Nel contesto economico contemporaneo la protezione del software è un fattore di garanzia della competitività delle imprese, in particolare per le start-up operanti nei settori ad alto contenuto tecnologico. Il programma per elaboratore rappresenta il principale asset strategico che può incorporare soluzioni tecniche originali, architetture funzionali complesse e know-how aziendale.
La valorizzazione giuridica del software consente di prevenire condotte di appropriazione indebita, di regolamentare con precisione i rapporti con partner e sviluppatori esterni, nonché di consolidare il vantaggio competitivo nei mercati digitali.
La protezione del software assume inoltre una valenza ancora più rilevante nelle ipotesi in cui il codice costituisca la base funzionale di sistemi di intelligenza artificiale, il cui impatto giuridico pone sfide peculiari sul piano della titolarità, della responsabilità e dell’originalità dell’opera.
Obiettivo del presente articolo è fornire una panoramica organica e ragionata degli strumenti di tutela giuridica applicabili al software e alle banche dati, con particolare riguardo alla disciplina del diritto d’autore, alle strategie contrattuali e alle ulteriori forme di protezione riconosciute dall’ordinamento italiano ed europeo.
Normativa di riferimento sulla protezione del software: profili nazionali, europei e internazionali
La protezione del software trova fondamento in un corpus normativo multilivello, articolato su fonti nazionali, europee e internazionali, che concorrono a delineare un regime unitario sotto il profilo sostanziale, pur lasciando spazio a talune peculiarità applicative. In ambito interno, la disciplina di riferimento è contenuta nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, come modificata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, emanato in attuazione della Direttiva 91/250/CEE, successivamente trasfusa nella Direttiva 2009/24/CE.
In particolare, gli articoli 64-bis e seguenti della legge sul diritto d’autore riconoscono al programma per elaboratore la natura di opera dell’ingegno a carattere creativo, rientrante nella categoria delle opere letterarie, attribuendo al titolare un ventaglio articolato di diritti esclusivi.
A livello sovranazionale, l’ordinamento dell’Unione europea ha svolto un ruolo essenziale nel processo di armonizzazione, attraverso l’adozione non solo della già menzionata Direttiva 2009/24/CE, ma anche della Direttiva 2001/29/CE sulla società dell’informazione, della Direttiva 96/9/CE in materia di banche dati e della Direttiva 2004/48/CE sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Tali fonti mirano a garantire un livello di protezione elevato e uniforme, soprattutto con riguardo alla riproduzione non autorizzata, alla distribuzione illecita e all’utilizzo non conforme dei programmi protetti. Con l’adozione di ulteriori atti normativi, quali il Data Act e il Cyber Resilience Act, l’Unione si muove inoltre verso un’integrazione crescente tra tutela dei diritti intellettuali, sicurezza informatica e governance del dato.
Sul piano internazionale, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata in Italia con legge 20 giugno 1978, n. 399, rappresenta il principale riferimento, cui si affiancano le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO). La combinazione di tali strumenti consente di assicurare alla protezione del software un’estensione territoriale ampia e coerente, pur nel rispetto delle specificità giuridiche proprie dei singoli ordinamenti.
Protezione del software: definizioni e inquadramento concettuale
Ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di protezione del software, è preliminarmente necessario definire con precisione l’oggetto della tutela, individuando le nozioni tecniche e giuridiche rilevanti. La legislazione italiana, in conformità ai principi sanciti dalla Direttiva 2009/24/CE, qualifica il programma per elaboratore come una sequenza di istruzioni idonea a far eseguire una funzione determinata da parte di un sistema informatico, in maniera diretta o indiretta. Esso comprende sia i programmi operativi che quelli applicativi, nonché ogni forma di sviluppo, inclusi i software embedded, le applicazioni mobili e i sistemi di gestione automatizzata.
L’articolo 64-bis della legge sul diritto d’autore chiarisce che la protezione del software si estende a ogni forma di espressione del programma, purché dotata di carattere creativo. Rientrano dunque nel perimetro di tutela sia il codice sorgente, vale a dire il linguaggio leggibile e modificabile dal programmatore, sia il codice oggetto, risultante dalla compilazione automatica in un formato eseguibile dalla macchina. La tutela non si estende invece alle idee, ai principi algoritmici, ai metodi matematici e ai concetti logici sottesi al programma, secondo un principio di netta separazione tra forma espressiva e contenuto funzionale dell’opera.
Particolarmente rilevante per la protezione del software è anche il riferimento alle specifiche tecniche, alla documentazione funzionale e alle interfacce, che possono costituire parte integrante del software e concorrere alla sua tutela, qualora presentino un sufficiente grado di originalità. Inoltre, l’attività di elaborazione di un programma può dar luogo a una pluralità di versioni, aggiornamenti, moduli aggiuntivi e configurazioni specifiche, tutte potenzialmente tutelabili se espressione di un apporto creativo. La protezione del software si configura dunque come una tutela formale e sostanziale dell’opera in quanto tale, incentrata sulla sua manifestazione concreta, piuttosto che sulla funzione eseguibile o sulla mera utilità operativa del codice.
La protezione del software tramite il diritto d’autore
La protezione del software mediante il diritto d’autore rappresenta, nell’ordinamento italiano ed europeo, il principale strumento di tutela. A seguito del recepimento della Direttiva 2009/24/CE, il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica del software, inserita all’interno della Legge 22 aprile 1941, n. 633, agli articoli 64-bis e seguenti. Tale normativa attribuisce al software la medesima dignità giuridica riconosciuta alle opere letterarie, ancorando la tutela al principio della creatività intesa quale espressione personale dell’autore, senza che sia richiesto alcun grado minimo di valore artistico o estetico.
La protezione del software sorge automaticamente con la creazione dell’opera e non è subordinata ad alcun adempimento formale di registrazione o deposito, ancorché tali strumenti possano essere utili ai fini probatori in caso di controversia. Il software è pertanto tutelato a partire dal momento della sua fissazione in una forma tangibile, che consenta la percezione e la riproducibilità del codice da parte di terzi.
Il diritto d’autore attribuisce al titolare una serie di facoltà esclusive, tra cui il diritto di riprodurre, modificare, distribuire, comunicare al pubblico e tradurre l’opera in qualsiasi forma o mezzo. In particolare, l’articolo 64-bis LDA evidenzia che anche operazioni tecniche quali il caricamento, la visualizzazione, la memorizzazione e l’esecuzione del programma costituiscono, nella misura in cui comportino riproduzione, atti soggetti all’autorizzazione del titolare.
La protezione del software mediante il diritto d’autore si estende anche alle opere derivate, alle versioni successive e agli sviluppi funzionali, purché mantengano il requisito della creatività individuale. Tuttavia, la titolarità dei diritti patrimoniali può variare a seconda del contesto in cui l’opera è stata realizzata.
In particolare, l’articolo 64-bis, comma 3, stabilisce che, salvo patto contrario, nel caso di programmi creati da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni, i diritti economici spettano al datore di lavoro. Tale previsione si discosta dal regime generale del diritto d’autore e impone un’attenta regolamentazione contrattuale nei rapporti interni ed esterni all’impresa. In ogni caso, la protezione conferita dalla legge assicura una barriera efficace contro l’uso non autorizzato, la duplicazione abusiva e lo sfruttamento illecito del software, costituendo una delle forme più solide e immediate di tutela giuridica dell’innovazione digitale.
Protezione del software e strumenti di deposito volontario a fini probatori
Pur non essendo richiesto alcun adempimento formale per il sorgere della tutela autorale, il titolare di un programma per elaboratore può avvalersi di strumenti giuridicamente riconosciuti per documentare la data di creazione dell’opera, consolidando in tal modo la propria posizione in caso di conflitto in ordine alla titolarità, alla paternità o alla legittimità dello sfruttamento del software. In questo contesto, il deposito volontario del software assume una funzione eminentemente probatoria, non attribuendo diritti ulteriori, ma offrendo al titolare un mezzo efficace per dimostrare l’anteriorità dell’opera rispetto a creazioni analoghe di terzi.
Tra le modalità attualmente riconosciute si annoverano, in primo luogo, il deposito presso la SIAE, mediante il servizio “Software e banche dati”, che consente di registrare una copia del programma – comprensiva di codice sorgente, manuali e descrizione funzionale – ottenendo un attestato con data certa opponibile a terzi.
In alternativa, è possibile ricorrere al deposito notarile, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero al deposito presso la Camera di Commercio con le medesime finalità.
Soluzioni più recenti e tecnologicamente avanzate includono l’uso di sistemi blockchain certificati, che registrano in modo immutabile l’hash crittografico del codice su un registro distribuito, offrendo un’efficace tracciabilità e una tutela decentralizzata dell’integrità temporale del file depositato.
Sebbene tali strumenti non incidano sul contenuto sostanziale dei diritti d’autore, essi rivestono un ruolo rilevante nel contenzioso in materia di protezione del software, in particolare quando sia necessario dimostrare che un determinato programma è stato sviluppato anteriormente rispetto a un altro, o che una determinata versione è frutto di uno sviluppo autonomo e non di un’elaborazione illecita di opere altrui. La funzione certificativa del deposito si rivela quindi un’opzione prudente, specie in ambiti imprenditoriali ad alta innovazione, in cui il software costituisce un asset competitivo essenziale.
I diritti morali e patrimoniali nella protezione del software
La disciplina italiana del diritto d’autore distingue tradizionalmente tra diritti morali e diritti patrimoniali, entrambi riconosciuti all’autore di un’opera dell’ingegno, ivi compreso il programma per elaboratore. Tale distinzione, di matrice personalistica, assume rilievo anche nel contesto della protezione del software, in quanto consente di articolare con maggiore precisione le prerogative riconosciute all’autore persona fisica rispetto a quelle suscettibili di circolazione, sfruttamento economico o attribuzione convenzionale a terzi.
I diritti morali, disciplinati dagli articoli 20 e seguenti della Legge n. 633/1941, sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili, e permangono anche dopo la cessione dei diritti economici sull’opera. Essi comprendono, in particolare, il diritto alla paternità dell’opera, il diritto all’integrità della stessa, nonché il diritto a deciderne la pubblicazione o il ritiro dal commercio per gravi ragioni morali. Nell’ambito del software, tali diritti spettano esclusivamente al soggetto che ha creato il codice, anche qualora l’utilizzo economico del programma sia stato ceduto o trasferito. Il programmatore conserva dunque il diritto di essere indicato come autore e di opporsi a modifiche che possano alterare il significato o la struttura espressiva del programma.
Diversamente, i diritti patrimoniali consistono nelle facoltà di natura economica attribuite all’autore o al titolare dei diritti e sono disciplinati dagli articoli 12 e seguenti della medesima legge. Essi comprendono il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire, comunicare, tradurre, modificare e concedere in licenza l’opera, anche in forma digitale, nonché il diritto di autorizzarne o vietarne l’utilizzo da parte di terzi. La durata dei diritti patrimoniali, ai sensi dell’art. 25 LDA, è di settanta anni dopo la morte dell’autore, anche nel caso del software, sebbene nella prassi l’interesse economico si concentri spesso in un orizzonte temporale più ristretto, correlato al ciclo di vita tecnologico del prodotto.
Nel caso di software sviluppato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, l’articolo 64-bis, comma 3, della legge sul diritto d’autore stabilisce una deroga al principio generale, prevedendo che i diritti patrimoniali spettino al datore di lavoro, salvo diverso accordo contrattuale. Resta invece ferma la titolarità dei diritti morali in capo all’autore persona fisica.
Nelle ipotesi di collaborazione esterna o sviluppo su commissione, in assenza di cessione scritta, i diritti economici restano in capo all’autore, con conseguenze rilevanti per l’utilizzabilità commerciale del programma. Ne discende la necessità di predisporre con rigore la contrattualistica applicabile, al fine di garantire un’effettiva e stabile protezione del software sul piano dei rapporti interni ed esterni all’organizzazione.
Le eccezioni e i limiti alla protezione del software per l’utente legittimo
La disciplina della protezione del software, pur riconoscendo al titolare un ampio spettro di diritti esclusivi, contempla specifiche eccezioni a favore dell’utente legittimo, al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra le prerogative dell’autore e l’interesse alla fruizione funzionale del programma. Gli articoli 64-ter e 64-quater della Legge n. 633/1941 individuano tali ipotesi derogatorie, ispirandosi ai principi sanciti dalla Direttiva 2009/24/CE e dalla Convenzione di Berna, ed escludono la necessità di un’autorizzazione da parte del titolare in circostanze determinate, purché l’uso del programma avvenga nel rispetto della sua destinazione d’uso e in conformità ai limiti normativi.
In particolare, l’articolo 64-ter prevede che l’utente legittimo, ossia colui che abbia acquisito il diritto di utilizzare una copia del software, possa procedere alla riproduzione, alla traduzione o alla modifica del programma quando tali operazioni siano necessarie per l’uso conforme alla destinazione o per la correzione degli errori. È inoltre espressamente riconosciuto il diritto di effettuare una copia di riserva del programma, qualora ciò risulti necessario per l’utilizzo del software, nonché la facoltà di osservare, studiare e testare il funzionamento del programma, al fine di comprenderne le idee e i principi sottostanti, a condizione che tali attività siano compiute nel corso di operazioni legittime di caricamento, esecuzione o memorizzazione.
Di particolare rilievo è altresì l’articolo 64-quater, il quale ammette la decompilazione del codice, ovvero la trasformazione del codice oggetto in una forma comprensibile, al solo fine di ottenere le informazioni necessarie per garantire l’interoperabilità con altri programmi autonomamente creati. Tale attività è subordinata a rigorose condizioni: deve essere effettuata da soggetti legittimati, le informazioni non devono essere altrimenti disponibili e le operazioni devono essere limitate alle porzioni strettamente indispensabili del programma originario.
Le informazioni così ottenute non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti, né per creare un programma sostanzialmente simile, né per lo sviluppo o la commercializzazione di prodotti concorrenti. Le clausole contrattuali che intendano escludere tali diritti sono espressamente dichiarate nulle ex lege.
Protezione del software e disciplina contrattuale
Nell’ambito delle relazioni giuridiche che si instaurano attorno alla creazione, allo sviluppo e alla diffusione dei programmi per elaboratore, la contrattualizzazione dei diritti rappresenta un presidio essenziale per garantire un’effettiva ed efficace protezione del software. Se, da un lato, la legge riconosce automaticamente al creatore dell’opera la titolarità originaria dei diritti d’autore, dall’altro lato, la circolazione dei diritti patrimoniali e la legittimazione all’uso del software da parte di soggetti terzi richiedono, in via generale, la stipulazione di accordi negoziali chiari e puntuali, in grado di regolare gli aspetti connessi alla titolarità, alla licenza, all’ambito di utilizzabilità e alla riservatezza del codice.
La disciplina contrattuale assume particolare rilevanza nelle ipotesi di sviluppo su commissione e di collaborazione esterna, nelle quali il committente, pur fornendo le specifiche funzionali o partecipando alla definizione degli obiettivi progettuali, non acquista automaticamente i diritti patrimoniali sul software realizzato. In assenza di una specifica clausola di cessione, infatti, i diritti restano in capo all’autore, con conseguenze rilevanti sulla possibilità di utilizzare, modificare o commercializzare il programma.
I contratti di sviluppo software, licenza d’uso, cessione dei diritti, manutenzione e aggiornamento, collaborazione tecnica o outsourcing costituiscono gli strumenti attraverso cui le imprese possono delineare in modo coerente e sicuro il perimetro giuridico dell’utilizzo del software. In tali contratti è altresì opportuno disciplinare in modo puntuale la titolarità del codice sorgente, l’eventuale obbligo di consegna, le modalità di intervento sul codice in caso di modifiche o aggiornamenti, nonché le responsabilità derivanti da eventuali violazioni di diritti di terzi.
Protezione del software, licenze e registrazione del brevetto: cenni
Nel contesto della protezione del software, un ruolo centrale è svolto dalla disciplina delle licenze d’uso, attraverso cui il titolare dei diritti patrimoniali autorizza terzi all’utilizzo del programma, entro limiti giuridicamente vincolanti. Tali licenze, che possono assumere forma proprietaria, open source o as-a-service, costituiscono strumenti essenziali nella regolazione del mercato digitale e saranno oggetto di specifico approfondimento.
Accanto alla tutela autorale, in via eccezionale, è possibile ottenere la protezione brevettuale del software, qualora esso sia incorporato in un’invenzione tecnica e produca un effetto tecnico ulteriore. Trattandosi di un ambito che richiede la presenza di stringenti requisiti di brevettabilità, sarà esaminato con maggiore dettaglio in un contributo dedicato.
Infine, occorre richiamare la disciplina delle banche dati, la cui protezione può avvenire sia attraverso il diritto d’autore, ove ricorra un apporto creativo nella selezione o organizzazione dei contenuti, sia mediante il diritto sui generis riconosciuto al costitutore che abbia sostenuto un investimento rilevante. Anche questo tema, strettamente connesso alla gestione del patrimonio informativo aziendale, sarà approfondito in modo sistematico in una trattazione autonoma.
Know-how, segreti commerciali e altri strumenti di protezione del software
Oltre alla tutela autorale e, nei casi ammessi, brevettuale, la protezione del software può essere efficacemente perseguita anche attraverso il ricorso a strumenti giuridici che valorizzano il carattere riservato delle informazioni tecniche, funzionali e organizzative incorporate nel programma. In particolare, il know-how e i segreti commerciali, intesi come insieme di conoscenze aziendali non divulgate, dotate di valore economico e sottoposte a misure ragionevoli di protezione, costituiscono un presidio essenziale nella salvaguardia delle soluzioni digitali proprietarie.
La disciplina applicabile, rafforzata dal recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, consente di agire contro l’acquisizione, l’uso o la divulgazione illecita delle informazioni protette, anche in assenza di registrazione formale. Tale forma di tutela è particolarmente rilevante per quei software non distribuiti al pubblico o sviluppati per uso interno, il cui valore risiede nella loro esclusività funzionale e nella difficoltà di replicazione.
Le implicazioni giuridiche della tutela del know-how, anche sotto il profilo contrattuale e concorsuale, saranno oggetto di successivo approfondimento, unitamente agli strumenti organizzativi per la sua efficace protezione in ambito aziendale.
Protezione del software e supporto legale. Affidati a noi
La protezione del software, nelle sue molteplici articolazioni, rappresenta una leva determinante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immateriale dell’impresa. In un contesto in cui il valore economico risiede sempre più negli intangibles – codice, algoritmi, architetture digitali, banche dati, interfacce, documentazione tecnica – è essenziale affiancare alla visione tecnologica una consapevole strategia giuridica, capace di prevenire conflitti, consolidare i diritti e attrarre investimenti.
Lo Studio Legale D’Agostino affianca imprese, professionisti e start-up nei processi e nelle strategie di tutela del software, offrendo supporto nella redazione di contratti, nella gestione dei diritti d’autore, nell’impostazione di strategie di licenza e nella protezione del know-how aziendale.