Start up innovativa: registrazione e requisiti aggiornati al 2025

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Start up innovativa: registrazione e requisiti aggiornati al 2025

da | Feb 7, 2025 | Diritto d'Impresa

La disciplina della start up innovativa è stata introdotta con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico, favorire l’occupazione giovanile e incentivare la crescita del tessuto economico nazionale.
Una start up innovativa deve soddisfare precisi requisiti giuridici, economici e tecnologici, al fine di beneficiare delle misure di agevolazione previste dalla legge. In primis, la società dovrà completare la registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, un passaggio ineludibile per poter accedere agli incentivi societari e fiscali.

Il presente articolo ha l’obiettivo di fornire una guida sintetica sui requisiti per la start up innovativa e sulle modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, in conformità alla normativa vigente. Nel prosieguo dell’articolo, verranno dunque illustrati i criteri di ammissibilità per ottenere la qualifica di start up innovativa, le caratteristiche richieste dalla legge, le modalità di iscrizione e gli obblighi di aggiornamento delle informazioni.

Verrà, inoltre, analizzata la disciplina specifica per le start up innovative a vocazione sociale, nonché il passaggio a PMI innovativa nel caso in cui l’impresa perda i requisiti per il mantenimento dello status.

Start up innovativa: i requisiti generali

La qualificazione come start up innovativa è subordinata al rispetto di una serie di requisiti normativi, delineati dall’art. 25 del D.L. 179/2012, che ne definisce le caratteristiche fondamentali. L’obiettivo del legislatore è quello di individuare un modello imprenditoriale altamente specializzato, caratterizzato da una significativa componente tecnologica e innovativa.

Ai fini della sua costituzione e del mantenimento della qualifica, una start up innovativa deve assumere la forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e non deve avere azioni o quote rappresentative del capitale sociale quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, deve essere costituita e operativa da non più di sessanta mesi, requisito che mira a garantire il sostegno alle sole imprese di recente formazione, coerentemente con la ratio della normativa.

Dal punto di vista territoriale, la start up innovativa deve essere residente in Italia, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o avere sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, a condizione che disponga di almeno una sede operativa o una filiale sul territorio italiano. Tale vincolo è volto a incentivare l’attrazione di investimenti e competenze nel contesto nazionale, assicurando che l’attività imprenditoriale generi effetti diretti sull’economia italiana.

Sul piano economico, il legislatore ha introdotto ulteriori vincoli per qualificare un’impresa come start up innovativa. In particolare, il valore della produzione annua, a decorrere dal secondo anno di attività, non può eccedere la soglia di 5 milioni di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Inoltre, la società non deve aver distribuito utili sin dalla sua costituzione e deve mantenere tale vincolo per l’intera durata del periodo in cui beneficia delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.
Elemento essenziale per la qualificazione di start up innovativa è la finalità dell’attività d’impresa. La società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Infine, per prevenire abusi e garantire l’effettiva innovatività del progetto imprenditoriale, è previsto il divieto di costituire una start up innovativa a seguito di fusioni, scissioni societarie o cessioni d’azienda o di ramo d’azienda. Questa disposizione mira a evitare che soggetti già operativi nel mercato si avvalgano in modo improprio delle agevolazioni previste dalla normativa, riservandole esclusivamente alle realtà di nuova o recente costituzione.

Start up innovativa: i requisiti tecnologici e di ricerca

Oltre ai requisiti di carattere giuridico ed economico, la normativa vigente impone alle imprese che intendano qualificarsi come start up innovativa il rispetto di specifici criteri volti a garantire l’effettivo carattere innovativo della loro attività. Tali criteri sono espressamente disciplinati dall’art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012, e si riferiscono alla capacità dell’impresa di sviluppare prodotti o servizi a elevato contenuto tecnologico e alla presenza di un significativo investimento in ricerca e sviluppo.

Più precisamente, affinché un’impresa possa ottenere e mantenere lo status di start up innovativa, è necessario che rispetti almeno uno dei seguenti tre requisiti:

1) Investimenti in ricerca e sviluppo

La società deve destinare alle attività di ricerca e sviluppo almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. Tale parametro è determinabile sulla base del bilancio annuale della società e, in assenza di bilancio nel primo anno di attività, può essere autocertificato dal legale rappresentante. Ai fini del calcolo di questa soglia minima, la normativa considera ammissibili diverse voci di spesa, tra cui:

  • costi relativi a sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
  • spese per servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  • costi lordi del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori con funzioni tecniche;
  • spese legali e amministrative per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale.

2) Personale altamente qualificato

L’impresa deve impiegare, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, una percentuale significativa di personale con una qualificazione accademica elevata. In particolare, è richiesto che almeno:

  • un terzo della forza lavoro complessiva sia costituito da soggetti in possesso di titolo di dottorato di ricerca, o che stiano svolgendo un dottorato presso un’università italiana o estera, o che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati in Italia o all’estero; oppure
  • due terzi della forza lavoro complessiva siano in possesso di una laurea magistrale.

Un tale requisito mira a garantire che l’impresa disponga di un capitale umano altamente qualificato, in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate e di contribuire all’innovazione nei settori di riferimento.

3) Tutela della proprietà intellettuale e industriale

La start up innovativa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale afferente alla propria attività, come:

  • un brevetto per invenzione industriale o biotecnologica;
  • una topografia di prodotto a semiconduttori;
  • una nuova varietà vegetale;
  • un diritto d’autore su software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Questa disposizione è volta a incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie e a rafforzare la competitività delle imprese innovative attraverso la tutela giuridica delle loro creazioni.

L’adempimento di almeno uno di questi tre criteri è condizione imprescindibile per ottenere e mantenere la qualifica di start up innovativa. La verifica del rispetto di tali requisiti avviene annualmente attraverso il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti presso il Registro delle Imprese.

Start up innovativa: le modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese la start up innovativa potrà accedere alle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento. L’art. 25 del D.L. 179/2012 stabilisce che tale iscrizione si affianca alla registrazione nella sezione ordinaria.

La procedura di registrazione varia a seconda che si tratti di una società di nuova costituzione o di una società già esistente che intenda ottenere la qualifica di start up innovativa.

A. Iscrizione della start up innovativa di nuova costituzione

Nel caso di una società di nuova costituzione, la richiesta di iscrizione nella sezione speciale deve avvenire contestualmente alla registrazione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

La domanda di iscrizione deve essere presentata in forma telematica mediante Comunicazione Unica, trasmessa alla Camera di Commercio territorialmente competente. Tale comunicazione ha validità anche ai fini fiscali e previdenziali, in quanto viene automaticamente trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese avviene in parallelo alla registrazione nella sezione ordinaria, costituendo una condizione essenziale per beneficiare delle deroghe al diritto societario e delle agevolazioni previste.

È prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti legati all’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, nonché l’esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Tuttavia, tale beneficio ha una durata limitata e non si estende oltre il quinto anno di iscrizione.

L’impresa deve avviare l’attività contestualmente alla sua costituzione. Qualora la start up innovativa non comunichi l’inizio attività al momento della registrazione, non potrà richiedere l’iscrizione nella sezione speciale e sarà soggetta ai normali obblighi fiscali e amministrativi previsti per le società di capitali.

Un ulteriore requisito imposto dal legislatore è l’obbligo di trasparenza. L’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012 impone infatti alla start up innovativa di rendere pubblicamente disponibili sul proprio Sito Internet una serie di informazioni, tra cui:

  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio rogante;
  • sede principale e sedi secondarie;
  • oggetto sociale, con una descrizione chiara dell’attività svolta;
  •  spese in ricerca e sviluppo, con una previsione dettagliata per il primo anno di attività;
  • elenco dei soci in equity, garantendo trasparenza rispetto a eventuali partecipazioni fiduciarie o holding;
  • elenco delle società partecipate;
  • titoli di studio e qualifiche professionali dei soci e dei dipendenti;
  • relazioni con incubatori certificati, investitori istituzionali o università;
  • bilancio annuale, in formato XBRL, depositato presso il Registro delle Imprese;
  • diritti di proprietà industriale e intellettuale eventualmente detenuti.

B. Iscrizione della start up innovativa per società già costituite

Per le società già costituite che intendano acquisire lo status di start up innovativa, la normativa prevede una procedura di registrazione differente. In questo caso, l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese avviene successivamente alla costituzione, e la domanda deve essere trasmessa in via telematica tramite Comunicazione Unica, con l’utilizzo del modello informatico S2.

Anche in questo caso, l’iscrizione nella sezione speciale non sostituisce l’iscrizione già avvenuta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ma si aggiunge ad essa.
Sia per le società di nuova costituzione, sia per quelle già operative, il completamento della registrazione nella sezione speciale consente alla start up innovativa di accedere alle deroghe previste dal diritto societario, nonché ai benefici fiscali e previdenziali correlati.

Start up innovativa: obblighi di aggiornamento e dichiarazione di mantenimento dei requisiti

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese impone alla start up innovativa specifici obblighi di aggiornamento e comunicazione periodica, volti a garantire il costante monitoraggio dei requisiti richiesti dalla normativa. La disciplina di riferimento, delineata dall’art. 25 del D.L. 179/2012, prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni debbano periodicamente confermare il possesso delle condizioni necessarie per il mantenimento dello status speciale.

A) Aggiornamento periodico delle informazioni

L’art. 25, comma 17-bis del D.L. 179/2012, introdotto con il D.L. 135/2018, stabilisce che la start up innovativa sia tenuta ad aggiornare almeno una volta all’anno le informazioni fornite al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale. Tale aggiornamento è fondamentale per garantire la trasparenza verso il mercato e per consentire agli operatori economici e agli investitori di verificare la solidità e l’innovatività del progetto imprenditoriale.

L’aggiornamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale startup.registroimprese.it e riguarda i seguenti dati:

  • composizione della compagine sociale, con indicazione delle eventuali modifiche intervenute;
  • oggetto sociale, con particolare riferimento all’attività innovativa svolta;
  • sede legale e operativa, inclusa l’eventuale apertura di nuove unità locali;
  • bilancio annuale, con evidenza delle spese sostenute per ricerca e sviluppo;
  • variazioni nelle partecipazioni societarie e nei rapporti con investitori o incubatori certificati;
  • nuove privative industriali, brevetti o diritti di proprietà intellettuale acquisiti.

L’omessa comunicazione dell’aggiornamento può comportare difficoltà nell’accesso ai benefici previsti dalla normativa e rappresenta un indice di inattendibilità nei confronti degli investitori e delle istituzioni finanziarie.

B) Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti

L’art. 25, comma 15 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 135/2018, impone inoltre l’obbligo di depositare annualmente una dichiarazione di mantenimento dei requisiti, da presentare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. In caso di adozione del termine lungo previsto dall’art. 2364 del Codice Civile, il deposito deve avvenire entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società, deve attestare il rispetto dei requisiti di ammissibilità e deve essere depositata presso il Registro delle Imprese attraverso il modello informatico S2.
La mancata presentazione della dichiarazione annuale ha conseguenze rilevanti: l’art. 25, comma 16 equipara l’omesso deposito alla perdita dei requisiti di start up innovativa, con conseguente cancellazione automatica dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

La normativa prevede un sistema di raccordo automatico tra l’aggiornamento annuale delle informazioni e la dichiarazione di mantenimento dei requisiti. In particolare, la piattaforma digitale del Registro delle Imprese impedisce il deposito della dichiarazione di mantenimento qualora la società non abbia prima provveduto ad aggiornare i propri dati.

Il rispetto di questi obblighi è dunque essenziale per preservare lo status di start up innovativa e continuare a beneficiare delle deroghe al diritto societario, delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno previste dalla legge.

Start up innovativa e passaggio a PMI innovativa

Nel corso della sua evoluzione, una start up innovativa può perdere i requisiti previsti dalla normativa vigente e cessare di rientrare nella categoria di imprese soggette al regime agevolato. Il legislatore, tuttavia, ha previsto un meccanismo di transizione agevolata che consente alle società che abbiano superato i limiti stabiliti per le start up innovative di accedere alla disciplina delle PMI innovative, garantendo la continuità delle misure di sostegno e degli incentivi normativi.

La normativa stabilisce che una start up innovativa perde automaticamente il proprio status al decorso del termine massimo di sessanta mesi dalla costituzione, termine che rappresenta il limite temporale imposto dal legislatore per l’accesso alle agevolazioni riservate alle imprese emergenti. Lo stesso effetto si verifica qualora l’impresa superi il valore annuo della produzione di cinque milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, o distribuisca utili ai soci in violazione del divieto imposto dalla disciplina di riferimento.

Il venir meno dei requisiti può inoltre derivare dalla modifica dell’oggetto sociale, qualora la società cessi di operare nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, nonché dal mancato rispetto degli obblighi periodici di aggiornamento e dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti.

In tali circostanze, l’impresa viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, cessando di beneficiare delle deroghe al diritto societario e delle agevolazioni fiscali e amministrative previste per le start up innovative.

Al fine di evitare che il superamento dei limiti imposti dalla normativa determini una brusca interruzione delle misure di sostegno, il legislatore ha introdotto la possibilità per le start up innovative di effettuare il passaggio alla sezione speciale delle PMI innovative senza soluzione di continuità. Affinché ciò sia possibile, è necessario che l’impresa rientri nella definizione di piccola e media impresa, così come delineata dal Regolamento (UE) n. 651/2014, e che permangano i presupposti di innovatività richiesti per l’accesso alla categoria delle start up innovative.

In particolare, l’impresa deve continuare a destinare una quota significativa della propria attività alla ricerca e sviluppo, impiegare personale altamente qualificato oppure detenere privative industriali e diritti di proprietà intellettuale afferenti all’oggetto sociale. La società interessata al passaggio deve presentare un’apposita istanza di iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative, indicando le motivazioni della richiesta e attestando il mantenimento delle condizioni di innovatività.

L’iscrizione alla sezione speciale delle PMI innovative permette all’impresa di proseguire nel proprio percorso di crescita senza rinunciare ai benefici fiscali e normativi compatibili con la nuova categoria giuridica. In particolare, le PMI innovative possono continuare a beneficiare di agevolazioni fiscali sugli investimenti in capitale di rischio, semplificazioni amministrative in materia di deposito degli atti societari presso il Registro delle Imprese, facilitazioni nell’accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, nonché condizioni di favore per la partecipazione agli appalti pubblici e ai programmi di finanziamento europei dedicati all’innovazione.

Start up innovativa a vocazione sociale: requisiti e peculiarità

La disciplina delle start up innovative si applica anche a quelle imprese che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa generale, operano in via esclusiva in settori di rilevante interesse sociale. Il legislatore ha infatti introdotto la categoria delle start up innovative a vocazione sociale, disciplinata dall’art. 25, comma 4 del D.L. 179/2012, con l’intento di incentivare lo sviluppo di imprese che, pur conservando il carattere innovativo e tecnologico richiesto dalla normativa, perseguano finalità di impatto sociale in settori strategici per il benessere collettivo.

Ai fini del riconoscimento di tale qualifica, la società deve operare esclusivamente in uno o più settori individuati dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, tra i quali rientrano: l’assistenza sociale e sanitaria, l’educazione e la formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, la ricerca e l’erogazione di servizi culturali, nonché l’erogazione di servizi strumentali alle imprese sociali.

Il riconoscimento della qualifica di start up innovativa a vocazione sociale non richiede l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali, ma è subordinato alla presentazione di un’apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante della società.

L’iter di riconoscimento prevede che l’impresa, in fase di iscrizione alla sezione speciale delle start up innovativa, indichi espressamente il settore di attività e attesti di realizzare, operando in tale ambito, una finalità di interesse generale.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la piattaforma digitale del Registro delle Imprese e deve essere accompagnata dall’impegno a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto dall’attività aziendale. A tal fine, il legislatore ha imposto l’obbligo di redigere annualmente un Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale, in cui l’impresa deve illustrare i risultati conseguiti in termini di beneficio per la collettività. Il documento, elaborato secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, deve essere trasmesso alla Camera di Commercio territorialmente competente, a conferma della persistenza delle finalità di interesse generale dichiarate in sede di registrazione.

L’accesso alla qualifica di start up innovativa a vocazione sociale consente di beneficiare di un regime fiscale agevolato, con una maggiorazione degli incentivi per gli investimenti in capitale di rischio rispetto a quanto previsto per le start up innovative tradizionali. Tale misura mira a favorire l’afflusso di capitali privati verso imprese che, oltre a introdurre soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, si propongono di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Costituzione di una start up innovativa: assistenza legale dedicata

La start up innovativa è uno strumento che permette ai soci e ai promotori del progetto di poter beneficiare delle numerose misure di sostegno previste dal legislatore.
Il quadro normativo delineato dal D.L. 179/2012 e dalle successive modifiche impone alle start up precisi obblighi non solo in fase di prima registrazione, ma anche per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

In un quadro normativo complesso, la corretta gestione degli adempimenti e il rispetto delle condizioni richieste dalla legge risultano fondamentali per massimizzare i benefici derivanti dalla qualifica di start up innovativa.
L’esperienza che abbiamo maturato nell’ambito della corporate compliance e del diritto delle nuove tecnologie consente di fornire un supporto qualificato per affrontare le complesse dinamiche normative del settore, garantendo alle imprese innovative un’assistenza strategica finalizzata a una crescita sostenibile e conforme al quadro normativo vigente.

Per ricevere una consulenza personalizzata, lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione per affiancare soci e promotori di una start-up innovativa nella crescita sicura e sostenibile del business.

 

Immagine raffigurante una discussione tra soci di una start-up riguardante i patti parasociali, con il logo "dagostinolex.com" in basso

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