Registrazione del software per start-up: quali sono gli strumenti migliori?

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Registrazione del software per start-up: quali sono gli strumenti migliori?

da | Apr 15, 2025 | Diritto d'Impresa

La registrazione del software, pur non costituendo un adempimento obbligatorio ai fini dell’acquisizione del diritto d’autore, rappresenta uno strumento di primaria rilevanza sotto il profilo giuridico e probatorio. Il diritto d’autore, infatti, tutela automaticamente l’opera dell’ingegno sin dal momento della sua creazione, a condizione che essa possieda il requisito dell’originalità ai sensi dell’art. 2, n. 8, della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tuttavia, in assenza di un sistema pubblico di accertamento formale della paternità e della data di creazione, l’onere della prova in caso di contestazione grava sull’autore o sul titolare dei diritti. In tale prospettiva, la registrazione del software si configura come un presidio giuridico per attribuire certezza legale all’identità dell’autore, alla titolarità dei diritti e all’anteriorità dell’opera rispetto a eventuali rivendicazioni concorrenti.

In ambito imprenditoriale, inoltre, la registrazione del software assume ulteriore rilievo quale elemento idoneo a soddisfare specifici requisiti normativi. In particolare, l’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, nel definire le condizioni per l’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative, richiede che la società sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto ovvero di un software registrato.

Sebbene la registrazione non sia imposta come un obbligo generalizzato, essa diventa, in casi normativamente tipizzati come quello testé menzionato, una condizione necessaria per accedere a specifici benefici giuridici e fiscali. La registrazione del software si pone dunque non solo come mezzo di tutela, ma anche come chiave di accesso a misure di incentivazione e riconoscimento dell’innovazione nel sistema economico nazionale.

Dopo aver approfondito, in un precedente contributo, i presupposti di brevettabilità del software e le peculiarità della tutela industriale, nel presente articolo ci si concentra sulla registrazione del software quale strumento volto a rafforzare la protezione legale dell’opera dell’ingegno attraverso modalità formali riconosciute dall’ordinamento.

Registrazione del software e tutela brevettuale: profili distintivi

Nel contesto della protezione giuridica del software, è essenziale distinguere con chiarezza la registrazione del software ai fini del diritto d’autore dalla tutela brevettuale prevista dal Codice della Proprietà Industriale. Le due forme di protezione si fondano su presupposti differenti, operano su piani giuridici distinti e producono effetti di diversa portata.

La registrazione del software, riconducibile all’ambito del diritto d’autore, riguarda la tutela dell’opera nella sua forma espressiva, ossia del codice sorgente quale prodotto creativo dell’ingegno umano. Tale protezione, che sorge automaticamente con la creazione dell’opera, ha per oggetto la specifica modalità con cui l’autore ha dato forma al programma, indipendentemente dalla funzione tecnica o dall’effetto che esso è in grado di produrre.

La tutela brevettuale, al contrario, è riservata a quei programmi per elaboratore che, integrandosi con un processo tecnico o con una soluzione innovativa, risultino idonei a soddisfare i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale, come richiesto dagli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

In questo caso, l’oggetto della protezione non è la forma del codice, bensì la soluzione tecnica sottesa al software e il risultato industriale che essa consente di ottenere. Mentre il diritto d’autore consente di vietare la riproduzione o la diffusione non autorizzata del codice nella sua espressione letterale, il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi la realizzazione della stessa invenzione funzionale, anche se implementata con codice differente.

Ne deriva che la registrazione del software, pur offrendo una tutela efficace sotto il profilo espressivo, non impedisce la riproduzione dell’idea funzionale sottostante, se non protetta da brevetto. Per tale ragione, le due forme di protezione sono tra loro diverse, e devono essere valutate in funzione della natura dell’opera e degli obiettivi attesi.

Registrazione del software presso la SIAE: disciplina ed efficacia giuridica

Tra le modalità riconosciute per formalizzare la registrazione del software, il deposito presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) rappresenta – per così dire – la via più istituzionale. La registrazione presso la SIAE  consente al titolare del software di ottenere un attestato di deposito recante data certa, con effetto probatorio opponibile a terzi.

Tale attestazione non incide sull’esistenza del diritto d’autore, che nasce ex lege al momento della creazione dell’opera ai sensi dell’art. 6 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”), ma fornisce uno strumento documentale utile a comprovare la titolarità dell’opera, la sua esistenza a una determinata data e la specifica forma espressiva del codice sorgente. In questo senso, la registrazione del software presso la SIAE assolve una funzione certificativa che si rivela determinante in sede di contenzioso o per l’accesso a bandi o agevolazioni pubbliche.

La procedura di registrazione del software presso la SIAE si articola in una serie di adempimenti di natura documentale, tra cui la presentazione del modulo di richiesta, una descrizione tecnica dell’opera, una porzione significativa del codice sorgente (solitamente in formato .pdf) e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il dichiarante attesti la titolarità del software e l’originalità dell’elaborato.

La SIAE, pur non effettuando una valutazione qualitativa del contenuto del codice, si limita a custodire e certificare il materiale depositato, garantendo la riservatezza dell’opera e la possibilità per il titolare di far valere i propri diritti patrimoniali e morali con il supporto di un documento ufficiale.

Ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, la data riportata nell’attestazione di deposito acquisisce efficacia legale e costituisce prova certa nei confronti di terzi. In conclusione, la registrazione del software presso la SIAE si configura come uno strumento di alto profilo per consolidare il regime giuridico di protezione dell’opera, rappresentando una scelta preferenziale per le imprese che intendano tutelare i propri diritti.

Registrazione del software mediante atto notarile

La registrazione del software può essere validamente effettuata anche tramite atto notarile, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Tale modalità consente di attribuire al deposito del software un valore probatorio rafforzato, grazie all’intervento di un pubblico ufficiale che garantisce l’identità delle parti, la data dell’atto e la conformità formale della documentazione allegata.

Invero, ai sensi dell’art. 2700 del Codice civile, l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il notaio attesti avvenuti in sua presenza (tra cui la struttura del codice sorgente).

La forma notarile offre ulteriori garanzie sul piano della riservatezza, della conservazione nel tempo e della possibilità di aggiornamento del contenuto depositato. È prassi consolidata allegare all’atto una descrizione funzionale del software e una copia del codice sorgente, integralmente o per estratti significativi, redatti in modo da permettere l’individuazione dell’opera e la sua riconducibilità al dichiarante.

A differenza della registrazione presso la SIAE, l’intervento notarile consente altresì di formalizzare contestualmente clausole contrattuali tra le parti, come patti di riservatezza, impegni di sviluppo o attribuzione dei diritti in ambito aziendale o tra coautori. Ciò conferisce alla registrazione del software mediante atto notarile una potenziale dimensione negoziale, idonea a supportare l’organizzazione dei rapporti giuridici sottostanti alla creazione e allo sfruttamento dell’opera.

In tale prospettiva, la forma pubblica si rivela particolarmente adatta nei contesti imprenditoriali, start-up e joint venture tecnologiche, in cui la certezza giuridica costituisce un valore importante per l’affermazione competitiva sul mercato.

Registrazione del software con validazione temporale: modalità “alternative”

La registrazione del software può avvenire anche mediante l’impiego di strumenti digitali idonei a conferire data certa, autenticità e integrità al documento informatico contenente l’opera. Tale modalità trova fondamento giuridico nel quadro normativo delineato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e nel Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), che disciplina i servizi fiduciari qualificati in ambito elettronico.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, la data e l’ora di formazione di un documento informatico sono opponibili a terzi se apposte mediante firma elettronica qualificata o altro sistema che consenta di stabilire con certezza il momento della creazione del documento stesso. La validazione temporale, specie se associata a firma digitale, conferisce al documento un valore giuridico che lo rende equiparabile, sotto il profilo probatorio, a un atto dotato di data certa ex art. 2704 del Codice civile.

In questo contesto, la registrazione del software si realizza mediante il deposito, in formato elettronico, di una copia del codice sorgente e della documentazione tecnica allegata, da sottoporre a marcatura temporale presso un prestatore di servizi fiduciari qualificato, iscritto nell’elenco pubblico tenuto da AgID.

Tale operazione può avvenire in autonomia da parte del titolare o con l’assistenza di un soggetto terzo abilitato, e consente di ottenere un certificato elettronico attestante la data e l’immutabilità del contenuto depositato.

Sebbene la validazione temporale non comporti il deposito presso un ente pubblico, essa soddisfa pienamente i requisiti di certezza e tracciabilità richiesti dall’ordinamento, risultando particolarmente adatta nei contesti in cui sia necessario versionare frequentemente il software, tutelare singole evoluzioni successive o operare in ambienti digitali dinamici.

Tra le modalità riconosciute per la registrazione del software, merita attenzione anche il servizio reso disponibile da alcune Camere di Commercio, che consente di ottenere una marcatura temporale legalmente valida attraverso un sistema di deposito digitale certificato.

Il servizio, accessibile mediante l’area riservata del portale DIRE (Deposito Informatico Registrazioni Elettroniche), consente a imprese, professionisti e persone fisiche di depositare un documento informatico contenente il codice sorgente o la documentazione descrittiva del software, ottenendo contestualmente una marca temporale qualificata che ne certifica la data di esistenza e ne garantisce l’integrità. La procedura è conforme ai requisiti tecnici e giuridici stabiliti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), in quanto prevede l’utilizzo di un sistema di firma digitale e conservazione a norma, gestito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

Supporto legale nella registrazione del software: perché rivolgersi a un avvocato?

Nel quadro normativo attuale, la registrazione del software riveste una funzione particolarmente rilevante per le start-up innovative, ossia per quelle società di capitali che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, possono accedere a un regime agevolato se in possesso di determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

Tra questi ultimi, è espressamente previsto che la società sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o di un software registrato. In tal senso, la registrazione del software non è soltanto uno strumento di tutela, ma costituisce anche una condizione legale per il riconoscimento dello status di impresa innovativa, con tutti i benefici che ne derivano in termini fiscali, societari e di accesso semplificato a procedure pubbliche e private di finanziamento.

Le modalità di registrazione analizzate nel presente articolo – deposito presso la SIAE, atto notarile o deposito camerale – appaiono idonee a tal fine. Ma la scelta sulla modalità in concreto più opportuna è il frutto di una valutazione strategica e di convenienza in relazione alla specifica natura del software e all’utilizzo che ne viene fatto.

Oltre al contesto delle start-up, la registrazione del software rappresenta in generale un presidio giuridico di fondamentale importanza per qualsiasi soggetto economico o professionale che intenda attribuire certezza alla propria paternità creativa, prevenire contenziosi, regolamentare i rapporti giuridici con soggetti terzi o consolidare il valore di mercato dell’opera.

È in questa prospettiva che si comprende appieno il ruolo dell’assistenza legale nella gestione strategica della proprietà intellettuale: un avvocato può orientare nella scelta dello strumento di registrazione più adeguato al contesto operativo, redigere i necessari accordi di sviluppo, licenza e riservatezza, predisporre dichiarazioni autoriali coerenti con le esigenze probatorie e, più in generale, assicurare che l’intera architettura giuridica che circonda il software sia coerente con le aspettative economiche dell’impresa.

Il nostro Studio Legale assiste imprese, professionisti e start-up nell’intero percorso di tutela del software, offrendo supporto qualificato in materia di diritto dell’innovazione e delle nuove tecnologie. Contattaci per un confronto!

 

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