all’organo di monitorare le attività sensibili e di intervenire tempestivamente in caso di irregolarità.
L’implementazione del Modello organizzativo 231 non si esaurisce con la sua adozione formale, ma richiede un’attività costante di formazione e sensibilizzazione del personale. Tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali devono essere adeguatamente informati sui principi del modello e sulle relative misure di prevenzione, affinché ne comprendano l’importanza e ne rispettino le prescrizioni. La formazione deve essere continua e adattata alle esigenze dell’ente, prevedendo sessioni periodiche di aggiornamento in funzione dell’evoluzione normativa e organizzativa.
Infine, per garantire l’idoneità del modello, è necessario un monitoraggio costante e un processo di revisione periodica. L’ente deve prevedere meccanismi di verifica e audit finalizzati a valutare l’effettiva applicazione del modello e la sua capacità di prevenire i reati. L’efficacia del Modello organizzativo 231 dipende dunque dalla sua capacità di adattarsi alle dinamiche aziendali e di rispondere in modo tempestivo alle nuove sfide in materia di compliance e gestione del rischio penale.
Focus sulla mappatura dei rischi nel Modello organizzativo 231
L’identificazione dei reati rilevanti per ciascun ente dipende dalla natura delle sue attività e dal contesto operativo in cui esso si inserisce, rendendo indispensabile un’analisi approfondita delle aree di rischio.
La costruzione di un Modello organizzativo 231 efficace presuppone la preliminare individuazione delle attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati presupposto. La cosiddetta mappatura dei rischi rappresenta un passaggio imprescindibile nella predisposizione del modello, poiché consente di definire con precisione le aree operative maggiormente vulnerabili e di calibrare le misure di prevenzione in modo mirato ed efficace.
Tale analisi deve essere condotta con un approccio metodologico rigoroso, attraverso un’indagine dettagliata dei processi interni e delle dinamiche decisionali che caratterizzano l’attività dell’ente.
L’individuazione delle attività sensibili implica uno studio approfondito della struttura aziendale, delle relazioni con terzi, della gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con la pubblica amministrazione.
È necessario esaminare il sistema dei poteri e delle deleghe, le procedure di controllo interno e i protocolli operativi esistenti, al fine di individuare eventuali vulnerabilità che potrebbero agevolare la commissione di reati. La mappatura deve essere aggiornata periodicamente, tenendo conto delle evoluzioni normative e organizzative, nonché dell’emergere di nuove tipologie di rischio connesse ai mutamenti del contesto economico e regolatorio.
Un’adeguata attività di risk assessment costituisce il presupposto essenziale per la definizione delle misure di prevenzione e per l’efficacia complessiva del modello. La mera predisposizione di un documento formale, privo di un’effettiva analisi delle criticità aziendali, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente in sede giudiziaria.
Affinché il modello possa essere ritenuto idoneo a prevenire la commissione dei reati, è indispensabile che la mappatura dei rischi sia integrata da un sistema di controlli interni coerente e proporzionato rispetto alle specificità dell’ente.
Allegati del Modello organizzativo 231: quali documenti sono fondamentali?
L’efficacia del Modello organizzativo 231 dipende non solo dalla corretta strutturazione della sua parte generale e speciale, ma dal corredo degli allegati che valgono a dimostrare che l’ente ha correttamente svolto le attività di risk-assessment e risk-management. Gli allegati completano il quadro per l’applicazione concreta del modello e agevolano il compiti dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
Uno degli allegati principali è l’elenco dei reati presupposto, che riporta tutte le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001. Questo documento deve essere costantemente aggiornato alla luce delle modifiche normative e delle nuove disposizioni legislative, in modo da garantire che il modello sia sempre conforme alla normativa vigente.
Un altro documento essenziale è la mappatura delle attività a rischio, che individua le aree aziendali potenzialmente esposte alla commissione di reati e ne analizza le vulnerabilità. La mappatura consente di stabilire le misure di prevenzione più adeguate e di implementare controlli efficaci per minimizzare il rischio, contenuti nella parte speciale. Essa deve essere redatta con criteri metodologici rigorosi e basarsi su un’analisi dettagliata dei processi aziendali, tenendo conto della struttura organizzativa dell’ente e delle sue dinamiche operative.
Non di minore importanza è il Codice etico e di comportamento, che definisce i valori e i principi fondamentali ai quali l’ente e i suoi collaboratori devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali. Il codice etico costituisce il riferimento primario per la costruzione della cultura aziendale in materia di compliance e legalità, fornendo indicazioni chiare sui comportamenti da adottare e sulle condotte da evitare per prevenire illeciti e situazioni di rischio.
Last but not least, il sistema disciplinare che prevede le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del modello. Il sistema disciplinare deve essere strutturato in modo da garantire un’efficace deterrenza e deve prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Esso deve inoltre essere coerente con la normativa giuslavoristica e con il contratto collettivo applicato dall’ente, al fine di assicurarne la legittimità e l’effettiva applicabilità.
Al sistema disciplinare fa spesso da pendant la procedura di whistleblowing, strumento essenziale per garantire la segnalazione di condotte illecite o irregolarità all’interno dell’ente. Tale procedura consente ai dipendenti e ai collaboratori di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali violazioni del modello o della normativa, senza il timore di subire ritorsioni.
La gestione delle segnalazioni deve essere conforme alla normativa vigente e prevedere meccanismi che assicurino l’anonimato del segnalante, nonché un sistema di verifica e gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV). L’inserimento di una procedura di whistleblowing tra gli allegati del modello organizzativo 231 rafforza il sistema di controllo interno, incentivando la cultura della compliance e contribuendo alla tempestiva individuazione di comportamenti a rischio.
L’insieme degli allegati costituisce dunque un complemento essenziale al modello e ne determina l’efficacia pratica. La loro corretta predisposizione e il loro costante aggiornamento consentono di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio penale e di dimostrare, in caso di contestazioni, che l’ente ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire la commissione di reati nell’ambito della propria attività.
La nostra esperienza al tuo servizio per elaborare un Modello organizzativo 231 efficace
L’adozione di un Modello organizzativo 231 non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce uno strumento strategico per la tutela dell’ente e per il rafforzamento della sua governance. La predisposizione di un modello adeguato ed efficace consente di ridurre significativamente il rischio di commissione di reati, garantendo un sistema di prevenzione, controllo e responsabilizzazione interna.
Affinché il modello assolva alla sua funzione esimente, è indispensabile che venga attuato in modo concreto e costante, evitando che si riduca a una documentazione priva di applicazione pratica. La sua efficacia dipende dall’integrazione con le attività aziendali, dalla formazione del personale e dall’attività di verifica e aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
In un contesto normativo in continua evoluzione, adottare e aggiornare un Modello organizzativo 231 risulta essenziale per le imprese che intendono operare in conformità alla legge e proteggere il proprio assetto organizzativo.
Per questo motivo, è consigliabile affidarsi ad avvocati specialisti in diritto penale ed esperti in diritto d’impresa e compliance, in grado di garantire un’implementazione personalizzata ed efficace del modello. Siamo a vostra disposizione per un confronto sulle strategie di compliance aziendale.

Responsabilità amministrativa degli enti e D.Lgs. 231/2001. Lo Studio Legale D’Agostino offre supporto alle aziende per adottare un modello organizzativo 231 idoneo e supportare l’Organismo di Vigilanza.
da Redazione | Gen 28, 2025 | Diritto Penale
La sospensione condizionale della pena è un istituto assai rilevante nella prassi processuale, concepito per perseguire un obiettivo di proporzionalità e adeguatezza in concreto della risposta punitiva dello Stato. Questo istituto, disciplinato principalmente dagli artt. 163 e seguenti del Codice Penale, si configura come un beneficio per il condannato. In questo articolo, afferente alla rubrica sull‘esecuzione penale, saranno esaminati brevemente i profili processuali e sostanziali dell’istituto.
Il giudice, ricorrendo determinati presupposti, potrà sospendere l’esecuzione di una pena detentiva o pecuniaria, a condizione che il condannato rispetti determinati requisiti e obblighi previsti dalla legge. Tale sospensione non elimina la condanna, ma ne differisce gli effetti, subordinandoli alla condotta futura del condannato.
L’essenza della sospensione condizionale risiede dunque nella valutazione prognostica che il giudice è chiamato a compiere al momento della sentenza. La concessione del beneficio presuppone che il soggetto condannato sia considerato meritevole di un’opportunità per dimostrare il proprio ravvedimento, evitando così l’applicazione concreta della pena. In tal senso, l’istituto rappresenta un punto di equilibrio tra la funzione retributiva e quella rieducativa della pena, ponendosi come strumento utile per prevenire la recidiva e favorire il reinserimento sociale.
Per garantire un’applicazione rigorosa e conforme ai principi di giustizia, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo in presenza di specifici requisiti, sia oggettivi che soggettivi. Essa si applica, infatti, a pene non superiori a determinati limiti temporali stabiliti dalla legge e richiede che il condannato non abbia già beneficiato in passato dello stesso istituto, salvo particolari eccezioni.
La misura, dunque, non costituisce un diritto automatico per il condannato, ma una facoltà discrezionale attribuita al giudice, il quale deve valutare caso per caso l’idoneità della sospensione a realizzare le finalità di rieducazione e prevenzione previste dall’ordinamento.
Sospensione condizionale della pena: requisiti e condizioni
La sospensione condizionale della pena, disciplinata dall’art. 163 del Codice Penale, può essere concessa esclusivamente in presenza di requisiti specifici, sia oggettivi che soggettivi, il cui accertamento è demandato al giudice al momento della sentenza.
In primo luogo, la pena inflitta non deve superare determinati limiti temporali, che variano in base alla natura del reato e alle caratteristiche del soggetto condannato. Per le pene detentive, il limite massimo è fissato generalmente a due anni; tuttavia, per i minori di diciotto anni o per i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, il limite è elevato a tre anni, come previsto dal secondo comma dell’art. 163 c.p. Analogamente, per gli ultrasettantenni, la sospensione può essere applicata per pene detentive non superiori a due anni e sei mesi.
Oltre ai limiti di pena, la concessione della sospensione condizionale richiede che il condannato non abbia beneficiato dello stesso istituto in precedenza. La legge, infatti, consente una seconda sospensione soltanto qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.
In ogni caso, il giudice deve valutare la gravità del reato, l’indole del condannato e le circostanze che caratterizzano il fatto, al fine di determinare se il beneficio possa favorire un’effettiva reintegrazione sociale del soggetto.
Nell’applicazione della sospensione condizionale è fondamentale chiarire la durata del periodo di prova, durante il quale il condannato dovrà astenersi dal commettere nuovi reati e rispettare gli eventuali obblighi imposti dal giudice. Tale periodo, fissato in cinque anni per i delitti e in due anni per le contravvenzioni, costituisce un banco di prova per il condannato, il cui comportamento durante questo lasso di tempo è determinante ai fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. In caso di violazione delle condizioni imposte o di commissione di nuovi reati, la sospensione viene revocata e la pena diventa esecutiva.
Obblighi connessi alla sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena, oltre a essere subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p., può comportare specifici obblighi per il condannato, delineati nell’art. 165 c.p. Questi obblighi sono finalizzati a garantire che il beneficio non si traduca in una mera sospensione della pena, ma in un percorso che favorisca la riparazione del danno causato e il reinserimento sociale del condannato.
Il giudice, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale all’adempimento di determinati obblighi. Tra questi rientrano il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o di una somma provvisoriamente assegnata, nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
In aggiunta, il condannato può essere chiamato a prestare un’attività non retribuita a favore della collettività, a condizione che tale obbligo non superi la durata della pena sospesa e che il condannato vi acconsenta espressamente.
L’art. 165 c.p. prevede inoltre che, nel caso in cui il condannato abbia già beneficiato di una sospensione condizionale precedente, la concessione di un ulteriore beneficio sia obbligatoriamente subordinata all’adempimento di uno degli obblighi sopra descritti. Questa previsione mira a rafforzare il carattere rieducativo della misura, assicurando che il condannato si impegni concretamente per attenuare le conseguenze del reato.
Il termine per l’adempimento degli obblighi è stabilito dal giudice nella sentenza, ed è fondamentale che il condannato li rispetti nei tempi indicati. Il mancato rispetto degli obblighi imposti comporta infatti la revoca della sospensione condizionale, come previsto dall’art. 168 c.p., con la conseguente esecuzione della pena sospesa.
Effetti e revoca della sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena, come sancito dall’art. 166 c.p., si estende alle pene accessorie, salvo i casi in cui il giudice (per determinati reati) disponga diversamente. Ciò garantisce al condannato la possibilità di non subire ulteriori conseguenze negative derivanti dalla condanna, favorendo il suo reinserimento nella società.
Tuttavia, gli effetti benefici della sospensione condizionale possono venir meno nel caso in cui il condannato non rispetti le condizioni imposte. Ai sensi dell’art. 168 c.p., la sospensione è revocata di diritto qualora, durante il periodo di prova, il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o qualora non adempia agli obblighi stabiliti dal giudice. La revoca si applica anche nel caso in cui il condannato riporti una condanna per un delitto commesso anteriormente, qualora la pena cumulata superi i limiti previsti dall’art. 163 c.p.
È inoltre prevista la possibilità di una revoca discrezionale da parte del giudice, qualora la nuova condanna per un delitto anteriormente commesso non superi i limiti di pena stabiliti dalla legge, ma la gravità del reato o le circostanze facciano ritenere che il condannato non sia più meritevole del beneficio.
L’estinzione del reato dopo la sospensione condizionale della pena
Uno degli aspetti più significativi della sospensione condizionale della pena è la possibilità, al termine del periodo di prova, di ottenere l’estinzione del reato. Questo beneficio è disciplinato dall’art. 167 c.p., che sancisce l’estinzione del reato qualora il condannato, nei termini previsti, non commetta nuovi delitti o contravvenzioni della stessa indole e adempia agli obblighi imposti dal giudice nella sentenza.
Ad ogni modo, l’effetto estintivo dovrà essere dichiarato dal giudice dell’esecuzione, previo accertamento di tutti i presupposti di legge. Invero, una volta decorso il termine del periodo di prova, occorre una dichiarazione formale di estinzione del reato ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Tale giudice, su istanza del condannato redatta per il tramite di un avvocato, verifica il rispetto delle condizioni previste e, in caso di esito positivo, emette un’ordinanza che attesta l’estinzione del reato.
Come presentare l’istanza di estinzione del reato dopo la sospensione condizionale
La procedura per ottenere la dichiarazione formale di estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena è disciplinata dall’art. 676 del Codice di Procedura Penale. Una volta decorso il periodo di prova, spetta al giudice dell’esecuzione il compito di accertare il rispetto delle condizioni previste dalla legge e di dichiarare, tramite apposita ordinanza, l’estinzione del reato. Questo passaggio, pur essendo di carattere prevalentemente formale, è fondamentale per il condannato.
Per avviare la procedura, il reo – generalmente tramite il proprio difensore – deve presentare un’apposita istanza al giudice dell’esecuzione competente. L’istanza deve contenere tutti i riferimenti necessari per identificare il procedimento penale di condanna, come il numero di registro generale e il numero di sentenza, e deve essere corredata dai documenti che dimostrano il rispetto delle condizioni previste.
Tra questi rientrano il certificato del casellario giudiziale, da cui deve risultare l’assenza di nuovi reati commessi durante il periodo di prova, e la documentazione che attesti l’adempimento degli obblighi imposti dal giudice ai sensi dell’art. 165 c.p.
Una volta ricevuta l’istanza, il giudice dell’esecuzione procede senza formalità e, sulla base degli atti, emette un’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni richieste. Ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., l’ordinanza deve essere comunicata al pubblico ministero e notificata al condannato e al suo difensore. Contro tale provvedimento è possibile proporre opposizione entro quindici giorni, ma solo nel caso in cui vi siano contestazioni sulla sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
È importante sottolineare che l’istanza deve essere presentata al più presto e corredata di tutta la documentazione necessaria, poiché eventuali lacune potrebbero ritardare il riconoscimento dell’estinzione del reato.
Per questo motivo, il supporto di un legale esperto è essenziale, sia per assicurare il corretto adempimento degli obblighi durante il periodo di prova, sia per curare con precisione la fase finale del procedimento esecutivo.
Sospensione condizionale ed estinzione del reato: perché rivolgersi a un avvocato penalista
L’estinzione del reato, conseguente al decorso positivo del termine di sospensione, sancisce l’esito del processo “riabilitativo” del condannato. Questo risultato, però, non è automatico: richiede una condotta rigorosamente conforme alle prescrizioni di legge e un’attenta gestione delle formalità necessarie per ottenere la dichiarazione di estinzione. In questo senso, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione rappresenta l’atto conclusivo di un percorso che valorizza la condotta del reo conforme alle prescrizioni impartite.
La corretta applicazione della sospensione condizionale della pena e la conseguente estinzione del reato necessitano di una conoscenza approfondita delle norme e di una gestione accurata dei passaggi processuali. Il supporto di un avvocato esperto è essenziale per garantire il rispetto delle condizioni imposte dal giudice e per assistere il condannato nelle fasi conclusive del procedimento esecutivo, assicurando così che i diritti e le opportunità offerte da questo istituto siano pienamente tutelati.
Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza specifica in materia, non esitate a contattare il nostro Studio Legale.

Esecuzione penale, assistenza legale negli incidenti di esecuzione – Studio Legale Avvocato Luca D’Agostino a Roma.
da Redazione | Dic 28, 2024 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi, Diritto Penale
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada segna un cambiamento significativo nell’ambito della circolazione stradale, introducendo nuove disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità degli utenti della strada. Questo intervento legislativo, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, mira a rafforzare il sistema sanzionatorio e a promuovere un approccio più rigoroso alla prevenzione degli incidenti stradali.
Tuttavia, tale riforma del Codice della Strada ha già suscitato ampie discussioni, lasciando adito a molti dubbi sia sul piano applicativo che su quello sostanziale. Secondo alcuni, le nuove disposizioni presentano profili di eccessivo rigore. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia quello di incrementare la sicurezza sulle strade, non manca chi ritiene che alcune delle novità possano risultare sproporzionate rispetto alle situazioni che intendono disciplinare.
L’intero impianto normativo si fonda su un concetto chiave: incrementare il livello di sicurezza sulle strade italiane mediante strumenti più efficaci e sanzioni più incisive. In particolare, le modifiche al Codice della Strada intervengono su una vasta gamma di aspetti, che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alle nuove regole per i neopatentati, fino a discipline specifiche per la micromobilità e l’utilizzo dei monopattini elettrici.
In questo articolo ci proponiamo di offrire una panoramica ragionata delle principali novità che riguardano la guida in stato d’ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Codice della Strada e guida in stato di ebbrezza: obblighi, dispositivi e sanzioni
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada ha inasprito le misure volte a contrastare la guida in stato di ebbrezza e il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti.
Una delle misure più significative è l’introduzione obbligatoria del dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del veicolo qualora il conducente presenti un tasso alcolemico superiore allo zero. Questo dispositivo, già ampiamente utilizzato in altri ordinamenti europei, viene ora prescritto anche dal Codice della Strada italiano per i conducenti recidivi, ossia coloro che sono stati condannati per guida in stato di ebbrezza.
L’obbligatorietà dell’alcolock si accompagna all’inserimento di codici unionali sulla patente di guida, come il “Codice 68” (divieto di consumo di alcol) e il “Codice 69” (obbligo di guida di veicoli dotati di alcolock). Tali prescrizioni restano valide per un minimo di due anni nei casi meno gravi e di tre anni per le infrazioni più gravi, salvo indicazioni diverse della commissione medica.
La mancata osservanza di queste disposizioni comporta sanzioni molto severe. Le pene previste per i reati di guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo per i conducenti obbligati all’uso dell’alcolock e raddoppiate in caso di manomissione o rimozione del dispositivo. Il Codice della Strada prevede, inoltre, la revisione della patente in tutti i casi di manomissione, a conferma della volontà del legislatore di adottare un approccio zero-tolerance nei confronti di tali comportamenti. La revisione è disposta dal Prefetto ai sensi dell’articolo 128, con l’obiettivo di garantire l’adeguamento delle patenti alle prescrizioni imposte.
In generale, resta invariata la classificazione delle violazioni in base al tasso alcolemico rilevato, articolata in tre fasce: da 0,5 a 0,8 g/l, da 0,8 a 1,5 g/l, e oltre 1,5 g/l. Tuttavia, la riforma del Codice della Strada ha aumentato le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per ciascuna fascia, aggiungendo un ulteriore aggravio per i conducenti obbligati all’alcolock. Le multe sono aumentate di un terzo per chi è soggetto a tale obbligo, mentre il mancato rispetto delle prescrizioni o la manomissione del dispositivo comportano un raddoppio delle sanzioni e l’immediata revisione della patente ai sensi dell’articolo 128 del Codice della Strada.
Un altro elemento di continuità riguarda l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti etilometrici in caso di sospetto da parte degli organi di polizia. La riforma non ha modificato le modalità operative dei controlli, che continuano a prevedere l’utilizzo di strumenti certificati per la rilevazione del tasso alcolemico. Restano invariate anche le conseguenze per il rifiuto di sottoporsi al test, assimilata quoad poneam alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 7, Codice della Strada).
Permane l’obbligo per i conducenti professionali e per i neopatentati di mantenere un tasso alcolemico pari a zero, senza alcuna tolleranza. Questo principio, introdotto nelle precedenti riforme del Codice della Strada, è stato confermato e ulteriormente rafforzato attraverso l’incremento delle sanzioni pecuniarie e delle pene accessorie per le violazioni commesse da queste categorie di conducenti.
Codice della Strada e guida sotto l’effetto di stupefacenti: obblighi e sanzioni
Oltre alle disposizioni relative all’alcol, la riforma introduce cambiamenti significativi per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, intervenendo sull’articolo 187 del Codice della Strada. La nuova normativa elimina il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica” del conducente, basandosi esclusivamente sulla positività agli accertamenti tossicologici.
Questa modifica, volta a semplificare l’applicazione delle sanzioni, ha suscitato critiche in quanto potrebbe portare a contestazioni fondate su dati meramente oggettivi, senza una valutazione completa dello stato del conducente. La revoca della patente è automatica per chi risulta positivo ai test, senza la necessità di dimostrare un’effettiva compromissione della capacità di guida.
La riforma introduce, inoltre, una procedura dettagliata per gli accertamenti tossicologici, basata sull’utilizzo di tecniche non invasive, come il prelievo di campioni dal cavo orale. Gli esami devono essere effettuati in laboratori certificati, garantendo così la massima affidabilità dei risultati. In caso di esito positivo al test preliminare, gli organi di polizia possono disporre il ritiro immediato della patente, vietando al conducente di continuare a guidare per un periodo massimo di dieci giorni, in attesa dei risultati definitivi.
Non mancano, infine, le misure accessorie. Il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente e l’obbligo di visita medica entro sessanta giorni. Qualora l’esito della visita confermi l’idoneità alla guida, la validità della patente sarà limitata a un anno, con possibilità di rinnovo per periodi successivi di tre e cinque anni. Nei casi di inidoneità, invece, è prevista la revoca definitiva della patente.
Questa disciplina, pur riconoscendosi come rigorosa e innovativa, solleva interrogativi circa la proporzionalità delle pene e l’efficacia pratica delle misure adottate. Sebbene il legislatore abbia inteso rafforzare la prevenzione, non sono mancati rilievi critici, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulle libertà individuali e la gestione delle contestazioni. Resta da vedere se queste disposizioni contribuiranno effettivamente a una riduzione degli incidenti stradali, come auspicato, o se sarà necessario un ulteriore intervento normativo per correggere eventuali criticità emerse nella fase applicativa.
Codice della Strada e sostanze stupefacenti: accertamenti tossicologici e revoca della patente
La riforma del Codice della Strada introdotta dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 apporta significative modifiche alle disposizioni riguardanti la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all’articolo 187 Codice della Strada. Come premesso, la nuova normativa si distingue per la semplificazione del quadro sanzionatorio e per l’introduzione di procedure più stringenti e dettagliate volte ad accertare il consumo di tali sostanze da parte dei conducenti. Il legislatore, infatti, ha scelto di eliminare il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”, prevedendo che la positività agli accertamenti tossicologici sia sufficiente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
In particolare, la nuova disciplina introduce una procedura di accertamento articolata in più fasi. Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti a test qualitativi preliminari non invasivi, eseguibili anche tramite apparecchi portatili. Qualora questi test diano esito positivo, o qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti, è previsto il prelievo di campioni dal cavo orale.
Gli esami successivi devono essere condotti esclusivamente in laboratori certificati, conformi agli standard forensi, per garantire la validità e l’affidabilità dei risultati. Questa attenzione alla qualità e alla sicurezza degli accertamenti riflette la necessità di tutelare i diritti del conducente, pur in un contesto di rigore crescente.
La riforma introduce anche un’importante novità in caso di accertamenti positivi. Gli organi di polizia possono disporre il ritiro immediato della patente, che rimarrà sospesa per un massimo di dieci giorni, in attesa degli esiti definitivi degli accertamenti. Durante questo periodo, è vietato condurre veicoli, e il mezzo sarà trasferito a spese del conducente presso una località indicata o un’autorimessa. Qualora non sia possibile completare gli accertamenti, il Prefetto dispone comunque la sospensione cautelare della patente e impone al conducente di sottoporsi a una visita medica entro sessanta giorni.
Le sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono severe e comprendono la revoca automatica della patente in caso di esito negativo degli accertamenti medici. In tali circostanze, il conducente non potrà richiedere una nuova patente prima di tre anni. Per i conducenti che risultano idonei alla guida, invece, la patente avrà una validità limitata a un anno, con successive estensioni per periodi di tre o cinque anni.
La disciplina è particolarmente rigorosa per i conducenti minori di ventuno anni, che non potranno conseguire la patente fino al compimento del ventiquattresimo anno di età qualora abbiano commesso reati legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Queste disposizioni, pur rispondendo all’esigenza di garantire maggiore sicurezza sulle strade, sollevano dubbi in merito alla loro rigidità e alla proporzionalità delle sanzioni. In particolare, la possibilità che la sola positività ai test tossicologici sia sufficiente per l’applicazione delle pene pone interrogativi sul rispetto dei principi di tutela delle libertà individuali e di giustizia sostanziale.
Modifiche al codice penale: omicidio e lesioni stradali aggravati dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti
Con la Legge 25 novembre 2024 n. 177, il legislatore è intervenuto sul testo degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., relativi ai reati di omicidio e lesioni personali stradali, per adeguarli alle modifiche apportate all’articolo 187 del Codice della Strada. Quest’ultimo, infatti, non contiene più alcun riferimento allo stato di “alterazione psicofisica” conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, eliminando tale requisito per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Nel nuovo quadro normativo, per configurare le aggravanti previste dai commi 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., è necessario provare che il conducente fosse in uno stato di alterazione psicofisica effettiva, determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo implica che, a differenza di quanto richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative, la mera positività agli accertamenti tossicologici non è sufficiente per contestare l’aggravante penale: occorre dimostrare l’effettiva alterazione delle capacità psicofisiche del conducente al momento del sinistro.
Al contrario, per l’applicazione delle sanzioni amministrative, l’accertamento della positività a sostanze stupefacenti è di per sè sufficiente, indipendentemente dall’effettivo stato di alterazione. In definitiva, la dimostrazione del concreto stato di alterazione psicofisica rileva soltanto per la contestazione della circostanza aggravante nei casi di omicidio o lesioni stradali, mentre non è necessaria per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Questa distinzione tra sanzioni amministrative e aggravanti penali mira a bilanciare esigenze preventive e garanzie costituzionali, ma solleva anche diversi dubbi.
Profili di incostituzionalità nella riforma del Codice della Strada
Invero, la Legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha riformato il Codice della Strada, ha suscitato un ampio dibattito in dottrina riguardo a possibili profili di incostituzionalità. Le critiche si concentrano su alcune disposizioni che, secondo i detrattori, violano principi costituzionali fondamentali quali l’uguaglianza, la ragionevolezza delle norme, la tutela delle libertà individuali e il diritto al lavoro.
Un primo aspetto riguarda il principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione. L’imposizione automatica del dispositivo alcolock per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza non consente di valutare caso per caso la gravità dell’infrazione o le circostanze personali del trasgressore. La rigidità della norma potrebbe comportare un trattamento non proporzionato tra soggetti che, pur trovandosi in situazioni personali differenti, subiscono le medesime sanzioni, in contrasto con il principio di equità.
Altre critiche si concentrano sul principio di ragionevolezza, anch’esso tutelato dall’articolo 3. La revoca automatica della patente per positività ai test tossicologici, senza accertare uno stato di alterazione psicofisica o un’effettiva pericolosità alla guida, introduce una presunzione assoluta che alcuni ritengono eccessiva. La Corte Costituzionale ha in passato ribadito che le sanzioni devono essere proporzionate e collegate a comportamenti concreti, per evitare violazioni del principio di giustizia sostanziale.
La riforma solleva dubbi anche in relazione alla libertà personale, garantita dall’articolo 13 della Costituzione. Sebbene le misure come la revoca della patente o il ritiro immediato non configurino una privazione della libertà in senso stretto, esse incidono significativamente sull’autodeterminazione individuale, soprattutto se applicate in modo automatico senza possibilità di difesa preventiva.
Un ulteriore elemento di criticità riguarda il diritto al lavoro, tutelato dall’articolo 4 della Costituzione. La revoca della patente può avere conseguenze particolarmente gravi per i lavoratori che utilizzano il veicolo come strumento essenziale per la propria attività professionale. L’assenza di deroghe per specifiche categorie di conducenti potrebbe determinare una compressione del diritto al lavoro, con ripercussioni economiche e sociali rilevanti.
Ricordiamo peraltro che la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata (v. sentenza n. 52/2024) dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del Codice della Strada che sancivano automatismi applicativi. Ciò lascia supporre che, anche le novellate disposizioni, si espongono a censure di incostituzionalità.
In conclusione, sebbene la riforma del Codice della Strada miri a rafforzare la sicurezza stradale attraverso misure innovative e severe, essa pone interrogativi sul bilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Una corretta applicazione delle norme, accompagnata da eventuali interventi correttivi del legislatore o della Corte Costituzionale, potrebbe essere necessaria per evitare tensioni con i principi costituzionali, garantendo così un’efficace protezione degli utenti della strada e il rispetto delle libertà individuali.
Neopatentati e il Codice della Strada: nuove restrizioni e obblighi formativi
La riforma introdotta dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 dedica particolare attenzione alla categoria dei neopatentati, modificando in modo significativo l’articolo 117 del Codice della Strada. L’obiettivo del legislatore è di aumentare la sicurezza stradale attraverso l’imposizione di limitazioni più stringenti e l’introduzione di obblighi formativi che mirano a garantire una maggiore consapevolezza e preparazione dei conducenti più giovani. Queste disposizioni, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, rispondono all’esigenza di contrastare la frequenza degli incidenti stradali che coinvolgono conducenti inesperti.
Tra le novità principali, spiccano i nuovi limiti di potenza per i veicoli guidabili dai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, è vietata la guida di veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW per tonnellata, salvo alcune eccezioni per i veicoli elettrici o ibridi plug-in, per i quali il limite è fissato a 105 kW. Questa limitazione si pone l’obiettivo di ridurre il rischio di condotte di guida pericolose, evitando che i neopatentati possano mettersi alla guida di mezzi particolarmente potenti o difficili da gestire.
Un altro aspetto innovativo della riforma riguarda l’obbligo di effettuare esercitazioni pratiche specifiche, come previsto dall’articolo 122, comma 5-bis del Codice della Strada. L’aspirante conducente dovrà svolgere esercitazioni su autostrade, strade extraurbane principali e in condizioni di visione notturna. Tali esercitazioni, che dovranno essere certificate da una scuola guida accreditata, costituiscono un prerequisito essenziale per ottenere l’idoneità alla guida. Questa misura mira a preparare i neopatentati a gestire situazioni di traffico complesse e condizioni di guida impegnative, riducendo così il rischio di incidenti.
La riforma introduce anche una maggiore severità nelle sanzioni per i neopatentati che violano le norme del Codice della Strada. In caso di trasgressioni gravi, come il superamento dei limiti di velocità o la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, le pene accessorie, quali la sospensione della patente, risultano aggravate rispetto a quelle previste per i conducenti più esperti. Questa differenziazione, basata sul principio di maggiore responsabilità proporzionale all’esperienza di guida, intende agire come deterrente per comportamenti pericolosi.
Le nuove disposizioni per i neopatentati, pur essendo accolte positivamente per il loro intento di promuovere una guida più sicura, non mancano di suscitare critiche. In particolare, alcuni osservatori hanno evidenziato che l’obbligo di esercitazioni pratiche potrebbe rappresentare un onere economico significativo per le famiglie, penalizzando soprattutto chi dispone di risorse limitate. Inoltre, i limiti di potenza sono stati talvolta considerati troppo restrittivi, limitando la possibilità di scegliere veicoli adeguati alle esigenze quotidiane, come l’utilizzo familiare. Tuttavia, il legislatore sembra aver adottato un approccio prudenziale, valutando prioritario l’interesse collettivo alla sicurezza rispetto a eventuali difficoltà individuali.
Conclusioni: un Codice della Strada più severo, ma con margini di criticità
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada, ha inasprito le sanzioni per promuovere una maggiore sicurezza stradale. Con l’introduzione di nuove regole sulla guida in stato di ebbrezza, sugli accertamenti tossicologici, sulle limitazioni per i neopatentati, il legislatore ha inteso adattare la normativa alle esigenze di un sistema in costante evoluzione.
Le modifiche apportate evidenziano un approccio improntato al rigore e alla prevenzione. Si tratta, tuttavia, di una riforma che non va esente da criticità. In particolare, alcune delle nuove disposizioni sono state giudicate da più parti eccessivamente rigide, sollevando dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni e sull’impatto sociale di alcune regole. Inoltre, il successo della riforma dipenderà in larga misura dalla capacità di garantire una corretta informazione e sensibilizzazione degli utenti della strada.
In conclusione, il nuovo Codice della Strada segna un passaggio significativo verso una mobilità più sicura e responsabile, ma richiede una riflessione costante per bilanciare rigore e proporzionalità. Gli utenti della strada sono chiamati a un ruolo attivo nel recepire e rispettare le nuove regole, contribuendo così a rendere le strade italiane un luogo più sicuro per tutti.
Per qualsiasi chiarimento o per ricevere assistenza legale sul Codice della Strada o su sinistri, lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione per fornire consulenze personalizzate, affiancando gli utenti nella comprensione e nell’applicazione delle normative, tutelando i loro diritti con competenza e professionalità.

Codice della Strada: assistenza legale dello Studio Legale D’Agostino per casi di incidenti stradali, alcol e stupefacenti a Roma.